Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28252 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 11/12/2020), n.28252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 34937-2018 proposto da:

COMUNE DI CERTALDO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE FEMIA,

rappresentato e difeso dagli Avvocati LAURA e MARCO SALVI giusta

procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’Avvocato CRISTINA BARTALONI giusta procura speciale estesa in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 783/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 20/4/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

7/10/2020 dal Presidente Relatore Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale BASILE

TOMMASO, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

p. 1. Il Comune di Certaldo propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha accolto l’appello di M.P. avverso la sentenza n. 164/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze di rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI 2008-2010; avviso di accertamento notificato per solo parziale versamento dell’imposta da parte della contribuente, il cui marito risultava avere la residenza anagrafica in diverso Comune, il che escludeva il diritto ad usufruire delle detrazioni per abitazione principale.

La CTR, in particolare, ha riformato la sentenza di primo grado rilevando che la residenza anagrafica dei coniugi non implica anche una congiunta dimora dei medesimi, potendo sussistere diverse dimore, e dovendo riconoscersi la sussistenza del beneficio per l’immobile nel quale è fissata la dimora familiare a favore del titolare del diritto reale che ne richieda l’attribuzione.

La contribuente resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 504 del 1992 e ss. mm., art. 8, comma 2), avendo la CTR affermato la sussistenza del beneficio fiscale relativo all’abitazione principale anche nel caso, come quello che occupa, in cui i coniugi non dimorino abitualmente nello stesso Comune.

Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, avendo la CTR omesso di esaminare la documentazione attestante l’effettiva residenza e dimora (altrove) del coniuge della contribuente nel periodo in esame.

Con il terzo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 143 c.c.), non avendo la CTR ritenuto residenza familiare la “residenza anagrafica di cui al D.P.R. n. 223 del 1989”, reputando invece sufficiente anche la dimora abituale dei coniugi in diverse località.

Con il quarto motivo si lamenta “erronea ripartizione delle spese di lite dei due gradi di giudizio” in conseguenza dell’errata riforma della sentenza di primo grado.

p. 3. I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati e comportano quindi la cassazione della sentenza impugnata, con assorbimento del quarto motivo.

Va premesso che in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della spettanza della detrazione e dell’applicazione dell’aliquota ridotta prevista per “abitazioni principali” dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 un’unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell’ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei familiari (cfr. Cass. n. 14389/2010).

La detrazione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, il quale dispone che “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”, non è indissolubilmente legata alla residenza anagrafica, e ciò non è contraddetto dalla modifica normativa apportata dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, (Finanziaria 2007), secondo la quale “… all’art. 8, comma 2 dopo le parole: “adibita ad abitazione principale del soggetto passivo” sono inserite le seguenti: ” intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica,” che si limita ad introdurre una presunzione relativa e non supera il concetto di abitazione principale fondato sul criterio della dimora abituale.

Ed infatti, la modifica deve essere letta nel senso che – con effetto dall’annualità d’imposta 2007 – si considera abitazione principale quella di residenza anagrafica, salvo la prova contraria che consente al contribuente, nei casi appunto di mancata coincidenza, anche solo per un periodo di tempo, tra dimora abituale e residenza anagrafica, di riservare alla prima il trattamento fiscale meno gravoso previsto per “l’abitazione principale”, prova che deve riguardare l’effettivo utilizzo dell’unità immobiliare quale dimora abituale del nucleo familiare del contribuente (Cass. n. 14389/2010 cit.; Cass. n. 13062/2017).

Il richiamo del requisito dell’abitazione quale luogo di dimora abituale del nucleo familiare unitariamente inteso è in effetti ricorrente nell’indirizzo di legittimità, secondo cui (Cass. ord. n. 15444/17): “In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 (come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, lett. b), con decorrenza dall’1 gennaio 2007), occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la detrazione sulla base dell’accertamento che l’immobile “de quo” costituisse dimora abituale del solo ricorrente e non della di lui moglie).”

Così anche cass. ord. n. 18096/19, secondo cui: “nel caso in cui il soggetto passivo dell’ICI sia coniugato, ai fini della spettanza delle detrazioni e riduzioni dell’imposta previste per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 non basta che il coniuge abbia trasferito la propria residenza nel comune in cui l’immobile è situato ma occorre che in tale immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, atteso che, considerato che l’art. 144 c.c. prevede che i coniugi possano avere esigenze diverse ai fini della residenza individuale e fissare altrove quella della famiglia, ciò che assume rilevanza, per beneficiare di dette agevolazioni, non è la residenza dei singoli coniugi bensì quella della famiglia”.

Ha poi osservato Cass. ord. n. 15439 del 07/06/2019 che: “In tema di ICI, ai fini della detrazione prevista per l’abitazione principale dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 (come modif. dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, lett. b, con decorrenza dal 1 gennaio 2007), il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), deve provare che esso costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari; pertanto, ove intervenga separazione personale di fatto dei coniugi, il diritto al beneficio permane solo in favore del residuo nucleo familiare convivente nell’abitazione, non più identificabile con la casa coniugale”.

Questa decisione evidenzia la oggettiva diversità, e la sua rilevanza tributaria, tra due fattispecie (v. anche Cass. 14389/10 cit. e, in regime IMU, Cass. ord. 20130/20).

La prima, che si verifica quando il coniuge risieda altrove ma non ci sia separazione nè legale nè di fatto, intesa quale frattura dell’unione coniugale; in tal caso, l’agevolazione non spetta, ad evitare che attraverso il fittizio trasferimento di residenza di uno dei coniugi si possa sfruttare due volte il trattamento di favore.

La seconda quando il coniuge risieda altrove ma ciò in esito a separazione legale ovvero a separazione di fatto derivante da frattura dell’unione coniugale e familiare; in questo caso l’agevolazione spetta in capo al coniuge ed al nucleo familiare residuo che è rimasto nell’abitazione.

Orbene, nel caso in esame risulta dagli accertamenti fattuali di merito che nell’immobile in oggetto vi era l’abitazione della sola M. e dei figli, dal momento che il marito aveva una diversa residenza anagrafica ed una diversa dimora.

Già il giudice di primo grado accertò – con affermazione non censurata dalla contribuente, e sostanzialmente fatta propria anche dal giudice di appello, sebbene la circostanza sia poi stata da questi ritenuta giuridicamente ininfluente – il fatto che il marito risiedesse anagraficamente e dimorasse in altro Comune, assieme al cognato; ma non risulta che ciò sia stato dalla M. mai imputato ad alcuna frattura dell’unione coniugale tale da giustificare questa diversa residenza. Al punto che la stessa contribuente ebbe in contrario ad affermare, come risulta dalla sentenza impugnata ma in conflitto con le risultanze di causa, che il marito dimorava presso di lei.

p. 4. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata va cassata con decisione nel merito – non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto – di rigetto del ricorso.

Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano in considerazione del sopravvenuto consolidarsi degli orientamenti giurisprudenziali in argomento, mentre le spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente;

– compensa le spese processuali dei giudizi di merito e condanna la controricorrente a rifondere al Comune ricorrente le spese processuali di questo giudizio che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglia della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

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