Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28252 del 15/10/2021
Cassazione civile sez. trib., 15/10/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 15/10/2021), n.28252
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PARZIALE
sul ricorso iscritto al n. 4003/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, che la
rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
La Perla Immobiliare s.r.l., Serravilla s.r.l., Immobiliare Ginepro
s.r.l., tutte in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, elettivamente domiciliate in Roma via Germanico 172, presso
l’avv. Sergio Galleano, che, unitamente all’avv. Elisa Bonzani, le
rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia
(Milano – Sezione staccata di Brescia), Sez. 66, n. 176/66/11, del
28 novembre 2011, depositata il 12 dicembre 2011, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile
2021 dal Consigliere Raffaele Botta;
Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le
parti hanno depositato memorie.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. La controversia concerne l’impugnazione di tre avvisi di accertamento relativi alla vendita di nove immobili di cui le società contribuenti erano comproprietarie in egual misura. L’impugnazione era proposta con tre distinti ricorsi, tutti con identiche motivazioni;
2. I ricorsi, riuniti, erano accolti in primo grado, con sentenza confermata in appello con sentenza avverso cui l’amministrazione proponeva ricorso per cassazione con unico motivo.
3. In corso di causa tutte e tre le società depositavano istanza di sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, e successivamente le società La Perla Immobiliare s.r.l. in liquidazione e Serravilla s.r.l. depositavano domanda di definizione della lite sempre ai sensi dell’art. 6, del medesimo decreto;
4. Infine l’Agenzia delle Entrate con propria istanza ha chiesto che sia dichiarato estinto il giudizio per quanto riguarda le società La Perla Immobiliare s.r.l. in liquidazione e Serravilla s.r.l., che hanno presentato la domanda di definizione, riconosciuta regolare, mentre ha chiesto che il giudizio prosegua per quanto riguarda la società Immobiliare Ginepro s.r.l., che non ha presentato domanda di definizione;
5. Ritenuto che nel caso di specie la domanda di definizione presentata dalle coobbligate società La Perla Immobiliare s.r.l. in liquidazione e Serravilla s.r.l. non giova a favore della coobbligata società Immobiliare Ginepro s.r.l. in ragione di quanto previsto dal combinato disposto del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 8 e 14.
PQM
Dichiara estinto il giudizio nei confronti delle società La Perla Immobiliare s.r.l. in liquidazione e Serravilla s.r.l., a spese compensate, mentre dispone la prosecuzione del giudizio nei confronti delle società Immobiliare Ginepro s.r.l., rinviando all’uopo la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021