Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28250 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28250 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 20049-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
2900

contro

GAJA SS in persona del Socio Amministratore e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo studio
dell’avvocato SALVINI LIVIA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CIPOLLA GIUSEPPE

Data pubblicazione: 18/12/2013

MARIA con procura speciale del Not. Dr. VINCENZO
TOPPINO in ALBA rep. n. 199095 dell’11/10/2007;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 31/2006 della COMM.TRIB.REG.
di TORINO, depositata il 29/05/2006;

udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il controricorrente l’Avvocato ESCALAR
delega Avvocato SALVINI che ha chiesto la
declaratoria di inammissibilità e il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo

La società semplice Gaja aveva presentato la

senza indicare l’imposta relativa alle operazioni
non imponibili e quella relativa alle operazioni
intracomunitarie. In data 30/12/2002 la società
aveva presentato una dichiarazione integrativa
nella quale indicava l’importo detraibile per le
cessioni intracomunitarie dei prodotti agricoli
e chiedeva il rimborso del credito emergente dalla
dichiarazione integrativa senza ottenere alcuna
risposta da parte dell’Ufficio.
La società presentava ricorso avverso il silenzio
rifiuto sull’istanza di rimborso IVA relativa al
1997

davanti

alla

Commissione

che lo accoglieva con

Provinciale di Cuneo
sentenza,

Tributaria

successivamente

confermata

dalla

Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale del Piemonte ha proposto ricorso per
cassazione la Agenzia delle Entrate con un motivo e
la contribuente ha resistito con controricorso,~

1

dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 1997

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, la ricorrente Agenzia
delle Entrate lamenta violazione e/o falsa

dpr 602/73 e 21 D.L.gs 546/1992 in relazione
all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché i giudici di
appello hanno riconosciuto che la dichiarazione iva
integrativa, che espone a rettifica di quella
originaria l’esistenza di un credito, sia soggetta
al termine quadriennale di cui all’art. 57 DPR
26/10/72 nr. 633.
Secondo l’Ufficio infatti per la presentazione di
una dichiarazione integrativa deve farsi
riferimento all’art. 21 comma 2 D.L.gs 546/92 che
fissa in via residuale un termine biennale e
pertanto nella fattispecie non risulta rispettato
il termine posto che la dichiarazione integrativa è
stata presentata oltre 48 mesi dalla data del
pagamento.
Occorre precisare infatti che, alla fattispecie,
non risulta applicabile l’art. 2 DPR 322/98 come
modificato dal DPR 435/2001 in quanto la predetta
normativa si applica a partire dal 1/1/2002 in
forza di quanto statuito dall’art. 19 comma 1
2

applicazione degli artt. 57 dpr 633/1972, art. 38

nella fattispecie

mentre il ricorrente

rettifica la dichiarazione IVA relativa all’anno
d’imposta 1997.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

n. 15063 del 25/10/2002, “La dichiarazione dei
redditi del contribuente, affetta da errore, sia
esso di fatto che di diritto, commesso dal
dichiarante nella sua redazione, alla luce del
d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile
“ratione temporis”, è – in linea di principio emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima
possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad
oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli
che, sulla base della legge, devono restare a suo
carico. Ciò in quanto: la dichiarazione dei redditi
non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma
reca una mera esternazione di scienza e di
giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione
di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione
sui dati riferiti, e costituisce un momento
dell’<> procedimentale volto all’accertamento
dell’obbligazione tributaria; l’art. 9, commi
settimo e ottavo, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel
testo vigente in quel tempo, non pone alcun limite
temporale all’emendabilità e alla ritrattabilità
3

Va premesso anzitutto che, secondo Sez. U, Sentenza

della

dei

dichiarazione

redditi

risultanti da errori commessi dal contribuente; un
sistema legislativo che intendesse negare in radice
la rettificabilità della dichiarazione, darebbe
luogo a un prelievo fiscale indebito e, pertanto,

capacità contributiva (art. 53, comma primo, Cost.)
e dell’oggettiva correttezza dell’azione
amministrativa (art. 97, comma primo, Cost.).”
Ciò premesso, i giudici di appello hanno affermato
correttamente che per stabilire il termine valido
per presentare la dichiarazione integrativa IVA
deve farsi riferimento al termine quadriennale
previsto dall’art. 57 del DPR n. 633 del 1972 per
la rettifica da parte dell’ufficio.
Infatti, come anche recentemente ribadito da questo
Corte da ordinanza 13 marzo 2013 sez.V, nr,6318,
nel solco del precedente orientamento, in tema di
IVA,

la dichiarazione del contribuente non

costituisce la fonte dell’obbligo tributario ma
rappresenta unicamente un momento essenziale del
procedimento

di

accertamento

e

riscossione

dell’imposta, con la conseguenza che essa
emendabile e ritrattabile, non potendosi precludere
al contribuente – anche in conformità al principio
di

capacità

contributiva
4

di

dimostrare

non compatibile con i principi costituzionali della

l’inesistenza,

anche

parziale,

dei

presupposti d’imposta erroneamente dichiarati. Il
termine ragionevole per l’emendabilità della
dichiarazione va individuato, nel silenzio del
legislatore sul punto, in quello quadriennale

parte dell’ufficio, dall’art. 57 del DPR 26 ottobre
1972, n. 633, termine da considerare, nel contesto
del principio di parità e di bilanciamento delle
posizioni, validamente operante anche per il
contribuente (Sez. 5, Sentenza n. 4236 del
02/03/2004 e nr.18076 del 5/5/2008).
Ne consegue che se,

come nella specie,

il

contribuente ha presentato una dichiarazione
integrativa per l’IVA, in data 30 dicembre 2002, ai
fini di emendare un errore-dimenticanza commesso
nella dichiarazione IVA 1998 relativa ai redditi
del 1997,1a stessa risulta tempestivamente
effettuata nei termini di decadenza in quanto

stabilito per la rettifica della dichiarazione da

avvenuta entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello in cui cadeva il “dies a
quo”,termine ultimo concesso ai contribuenti per la
presentazione della dichiarazione.
Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto e
confermata la sentenza dei giudici di appello con

5

h

ZSENTE DA AJSENS

delle Entrate alle

condanna dell’Agenzia

spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle
Entrate al pagamento delle spese del giudizio di

liquidano in
2

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a favore della contribuente che si
8.000,00 complessivamente r
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 22/10/2013
Il consigliere estensore

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legittimità

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