Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2825 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 05/02/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 05/02/2021), n.2825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20194-2015 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI, 1,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO NAPPI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 59/2015 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositata il 23/02/2015 r.g.n. 25/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/09/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

 

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. Con sentenza del 23.2.15., il tribunale di Campobasso ha rigettato l’opposizione del sig. C. ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., ritenendo inapplicabile l’art. 149 disp. att. c.p.c. in relazione alle patologie sorte successivamente all’ATP, ritenendo che per far valere tali sopravvenute patologie occorresse nuova domanda amministrativa di accertamento dell’aggravamento sanitario.

2. Avverso tale sentenza ricorre il C. per un motivo, illustrato da memoria, cui resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. Con unico motivo di ricorso si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c., artt. 442 e 445 bis c.p.c., per avere la sentenza impugnata omesso di considerare le patologie del ricorrente sopravvenute all’ATP.

4. Il ricorso è fondato.

5. Questa corte ha ripetutamente affermato (Sez. L, Ordinanza n. 30860 del 26/11/2019, Rv. 655884 01; in precedenza, Cass. n. 14488 del 2019 e Cass. n. 32760 del 2018) che la previsione di cui all’art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., la cui “ratio” di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell’art. 149 citato, sicchè la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perchè l’aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP).

6. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata e la causa va rinviata al medesimo tribunale in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio al medesimo tribunale in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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