Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28250 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 11/12/2020), n.28250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30494-2018 proposto da:

MEDIOCREDITO TRENTINO – ALTO ADIGE S.p.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

presso lo studio degli Avvocati ROBERTO TIEGHI e ROBERTO ALTIERI,

che la rappresentano e difendono giusta procura speciale estesa in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ALBIATE, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1367/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 28/3/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

7/10/2020 dal Presidente Relatore Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale BASILE

TOMMASO, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

p. 1. Il Mediocredito Trentino – Alto Adige S.p.A. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto l’appello avverso la sentenza n. 8355/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano di rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IMU 2012; avviso emesso dal Comune di Albiate in relazione ad immobili di proprietà della parte ricorrente, concessi in locazione finanziaria alla CFR S.r.L., che a sua volta li aveva concessi in locazione ad altra società (Ranger S.p.A.), che da ultimo li aveva concessi in locazione alla Imr Automotive S.p.A..

La CTR, in particolare, ha confermato la sentenza di primo grado sul rilievo che il contratto di locazione finanziaria risultava risolto nel 2012 e, sebbene la contribuente non fosse mai rientrata nella disponibilità degli immobili, era ad essa comunque applicabile l’imposta in oggetto, avente come presupposto il possesso; secondo la CTR, venuto meno il contratto di locazione, e permanendo fin dall’origine il possesso in capo al concedente, non poteva trovare ulteriore applicazione il regime eccezionale di individuazione del soggetto passivo (locatario) di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8, comma 9.

Il Comune è rimasto intimato.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 2. Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, lamentando il mancato esame della circostanza che l’immobile, nonostante la risoluzione del contratto, era rimasto nella disponibilità del locatario, con conseguente sua soggettività passiva IMU.

Con il secondo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8, comma 2), avendo la CTR erroneamente affermato la soggettività passiva IMU del concedente, in quanto il locatario sarebbe soggetto passivo d’imposta solo in costanza del rapporto contrattuale di leasing, senza alcun rilievo circa l’avvenuta o meno riconsegna dell’immobile al locatore.

Con il terzo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1), avendo la CTR negato che il locatario, inadempiente rispetto all’obbligo di riconsegna del bene, fosse tenuto al pagamento dell’IMU fino all’adempimento di tale obbligo.

Con il quarto motivo si lamenta nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione alla distinzione tra possesso e detenzione, avendo la CTR al contempo affermato che presupposto dell’IMU è la detenzione dell’immobile concesso in leasing e che tale regime, nel caso di specie, non trovava tuttavia applicazione una volta venuto meno il contratto.

p. 3. Le censure vanno esaminate congiuntamente perchè tutte gravanti intorno alla medesima questione giuridica, relativa alla soggettività passiva IMU – in caso di leasing immobiliare risolto per inadempimento dell’utilizzatore – nel periodo successivo alla risoluzione contrattuale ma antecedente alla materiale riconsegna dell’immobile.

Si tratta di questione che può ritenersi ormai risolta da questa corte di legittimità la quale, dando anche conto di un diverso indirizzo e delle ragioni giuridiche atte a più persuasivamente superarlo, ha stabilito di recepire l’orientamento secondo cui (Cass. 29973/19): “In base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9 soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di “leasing”, torna ad essere il locatore, ancorchè non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane fintantochè è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente”.

Nello stesso senso si pone Cass. 25249/19, secondo cui: “in tema di “leasing”, tenendo conto del disposto del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9 soggetto passivo dell’IMU, nell’ipotesi di risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore, in quanto ad assumere rilevanza ai fini impositivi non è la detenzione materiale del bene da parte di quest’ultimo, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata” (così anche Cass. 13793/19).

Come si è anticipato, l’opposto indirizzo invece attestante – fino alla riconsegna del bene – la soggettività tributaria passiva in capo all’utilizzatore (v. Cass. n. 19166/19: nel caso di immobile concesso in “leasing”, soggetto passivo dell’imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9 è l’utilizzatore essendo a costui attribuiti in via esclusiva dal contratto i benefici, gli obblighi e gli oneri normalmente spettanti al proprietario del bene, e permanendo tale situazione invariata in forza del principio di ultrattività del contratto anche a seguito di risoluzione anticipata fino alla riconsegna dell’immobile), deve ritenersi superato dalla convergenza di ulteriori sopravvenute decisioni, le quali si sono fatte espressamente carico di ricomporre il contrasto così formatosi nella ricostruzione del complessivo quadro interpretativo di legittimità.

Si osserva in Cass. ord. n. 7227/2020 (così Cass. ord. n. 6664/2020) che: “2.5 Il contrasto giurisprudenziale de quo può considerarsi superato dall’intervento di due ulteriori pronunce successive – le sentenze nr 25249/2019 e nr 29973/2019 – che hanno confermato l’orientamento secondo il quale dalla data di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing il contratto cessa, e quindi il locatario non è più da considerarsi soggetto passivo, con la conseguente traslazione dell’obbligo di corrispondere il tributo relativo all’immobile sul proprietario (società di leasing). In particolare la sentenza nr 29973/2019 si è fatta carico di confutare tutte le argomentazioni contenute nella pronuncia nr 19166/2019 ribadendo il principio che “nell’alveo Imu si predilige l’esistenza di un vincolo contrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell’utilizzatore che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso. E’ il contratto a determinare la soggettività passiva del locatario e non la disponibilità del bene, quindi il venir meno dell’originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) fa venir meno la soggettività passiva in capo a quest’ultimo, determinando l’automatico passaggio della stessa in capo al locatore, con rilevanza del presupposto impositivo del possesso nella logica del pieno rispetto del principio della legalità che impone appunto una rigorosa applicazione dei presupposti d’imposta a prescindere da quanto previsto nelle varie istruzioni ministeriali. Dal chiaro dettato normativo contenuto nel menzionato articolo, ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. Ciò in quanto, il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore.”

A nulla rileva la diversa previsione di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672 a tenore della quale, in caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria intendendosi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna.

Tale norma, non avente natura interpretativa ed applicabile limitatamente al tributo Tasi, non può essere infatti analogicamente estesa anche all’Imu.

In primo luogo perchè il comma 703 della stessa legge precisa che l’istituzione dell’IUC (della quale la Tasi è una componente) “lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu”; in secondo luogo, per l’eterogeneità dei rispettivi presupposti applicativi, essendo l’IMU un’imposta patrimoniale riferita alla nozione di possesso e non di mera disponibilità materiale del bene, e la TASI un’imposta invece destinata al finanziamento dei servizi indivisibili resi dal Comune, i quali possono essere utilizzati anche da chi solo materialmente disponga dell’immobile.

p. 4. Per quanto fin qui osservato, il ricorso va integralmente rigettato. Nulla si provvede sulle spese di lite, stante la mancata costituzione del Comune.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

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