Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28255 del 18/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 28255 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 25695-2007 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta
e difende ope legis;
– ricorrenti contro

SIRE SPA in persona dell’Amministratore Unico e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI 2, presso lo

Data pubblicazione: 18/12/2013

studio

dell’avvocato

rappresenta

e

difende

CIUTI

DANIELE,

unitamente

che

lo

all’avvocato

LUCCHETTI BENITO giusta delega in calce;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 22/2006 della COMM.TRIB.REG.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il controricorrente l’Avvocato CIUTI che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di TORINO, depositata il 14/07/2006;

La società SIRE s.p.a. impugnava due avvisi di accertamento notificati dall’Ufficio di
Torino 3 della Agenzia delle Entrate aventi ad oggetto il recupero della indebita
detrazione IVA, per gli anni 1998 e 1999, relativa a fatture passive aventi ad oggetto
prestazioni di servizi non assoggettabili ad imposta in difetto del requisito di territorialità
della operazione.
L’Ufficio finanziario riteneva che i servizi concernenti la installazione e l’allestimento
di stand fieristici prestati a favore della contribuente da altra società italiana presso i
locali fieristici di diversi Paesi membri, rientrassero tra le “prestazioni di servizi relative
a beni immobili”, per le quali l’art. 7co4 lett. a) Dpr n. 633/72 nel testo vigente ratione

temporis

prevedeva l’assoggettamento ad IVA soltanto nel caso in cui il bene immobile

fosse situato nel territorio nazionale.

La società risultava vittoriosa in entrambi i gradi di giudizio, avendo riconosciuto il
Giudice di prime cure, con decisione confermata dalla Commissione tributaria della
regione Piemonte con sentenza 14.7.2006 n. 22, che le prestazioni di servizi avevano ad
oggetto un bene mobile costituito da bacheche facilmente rimuovibili dal suolo destinate
ad essere installate solo temporaneamente per poi essere smontate e trasferite in altre
zone fieristiche all’interno del territorio della Comunità, trovando dunque applicazione
l’art. 7co3 del Dpr n. 633/72 che assoggettava ad IVA le prestazioni di servizi rese da
soggetti che hanno il domicilio nel territorio dello Stato.

1
RG n. 25695/2007
ric. Ag.Entrate+I c/SIRE s.p.a.

C
Stefan

est.
livieri

Svolgimento del processo

Avverso la sentenza di appello non notificata hanno proposto ricorso per cassazione il
Ministero della Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate deducendo due
motivi corredati di quesito di diritto, ai quali ha resistito con controricorso la società.

1. La Commissione tributaria della regione Piemonte, ha risolto la controversia
concernente il requisito della territorialità della operazione intercorsa tra le società,
aventi sede in Italia, SIRE s.p.a. (fornitrice dei materiali) ed Eurofiere s.r.1., avente ad
oggetto la installazione e l’allestimento di stand fieristici fuori del territorio nazionale,
affermando che nella specie non ricorrevano i presupposti di cui all’art. 7 comma 4 , lett.
a) Dpr n. 633/72 in quanto la prestazione non aveva ad oggetto un bene “immobile”,
essendo rimasto accertato che la struttura realizzata consisteva in “bacheche” espositive
“unite al pavimento ed al muro dei locali dell’Ente fiera, in modo semplice attraverso
viti e bulloni” e destinate ad essere rimosse per essere nuovamente installate in altri
locali fieristici dei diversi Paesi membri, e quindi venendosi in materia di mera
prestazione di servizi (ex art. 3 comma 1 Dpr n. 633/72 “Costituiscono prestazioni di servizi
le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato,
spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di
permettere quale ne sia la fonte”) sussisteva il requisito di territorialità ai sensi dell’art. 7

comma 3 Dpr n. 633/72 nel testo vigente “ratione temporis”.

Il Ministero della Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno impugnato
la sentenza di appello deducendo
– la violazione e falsa applicazione dell’art. 812 c.c. , dell’art. 7co4 lett. a) Dpr n.
633/72, in relazione all’art. 360co 1 n. 3 c.p.c., criticando l’erronea inclusione
negli elementi normativi della categoria dei beni immobili del carattere della

2
RG n. 25695/2007
ric. Ag.Entrate+ I c/SIRE s.p.a.

Cons. est.
vieri
Stefano

Motivi della decisione

temporaneità di utilizzo della res (in quanto destinata ad essere ripetutamente
montata e smontata nelle diverse manifestazioni fieristiche)
– la violazione e falsa applicazione dell’art. 7co4 lett. b) Dpr n. 633/72, in relazione
all’art. 360co 1 n. 3 c.p.c., in quanto il Giudice di appello avrebbe ritenuto
integrato il requisito della territorialità, ex art. 7co3 Dpr n. 633/72, in
considerazione della accertata natura mobiliare del bene (stand fieristico), non

territorialità, stabilita dal comma 4, lett. b) dello stesso decreto presidenziale con
riferimento alle prestazioni di servizi concernenti beni mobili.

3. Preliminarmente occorre dichiarare inammissibile, per difetto di legittimazione attiva,
il ricorso proposto dalla Amministrazione statale che non risulta essere stata parte nel
giudizio di secondo grado, peraltro incardinato (secondo quanto è dato desumere dalla
intestazione della sentenza di appello) successivamente alla istituzione ed operatività
delle Agenzie fiscali succedute al Ministero della Economia e delle Finanze in tutti i
rapporti tributari pendenti.
Non avendo comportato la impugnazione proposta dal Ministero dispiego di ulteriore
attività difensiva da parte della società resistente, possono dichiararsi interamente
compensate tra le parti le spese di lite.

4.

Vertendosi in materia di tributi armonizzati occorre rilevare come le qualificazioni

giuridiche delle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi contemplate
dalle norme comunitarie, e nella specie la natura immobiliare o mobiliare del bene
oggetto della prestazione di servizi, non può essere ricavata dalla nozione giuridica fatta
propria dalla disciplina della norma appartenente all’ordinamento giuridico interno (art.
812 c.c.), laddove : a) la nozione giuridica sia espressamente definita dalla norma
dell’ordinamento comunitario; b) la nozione giuridica desunta dalla norma statale risulti
incompatibile con la complessiva disciplina comunitaria che regola il tributo

3
RG n. 25695/2007
ric. Ag.Entrate+1 c/SIRE s.p.a.

st.
Co
Stefano ivieri

tenendo conto della espressa deroga normativa al predetto criterio della

armonizzato, in quanto ne verrebbe ad impedire la attuazione o lo scopo che tale
disciplina intende realizzare.
Pertanto le qualificazioni giuridiche di bene mobile ed immobile di cui all’art. 812 c.c.
risultano utilizzabili nei limiti in cui appaiono compatibili con le analoghe nozioni o
definizioni enucleabili dalle norme di diritto comunitario (cfr. Corte giustizia sentenze 14
ottobre 1999, causa C-223/98, Adidas, punto 23; in data 14 giugno 2001, causa C-191/99,

causa C.315/00, Maeirhofer, punto 27; in data 9.3.2006, causa C-114/05, Gillan Beach Ltd) da

individuarsi nella specie in quelle contenute nella Sesta direttiva n. 77/388 del Consiglio
in data 17.5.1977 e succ. mod., applicabile ratione tenriporis.

5. Tanto premesso la nozione di bene immobile che non è espressamente definita dalla
direttiva ma che è dato comunque ricavare dall’art. 4 paragr. 3 , lett. a) , che reca nella
rubrica “Soggetti passivi”, (“si considera fabbricato qualsiasi costruzione incorporata al
suolo”) e dalla interpretazione della locuzione “bene immobile” contenuta nelle norme
della medesima direttiva comunitaria (quali tra le altre l’art. 13, parte B, lett. b), della VI
direttiva), fornita dalla Corte di giustizia che individua quale caratteristica essenziale di

un tale bene quella “di essere collegato a una porzione determinata del territorio dello
Stato membro in cui è ubicato” (cfr. Corte giustizia in data 7.9.2006, causa C-166/05, Heger
Rudi Gmbh; id. in data 27.6.2013, causa C-155/12, RR Donnelley Global Turnkey Solutions
Poland Sp. Z.o.o.), e di non essere conseguentemente agevolmente asportabile dal terreno

sul quale è collocato (cfr. Corte giustizia sentenza 3.7.1997 , causa C-60/96, Commissione c/
Francia; id. in data 16.1.2003 causa C-315/00, Maierhofer che, chiarendo e precisando la portata

delle affermazioni della precedente sentenza del 3.7.1997, ha specificato che “31. 1 beni considerati
nella causa che ha originato la citata sentenza Commissione/Francia eranoroulotte, tende, case
Questi beni, qualificati come beni mobili, si

mobili e alloggi leggeri per il tempo libero.

contraddistinguevano per il fatto che si trattava o di beni che si muovono, nel caso delle roulotte e
delle case mobili, o di beni facilmente spostabili, nel caso delle tende e degli alloggi leggeri per il
tempo libero. 32. Per contro, gli edifici considerati nella fattispecie di cui alla causa principale,
descritti al punto 13 della presente sentenza, non si muovono né sono facilmente spostabili. Si tratta

4
RG n. 25695/2007
ric. Ag.Entrate+1 c/SIRE s.p.a.

Cons. t.
Stefano O ivieri

Kvaerner, punto 30; in data 7.6. 2005, causa C-1710 VEMW, punto 41; in data 16.1.2003,

di edifici che poggiano su piattaforme di cemento realizzate su fondamenta interrate.

Possono

essere smontati alla cessazione del contratto di locazione per una loro successiva riutilizzazione,
ma facendo ricorso a otto persone per un periodo di dieci giorni. 33. Si deve ritenere che tali
fabbricati, costituiti da costruzioni incorporate al suolo, costituiscano beni immobilL

A tale

proposito è rilevante che le costruzioni non siano facilmente smontabili e spostabili, ma,
contrariamente a quanto sostiene il governo tedesco, non è necessario che siano indissolubilmente

determinare se i fabbricati di cui trattasi siano beni mobili o immobili ” ), potendo ravvisarsi

-pertanto- una sostanziale coincidenza tra gli elementi contraddistintivi della natura
“immobiliare” di un bene, secondo la nozione accolta dalla normativa comunitaria e da
quella nazionale (art. 812 c.c.).

6. Tanto premesso la nozione di “incorporazione” del bene al suolo, implica
l’applicazione di una soluzione tecnica che renda la cosa materiale solidale con il
terreno, rilevando a tal fine la simultanea compresenza di un complesso di caratteristiche
funzionali ed in particolare : a) che la soluzione tecnica impiegata per la stabile
installazione della cosa sul terreno costituisca elemento essenziale per l’utilizzo dello
stesso bene; b) che il bene, una volta incorporato al suolo, non possa essere
materialmente spostato dal terreno sul quale insiste, se non attraverso un intervento
modificativo dello stesso suolo su cui è collocata la cosa che consenta la rimozione del
sistema tecnico che rende la cosa solidale al terreno.
L’elemento normativo della realizzazione di un risultato per così dire “organico”, tale
da determinare appunto la “incorporazione” del bene al terreno, consente infatti di
riconoscere natura “immobiliare” a tutti quei manufatti la cui installazione richieda una
particolare e rilevante opera di trasformazione materiale dell’area destinata ad accogliere
il bene (non integra tale requisito pertanto il semplice montaggio di una tenda mediante picchetti,
mentre ricorre tale ipotesi nel caso di installazione montata su di una piattaforma di cemento
ancorata al terreno: cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 679 del 04/03/1968; id. Sez. 1, Sentenza n.
1964 del 20/07/1962; id. Sez. 2, Sentenza n. 396 del 07/02/1966)
5
RG n. 25695/2007
tic. Ag.Entrate+ I c/SIRE s.p.a.

Con st.
Stefano livieri

incorporate al suolo. La durata del contratto di locazione non è neanch’essa decisiva per

Se normalmente le caratteristiche indicate coincidono con un bene destinato ad un uso
protratto nel tempo, la durata della installazione non costituisce, tuttavia, elemento
essenziale della natura immobiliare della “res”, come si evince dall’art. 812 c.c. secondo
cui sono da ritenersi immobili artificiali oltre agli edifici ” tutte le altre costruzioni
anche se unite al suolo a scopo transitorio” (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 679 del

formata, che sia incorporata o materialmente congiunta al suolo, anche se a scopo transitorio.)

7. Orbene avuto riguardo ai principi enunciati, risulta infondato il primo motivo di
ricorso della Agenzia delle Entrate, atteso che il Giudice di merito , con accertamento in
fatto -non censurato sotto il profilo del vizio logico motivazione- ha qualificato “bene
mobile” lo stand fieristico, rilevando che la struttura si componeva “di semplici
bacheche facilmente rimuovibili dal suolo, ove sono transitoriamente e semplicemente
ancorate,” mediante impiego di viti e bulloni.
Ne segue che se deve ritenersi errato il riferimento del Giudice di merito all’elemento
dell’ uso “transitorio” del bene, in quanto estraneo agli elementi normativi della natura
immobiliare, invece risulta fondata correttamente la decisione sul presupposto della
semplicità di montaggio e rimozione della struttura in quanto facilmente eseguibile,
dovendo ritenersi conforme la soluzione giuridica adottata dalla CTR ai principi espressi
dal Giudice comunitario nella sentenza 16.1.2003, causa C-315/00 (che in quel caso aveva
escluso la natura mobiliare del bene -prefabbricati destinati ad abitazione-, avendo rilevato che per
le operazioni di montaggio e rimozione occorreva una organizzazione di otto persone e dieci
giornate di lavoro).

8. Quanto al secondo motivo, la questione controversa va esaminata alla stregua della
disciplina normativa comunitaria e nazionale applicabile alla fattispecie.

6
RG n. 25695/2007
ric. Ag.Entrate+I c/SIRE s.p.a.

Cons.
Stefano Oli ieri

04/03/1968 secondo cui costituisce bene immobile qualsiasi costruzione, di qualunque materiale

L’art. 9 paragr. 1 della direttiva n. 77/388 del 17.5.1977 e succ. mod. fissa il
principio generale secondo cui il luogo di prestazione dei servizi coincide con il luogo in
cui “il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica od ha costituito un
centro di attività stabile a partire dal quale la prestazione viene resa”.
La stessa norma pone successivamente delle deroghe in caso di “prestazioni di servizi
relative ad un bene immobile” (il luogo della prestazione coincide con quello in cui è ubicato
(il luogo è quello di esecuzione

della prestazione : paragr. 2 lett. b) e, per quanto interessa la questione controversa, di

“prestazioni di servizi aventi ad oggetto lavori relativi a beni mobili materiali” (il

luogo

viene individuato in “quello in cui tali prestazioni sono materialmente eseguite “: paragr. 2 lett. e,
ultimo trattino). La medesima norma comunitaria, al paragrafo 3, autorizza gli Stati

membri, con riferimento alle prestazioni di servizi da ultimo indicate, a derogare al
criterio precedentemente indicato, privilegiando il luogo in cui si realizza “la effettiva
utilizzazione e l’effettivo impiego” della prestazione (la medesima disciplina normativa è
stata successivamente riprodotta nella direttiva 2006/112 del Consiglio in data 28.11.2006 che
all’art. 52 paragr. 1 lett. c), ha individuato, per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto lavori
relativi a beni mobili materiali, il criterio del luogo in cui la prestazione è materialmente eseguita,
derogabile dagli Stati membri con il criterio del luogo di effettivo utilizzo od effettivo impiego della
prestazione di servizi ex art. 58).

Il Legislatore nazionale, adeguandosi alla direttiva comunitaria, ha disciplinato il
criterio della territorialità delle prestazioni di servizi , disponendo
– all’art. 7 commi 3 e 4 del Dpr n. 633/72 -nel testo vigente al periodo di imposta
oggetto di contestazione- che : “3. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso
o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, nonche’ quando sono

rese da stabili organizzazioni in Italia

di soggetti domiciliati e residenti all’estero; non si

considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabili organizzazioni
all’estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone

7
RG n. 25695/2007
ric. Ag.Entrate+1 c/SIRE s.p.a.

Cons. st.
Stefano O vieri

l’immobile : paragr. 2 lett. a), di “prestazioni di trasporto”

fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede
legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.

4. In deroga al secondo e terzo comma:
a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di
agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori
immobiliari, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l’immobile e’ situato

b) le prestazioni di servizi,

comprese le perizie, relative a beni mobili materiali

e le

prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonche’
le operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio
stesso;

55.
2

– all’art. 40 comma 4 bis, del DL n. 331/1993 conv. in legge n. 427/1993, come
modificato dalla legge 18/2/1997 n. 28 Articolo 1 (recante Norme di recepimento della
direttiva 95/7/CE, concernente semplificazioni in materia d’imposta sul valore aggiunto sui
traffici internazionali) che : “4-bis. In deroga all’articolo 7, quarto comma, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
le prestazioni di servizi relative a beni mobili, comprese le perizie, eseguite nel territorio di

altro Stato membro e rese nei confronti di soggetti d’imposta residenti o domiciliati nel
territorio dello Stato

si considerano ivi effettuate, se i beni sono spediti o trasportati al di

fuori dello Stato membro in cui le prestazioni sono state eseguite; le suddette prestazioni,
qualora siano eseguite nel territorio dello Stato, non si considerano ivi effettuate se sono rese ad
un committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro ed i beni sono spediti o
trasportati al di fuori del territorio dello Stato.”

Completa il quadro normativo, per quanto rileva ai fini della presente decisione, l’art.
19 commi 2 e 3 del Dpr n. 633/1972 -nel testo vigente ratione temporis- che dispone:
“2. Non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti
operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta, salvo il disposto dell’articolo 19-bis2.

8
RG n. 25695/2007
ric. Ag.Entrate-F I c/SIRE s.p.a.

nel territorio stesso;

In nessun caso e’ detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni o servizi
utilizzati per l’effettuazione di manifestazioni a premio.
3. La indetraibilita’ di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite
da:
a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di

dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;…”.

Orbene emerge incontestato dagli atti processuali che la struttura dello stand fieristico
era di proprietà della società committente SIRE s.p.a., e che il contratto stipulato con La
società Eurofiere s.r.l. aveva ad oggetto “prestazioni di servizi riguardanti il montaggio e
lo smontaggio dello stand”. La prestazione di servizi veniva dunque erogata fuori dal
territorio dello Stato, da una società, soggetto passivo IVA, residente in Italia, ad un’altra
società anch’essa residente in Italia.
Sostiene la società contribuente che tale operazione deve essere iscritta nello schema
normativo di cui all’art. 40 comma 4 bis del DL n. 331/1993, in quanto la struttura dello
stand , una volta smontata, viene restituita alla committente , rimanendo così integrata la
condizione alla quale la predetta norma collega il requisito di territorialità e
l’assoggettamento della prestazione di servizi ad imposta con conseguente detraibilità
dell’IVA corrisposta in rivalsa sulla fattura passiva.

La tesi non può essere condivisa non essendo applicabile l’art. 40 comma 4 bis DL n.
331/1993 conv. in legge n. 427/1993 alle operazioni di prestazioni di servizi relativi a
beni mobili effettuate tra soggetti passivi entrambi residenti o domiciliati nel medesimo
Stato, anche se materialmente eseguite al di fuori del territorio statale.

Occorre premettere che la legge 18.2.1997 n. 28 ha recepito la direttiva comunitaria
95/7/CE del Consiglio del 10 aprile 1995 (che modifica la direttiva 77/388/CEE, ed
9
RG n. 25695/2007
Ag.Entrate+1 c/SIRE s.p.a.

Co est.
livieri
Stefa

cui agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,

introduce nuove misure di semplificazione in materia di imposta sul valore aggiunto Campo di applicazione delle esenzioni e relative modalità pratiche di applicazione) con
la quale, tra l’altro si è reso necessario intervenire per risolvere le difficoltà che si erano
evidenziate nella prassi in ordine alla “qualificazione di taluni lavori su beni mobili
eseguiti in base ad un contratto d’opera” (nono considerando) e per modificare le
modalità impositive di tali operazioni, al fine di “facilitare gli scambi intracom unitari

effettuate a favore di soggetto passivo titolare di numero di partita IVA di uno Stato

membro diverso

da quello nel quale” le prestazioni sono eseguite (decimo

considerando).
Le norme modificatrici della VI direttiva, hanno avuto ad oggetto, pertanto,
esclusivamente le “operazioni intracomunitarie”, tali dovendo qualificarsi le operazioni
di cessioni di beni e di prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo IVA residente in
uno Stato membro ad altro soggetto passivo IVA residente in un diverso Stato membro,
come è agevole desumere dall’art. 28 ter , lettera F, collocato sotto il Titolo XVI bis
(intitolato “regime transitorio di tassazione degli scambi tra stati membri”) della VI direttiva

che, nel testo modificato dalla direttiva n. 7 del 1995, viene a derogare con specifico
riferimento alle operazioni intracomunitarie (ponendo quindi una disciplina speciale rispetto a
quella generale rilevante ai fini della applicazione dell’IVA alle operazioni interne effettuate tra
soggetti residenti nel medesimo Stato membro) al criterio di territorialità delle prestazioni di

servizi relative a beni materiali, stabilito dal precedente art. 9 parag. 2, lett. c),
disponendo che : ” F. Luogo della prestazione di servizi in caso di perizie o lavori effettuati su
beni mobili materiali.

In deroga all’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), il luogo delle prestazioni di

servizi aventi appalto delle perizie o dei lavori relativi a beni mobili materiali, rese ad acquirenti
titolari di un numero di partita IVA in uno Stato membro diverso da quello all’interno del quale tali
prestazioni sono effettivamente rese, si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha
attribuito al destinatario il numero di partita IVA con il quale gli è stato reso il servizio.
Tale deroga non si applica allorché i beni non sono spediti o trasportati al di fuori dello Stato
membro in cui i servizi sono stati effettivamente eseguiti.”

10
RG n. 25695/2007
ric. Ag.Entrate+1 c/SIRE s.p.a.

Cons.
Stefano O ieri

nel campo dei contratti d’opera su beni mobili materiali”, qualora tali operazioni “siano

In adeguamento a tale disposizione comunitaria è stato inserito, dal Legislatore
nazionale, il comma 4 bis all’art. 40 del DL n. 331/1993 che concerne, pertanto,
esclusivamente le operazioni intracomunitarie, e presuppone, come espressamente
indicato nell’art. 37 dello stesso decreto legge, la realizzazione di una operazione di
scambio di beni o servizi “con gli altri Stati membri

della Comunita’ economica

europea” e dunque necessariamente tra soggetti passivi d’imposta residenti in Stati

Ne segue la palese infondatezza della tesi difensiva prospettata dalla società resistente,
essendo stata eseguita la prestazione di servizi attinenti all’allestimento dello stand da
soggetto passivo IVA, residente in Italia, a favore di altro soggetto passivo IVA
anch’esso residente in Italia, dovendo quindi essere ricondotta la operazione in questione
nella ipotesi prevista dall’art. 7 comma 4 lett. b) del Dr n. 633/72 che esclude il requisito
di territorialità dell’imposta qualora, come nel caso di specie, la prestazione sia eseguita
fuori dal territorio dello Stato.

In conclusione il secondo motivo è fondato ed il ricorso deve pertanto essere accolto,
con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non occorrendo procedere ad
ulteriori atti di istruzione , la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 co2
c.p.c. con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente e la
condanna della parte resistente alla rifusione della spese del presente giudizio, liquidate
in dispositivo, dichiarate interamente compensate le spese dei gradi di merito.

P.Q.M.
La Corte :
– dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero delle Economia e delle
Finanze, compensando interamente le spese di lite tra le parti;
– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il
ricorso introduttivo, condannando la parte resistente alla rifusione delle spese del
11
RG n. 25695/2007
ric. Ag.Entrate+1 c/SIRE s.p.a.

Co
st.
Stefano ivieri

membri diversi.

Al SEu , s
N. i:
NAVE

presente giudizio, liquidate in € 10.000,00 per compensi oltre le spese prenotate a
debito, dichiarate interamente compensate tra le parti le spese relative ai gradi di merito.

Così deciso nella camera di consiglio 22.10 .2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA