Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28251 del 04/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/11/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 04/11/2019), n.28251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25644-2018 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO BUSSANI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CALCO, in persona del Sindaco legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROBERTO ROTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 441/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata l’01/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 441/2018 del 1 febbraio 2018, la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Lecco che aveva respinto il ricorso proposto da R.F. contro l’avviso di accertamento per infedele denuncia ed irrogazione di sanzioni, con il quale il Comune di Calco, ai fini Tarsu in relazione all’anno 2010, aveva contestato al contribuente la maggiore superficie tassabile di mq 33 per un box e di mq 13 per un vano magazzino, liquidando la maggiore imposta ed irrogando la relativa sanzione. La CTR, in particolare, riteneva reiterabile la sanzione per infedele dichiarazione anche per gli anni successivi a quello in cui era stata accertata la violazione (2009).

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 31 luglio 2018, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Calco.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 70,72 e 76, per avere la CTR ritenuto reiterabile la sanzione per infedele dichiarazione anche negli anni successivi a quello di accertamento della violazione.

La censura è infondata.

Questa Corte ha affermato che “In tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno; posto, però, che ad ogni anno solare corrisponde una obbligazione tributaria, qualora la denunzia sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l’obbligo di formularla si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che l’inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dal citato D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 76, comporta l’applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo; d’altro canto, la protratta inottemperanza all’obbligo di presentare la denuncia non provoca la decadenza, per decorso del tempo, del potere del comune di accertare le superfici non dichiarate che continuino ad essere occupate o detenute, ovvero gli altri elementi costituenti il presupposto della tassa” (Cass. n. 18122 del 2009; nello stesso senso, Cass. n. 10796 del 2010, Cass. n. 6950 del 2014, Cass. n. 31749 del 2018, Cass. n. 13486 del 2019).

In particolare, Cass. n. 10796 del 2010, nel rilevare che l’affermazione contenuta nella decisione impugnata – secondo cui “essendo stata accertata, per gli anni 1989, 1990 e 1991, una maggiore superficie rispetto a quella già denunciata, nessuna ulteriore denuncia doveva essere prodotta negli anni successivi, e, pertanto, nessuna sanzione era ed è dovuta” – si poneva in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, ha osservato “come il riferimento ad avvisi di accertamento relativi ad altre annualità non elida la sussistenza della violazione, reiterata anno per anno, dell’obbligo di presentare una nuova dichiarazione in relazione alla maggiore superficie”.

La sentenza impugnata, ritenendo reiterabile la sanzione per infedele dichiarazione anche per gli anni successivi a quello in cui è stata accertata la violazione, si è quindi conformata ai richiamati principi giurisprudenziali.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 74, per non avere la CTR rilevato d’ufficio la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione autografa.

La censura è inammissibile, atteso che, in tema di contenzioso tributario, è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si denunci un vizio dell’atto impugnato diverso da quelli originariamente allegati, censurando, altresì, l’omesso rilievo d’ufficio della nullità, atteso che nel giudizio tributario, in conseguenza della sua struttura impugnatoria, opera il principio generale di conversione dei motivi di nullità dell’atto tributario in motivi di gravame, sicchè l’invalidità non può essere rilevata di ufficio, nè può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 12313 del 2018, Cass. n. 22803 e n. 22810 del 2015).

Alla stregua delle superiori considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi svolti dal ricorrente anche in memoria, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 4 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA