Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28256 del 04/11/2019

Cassazione civile sez. I, 04/11/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 04/11/2019), n.28256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15891/2014 proposto da:

L.F.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Tacito n.

90, presso lo studio dell’avvocato Vaccaro Giuseppe, rappresentata e

difesa dall’avvocato Pantano Massimiliano, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Lucrezio Caro n. 62, presso lo studio dell’avvocato Ciccotti Sabina,

rappresentata e difesa dall’avvocato Mazzù Carlo, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 824/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 05/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/04/2019 dal Cons. Dott. MELONI MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato nel 2008 L.F.A. premesso di essere proprietaria di un’area sita nel Comune di (OMISSIS) in cui si trovava una cava di argille azzurre di primissima qualità; che i terreni erano interessati da una procedura d’esproprio per la esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del costone attraversato dalla galleria della nuova linea ferroviaria (OMISSIS); che l’area era stata oggetto di occupazione temporanea e d’urgenza; che le indennità provvisorie di espropriazione e di occupazione non erano state congruamente determinate: tutto ciò premesso convenne in giudizio Rete Ferroviaria Italiana spa davanti alla Corte di Appello di Messina per ivi sentire determinare le giuste indennità di espropriazione e di occupazione temporanea oltre interessi legali nonchè vittoria di spese di giudizio.

Si costituì Rete Ferroviaria Italiana spa contestando la domanda. Nel corso del giudizio vennero espletate consulenze tecniche d’ufficio, all’esito delle quali con sentenza n. 824 del 5 dicembre 2013 la adita Corte di Appello determinava gli indennizzi imponendo alla società convenuta il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti di Messina degli importi differenziali.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Rete Ferroviaria Italiana spa resiste con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente L.F.A. denuncia difetto di giurisdizione in quanto la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo stante l’illegittimità della procedura di esproprio per scadenza del termine quinquennale di legge non prorogabile decorrente dalla data di dichiarazione della pubblica utilità dell’opera.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, in relazione alla violazione dei principi di cui alla Carta dei diritti dell’uomo e della Comunità Europea.

Il primo ed il secondo motivo sono manifestamente infondati, involgendo la controversia domande non d’indole risarcitoria ma inerenti ad indennità di espropriazione e di occupazione d’urgenza. Inoltre nella fattispecie la proroga dei termini fissati nella dichiarazione di pubblica utilità poteva intervenire prima della loro scadenza in forza del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 13, punto 5, secondo il quale: “L’autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, anche d’ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni”.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione al D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e segg., in ordine alla esistenza dell’attività della cava al momento della occupazione d’urgenza del fondo.

Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, artt. 32 e 37, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 2, in quanto la Corte di Appello non ha tenuto conto della natura produttiva del terreno espropriato.

Il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili in quanto propongono una diversa lettura ed una differente valutazione degli elementi probatori non deducibile in sede di legittimità. Nel caso in esame infatti la Corte di Appello con accertamento di merito insindacabile in questa sede ha affermato che non risulta la presenza di una cava attiva di argille azzurre di primissima qualità. In particolare il terzo motivo di ricorso è inammissibile sotto il profilo della denunciata omessa o insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5. Infatti la sentenza impugnata è congruamente motivata alla luce di Cass. sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

In ogni caso il giudice di merito ha diffusamente motivato sulla attività di cava oggetto di causa nelle pagine 5, 6 e 7 della sentenza affermando che mancava la prova dell’esistenza di una cava attiva e pertanto la censura avanzata si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

In base all’art. 32, comma 1 del T.U.E. n. 327/2001, l’indennità di espropriazione deve essere determinata tenendo conto delle caratteristiche fattuali e giuridiche del bene espropriato al momento dell’accordo di cessione o alla data di emanazione del decreto di esproprio, valutando l’incidenza ai vincoli non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all’esproprio e di quelli connessi alla realizzazione dell’eventuale opera prevista. Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata dà ampiamente conto delle ragioni per cui ha ritenuto la cava non produttiva con motivazione condivisibile ed immune da censure.

Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello ha ritenuto di compensare le spese di lite e di CTU mentre, al contrario, le spese avrebbero dovute essere poste a carico della società convenuta.

Il motivo è infondato in quanto ai fini del regolamento delle spese processuali ex art. 91 c.p.c., il giudice ha considerato la soccombenza in giudizio.

Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5.200,00 in favore del controricorrente, per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

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