Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28251 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28251 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 10416-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
2902

contro

CAPOCEFALO GINO E GIUSEPPINA SDF;
– intimati –

avverso la sentenza n. 192/2004 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata 1’08/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 18/12/2013

udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza 8.2.2006 n. 192 la Commissione tributaria della regione Campania ha
dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio di Benevento della Agenzia

da Capocefalo G.& G. S.d.f., decidendo sugli avvisi di liquidazione aventi ad oggetto
l’IVA dovuta dalla società per gli anni 1991, 1992 e 1993 nonché le relative sanzioni
pecuniarie, aveva preso atto del riconoscimento da parte della PA della cessazione della
materia del contendere, quanto alla pretesa tributaria relativa all’anno 1991, ed aveva
dichiarato definiti i rapporti tributari relativi agli anni 1993-1994 avendo la contribuente
effettuato il pagamento in misura agevolata delle sanzioni pecuniarie, e comunque
risultando compensati i crediti della PA con il credito d’imposta vantato dalla stessa
società.

I Giudici di appello ritenevano che i motivi di gravame dedotti dall’Ufficio non
presentassero i requisiti di specificità richiesti dall’art. 53 Dlgs n. 546/1992, e comunque
fossero da ritenere “nuovi” e dunque inammissibili ai sensi dell’art. 57 Dlgs n.
546/1992.

Avverso la sentenza non notificata ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un
unico motivo, la Agenzia delle Entrate, con atto consegnato il 26.3.2007 all’Ufficiale
giudiziario e ritualmente notificato in data 27.3.2007 alla società nel domicilio eletto
presso l’incaricato della difesa tecnica
Non ha resistito la società di fatto.

Motivi della decisione
ri

RG n. 10416/2007
Ag.Entrate c/Capocefalo G & G s.d.f.

Stef

ivieri

delle Entrate avverso la sentenza di prime cure che, in accoglimento del ricorso proposto

Il motivo ricorso – con il quale si censura la sentenza di appello per violazione dell’art.
53 Dlgs n. 546/192 in relazione all’art. 360co l n. 3 c.p.c. – è inammissibile in quanto
non soddisfa ai requisiti minimi di cui all’art. 366 col nn. 3 e 4 c.p.c. e comunque in
quanto non censura entrambe le “rationes decidendi”, ciascuna delle quali idonea a

L’Agenzia fiscale deduce che la CTR non avrebbe fatto corretta applicazione dell’art.
53 Dlgs n. 546/1992, in quanto l’Ufficio appellante aveva invece dedotto motivi di
gravame specifici.

Tale allegazione non è suffragata dalla lettura degli atti processuali.

Rileva infatti il Collegio che, tanto nella esposizione del motivo di ricorso che nella
esposizione dei motivi di gravame dell’atto di appello (integralmente trascritto nel ricorso
per cassazione) rimangono del tutto inesplicate:

1-le statuizioni della CTP che l’Ufficio ha inteso impugnare
2-gli argomenti della motivazione della decisione di prime cure oggetto di critica nei
motivi di gravame (la Agenzia fiscale si limita infatti a riferire che la CTP avrebbe
accolto le ragioni esposte dalla società contribuente).

Dall’esame dell’atto di appello è dato rilevare, inoltre, soltanto che l’Ufficio aveva
impugnato la decisione di prime cure limitatamente alle statuizioni concernenti la
definizione dei rapporti tributari relativi agli anni 1993 e 1994, non essendo dato
comprendere il riferimento contenuto nei motivi di gravame ad altre sentenze di merito
dalle quali sarebbero “scaturiti” gli avvisi di rettifica, emesse in relazione ad anni
d’imposta diversi, né quale sia stata la “asserita elusione della lettura integrale degli atti
di causa” da parte della CTP, tanto più che -secondo quanto è, invece, dato desumere dallo
svolgimento dei fatti processuali riferiti nella sentenza CTR- il Giudice di prime cure aveva
2
RG n. 10416/2007
Ag.Entrate c/Capocefalo G & G s.d.f.

Co

Stef.

. t.

ivieri

supportare autonomamente la decisione.

ritenuto interamente definiti i rapporti tributari relativi agli anni 1993 e 1994 in quanto la
società contribuente si era avvalsa del pagamento agevolato delle sanzioni (cfr. premesse
in fatto sentenza CTR).

Ne segue che , non essendo stati forniti a questa Corte gli elementi minimi essenziali per
verificare in limine lo stesso vizio processuale (peraltro inesattamente individuato in relazione

CTR, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.

Inoltre il ricorso per cassazione si palesa inammissibile anche per carenza di interesse
alla impugnazione ex art. 100 c.p.c. in quanto è volto ad impugnare (espressamente)
soltanto la statuizione della CTR di inammissibilità dell’atto di appello per difetto di
specificità dei motivi di gravame ex art. 53 Dlgs n. 546/1992, avendo la attuale parte
ricorrente del tutto omesso di considerare che la pronuncia di inammissibilità dell’atto di
appello era fondata anche sull’autonoma “ratio decidendi” -non investita da
impugnazione per cassazione- della introduzione di nuove questioni non dedotte nel
precedente grado di giudizio con conseguente violazione del divieto di “jus novorum”
ex art. 57 Dlgs n. 546/1992.

Ne segue che il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile anche in relazione al
profilo indicato, alla stregua del consolidato principio secondo cui ‘qualora la decisione
impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e
singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la omessa
impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili le censure relative
alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime,
quand ‘anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante la intervenuta
definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa ” (cfr.
Corte cass. SU 20.6.2007 n. 14297; Corte cass. SU 23.12.2009 n. 27210).

3
RG n. 10416/2007
ric. Ag.Entrate c/Capocefalo G & G s.d.f.

al parametro normativo del n. 3 anzichè del n. 4 dell’art. 360co1 c.p.c.) in cui sarebbe incorsa la

131 T:2:

MATERIA TRI3U -L>.:
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non occorrendo regolare
le spese di lite in assenza di difese spiegate dalla società intimata.

D’IC 2013

L’77.A

P.Q.M.
La Corte :

Così deciso nella camera di consiglio 22.10.2013

– dichiara inammissibile il ricorso.

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