Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28253 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28253 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 20136-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

IRCAV DI BELLINI ANDREA SAS in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIALE GLORIOSO 18, presso lo studio
dell’avvocato DI PORTO MARCO, che lo rappresenta e
difende giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 18/12/2013

- controricorrente

avverso la sentenza n. 65/2006 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata 1’08/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIDA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato DI PORTO che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

OLIVIERI;

Svolgimento del processo

Con sentenza 8.6.2006 n. 65 la Comissione tributaria della regione Lazio ha rigettato

decisione di prime cure che aveva annullato l’avviso di rettifica parziale emesso nei
confronti di IRCAV di Bellini Andrea s.a.s. ed avente ad oggetto il recupero di IVA
relativa all’anno 1996, in quanto notificato oltre il termine di decadenza ex art. 57 Dpr n.
633/72 ed essendo stato assegnato al contribuente un termine inferiore a quello di gg. 15
per la presentazione di osservazioni.

Con ricorso ritualmente notificato in data 16.7.2007 alla società, nel domicilio eletto
presso l’incaricato della difesa tecnica, la Agenzia delle Entrate ha impugnato per
cassazione la sentenza di appello deducendo due motivi.
Ha resistito con controricorso la società.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la Agenzia fiscale deduce la violazione dell’art. 149 c.p.c., nonché
degli artt. 4 e 14 della legge 20.11.1982 n. 890, in relazione all’aer. 360co1 n. 3 c.p.c. ,
rilevando che la statuizione della sentenza di appello, motivata per relationem a quella di
primo grado, che aveva ritenuto decaduto l’Ufficio dall’esercizio del potere impositivo
essendosi perfezionata la notifica dell’avviso di rettifica nei confronti della società
destinataria soltanto in data 8.1.2002 -oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 57co 1
Dpr n. 633/72: “entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e’
stata presentata la dichiarazione”- si poneva in contrasto con la giurisprudenza
i
RG n. 20136/2007
ric. Ag.Entrate c/IRCAV di Bellini Andrea s.a.s.

Con st
ieri
Stefano

l’appello proposto dal’Ufficio Roma 5 della Agenzia delle Entrate, confermando la

costituzionale che aveva diversificato il momento perfezionativo delle notifiche,
rispettivamente, per il notificante e per il destinatario della notifica, escludendo che
eventuali ritardi dell’Ufficiale notificatore potessero ridondare a pregiudizio del soggetto
che aveva richiesto la notifica (Corte cost. n. 477/2002) , con la conseguenza che
l’avviso di rettifica spedito per la notifica in data 28.12.2001 doveva ritenersi

La questione di diritto controversa rimane, pertanto, circoscritta alla verifica della
osservanza del termine di decadenza, non potendo avere ingresso nel giudizio di
legittimità ulteriori questioni, implicanti accertamenti in fatto (l’avviso di rettifica sarebbe
stato spedito con “postacelere” anzichè in piego raccomandato ai sensi dell’art. 4 legge n.
890/1982), da ritenersi nuove, dedotte dalla parte resistente nel controricorso e la cui

trattazione non trova riscontro nella sentenza di appello.
Palesemente infondata è poi la eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso
formulata dal resistente, sull’ assunto -da ritenersi erroneo- che gli argomenti svolti dalla
Amministrazione finanziaria a sostegno della tempestività della notifica dell’atto
impositivo, integrassero una nuova “eccezione in senso stretto”, come tale preclusa ai
sensi dell’art. 57co2 Dlgs n. 546/92 essendo rimasta la Amministrazione finanziaria
contumace in primo grado. Premesso che la questione relativa alla osservanza del
termine di decadenza era stata decisa nel merito dal Giudice di prime cure e pertanto
doveva ormai ritenersi appartenente all’oggetto del giudizio, è appena il caso di
osservare che il giudizio tributario si caratterizza per la peculiare struttura di giudizio di
annullamento esteso al merito del rapporto obbligatorio, incardinandosi attraverso la
impugnazione dell’atto che veicola la pretesa fiscale, con la conseguenza che
l’Amministrazione finanziaria, formalmente resistente, riveste la posizione di attrice in
senso sostanziale —ed è onerata della prova dei fatti costitutivi del credito- mentre è il
contribuente che con i motivi di opposizone all’atto tributario formula le eccezioni in
senso stretto volte a contestare, estinguere, modificare i fatti costitutivi del diritto
vantato dalla PA (art. 2697 c.c.): le allegazioni in ordine alla tempestività del
2
RG n. 20136/2007
ric. Ag.Entrate c/1RCAV di Bellini Andrea s.a.s.

t.
Con
Stefano livieri

tempestivo.

procedimento notificatorio dedotte dall’Ufficio con i motivi di gravame debbono
pertanto considerarsi mere difese e come tali non incorrono nel divieto di cui all’art. 57
Dlgs n. 546/92.

Nel merito il primo motivo è fondato.

disciplinano il sistema delle notifiche degli atti giudiziari (art. 60 Dpr n. 600/73 al quale
rinvia l’art. 56co1 Dpr n.633/72 in materia di IVA) comporta anche la applicazione delle
norme concernenti la sanatoria delle nullità (Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 19854 del
05/10/2004; id. Sez. 5, Sentenza n. 2272 del 31/01/2011; id. Sez. 5, Sentenza n. 12007 del
31/05/2011) ed i principi stabiliti in materia dalle sentenze della Corte costituzionale, tra

cui il principio cardine della struttura plurifase del procedimento notificatorio, secondo
cui il momento in cui la notifica deve considerarsi perfezionata per il notificante (quindi
in funzione della verifica della osservanza di termini perentori o di decadenza) deve distinguersi

da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario (cfr. Corte cost. n. 477/2002; Corte
cost. n. 28/2004; Corte cost. ord. n. 97/2004, con riferimento all’art. 149 c.p.c. ed alla

notificazione a mezzo posta).

Non osta a tale conclusione l’art. 54 comma 6, secondo periodo del Dpr n. 633/72
(“La notifica si considera avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal
destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa”),trattandosi di norma

attinente alla prova legale del perfezionamento della notifica “nei confronti del
contribuente-destinatario”, dettata per ragioni di garanzia dello stesso in considerazione
della peculiare forma di notifica di cui l’Amministrazione ha facoltà di avvalersi per gli
avvisi di accertamento parziale (spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento),
e che non incide pertanto sul diverso momento, concernente il soggetto notificante,

rilevante ai fini della verifica della osservanza del termine di decadenza (data del timbro
postale di spedizione della raccomandata; data di consegna dell’atto all’Ufficiale
notificatore).
3
RG n. 20136/2007
ric. Ag.Entrate c/IRCAV di Bellini Andrea s.a.s.

Cons st.
Stefan Olivieri

La estensione agli avvisi di accertamento e di rettifica delle norme processuali che

Ne consegue che la statuizione del Giudice di merito che ha dichiarato la decadenza dal
potere impositivo con riferimento alla data di ricezione dell’atto da parte del
contribuente, anzichè alla data di spedizione o di consegna dell’atto all’Ufficiale
notificatore, è errata in diritto e deve pertanto essere cassata.

Risulta incontestato tra le parti (pag. 5 ricorso; pag. 5 controricorso) che l’

“invito”

notificato al contribuente ai sensi dell’art. 51 Dpr n. 633/72 contenesse la fissazione del
termine di gg. 15 dalla data di ricezione dell’atto per presentare delucidazioni.
La circostanza -dedotta dal resistente nel controricorso- che l’invito presentasse aspetti
di equivocità, contenendo anche la indicazione di ulteriori termini per altri adempimenti
richiesti al contribuente se, da un lato, non inficia la regolarità formale dell’invito
quanto al termine assegnato per fornire informazioni, dall’altro, sembra volere
evidenziare nuovi profili di invalidità dell’atto che non hanno costituito oggetto di
decisione, e non può pertanto trovare ingresso per la prima volta avanti la Corte.

Evidentemente errata è, pertanto, la rilevazione ed interpretazione del contenuto dell’
“atto di invito” compiuta dal Giudice di merito e la conseguente statuizione secondo cui
“al contribuente sono stati concessi solo giorni 6 per la presentazione della
documentazione richiesta invece dei canonici giorni 15”, dovendo essere cassata la
sentenza anche in relazione al vizio di legittimità dedotto con il motivo esaminato.

In conclusione il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata. Non
occorrendo procedere ad ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel
merito ex art. 384co2 c.p.c. con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla società
contribuente e la condanna della parte resistente alla rifusione delle spese del presente

4
RG n. 20136/2007
ric. Ag.Entrate c/IRCAV di Bellini Andrea s.a.s.

Cons. st.
Stefano livieri

Anche il secondo motivo è fondato.

giuctio, liquidate in dispositivo, dichiarate interamente compensate tra le parti le spese
relative ai gradi di merito.

P.Q.M.
La Corte :
– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il

presente giudizio che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre le spese prenotate a
debito, dichiarate interamente compensate tra le parti le spese relative ai gradi di merito.

Così deciso nella camera di consiglio 22.10.2013

ricorso introduttivo , condannando la società resistente alla rifusione delle spese del

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