Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28249 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28249 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 20046-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
2899

MULATTIERI SNC DI MULATTIERI GIOVAN BATTISTA;
– intimato –

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
30/05/2006;

n.

di LATINA,

974/2005

della

depositata il

Data pubblicazione: 18/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che ha
chiesto l’accoglimento;

Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Svolgimento del processo

La società Mulattieri snc di Mulattieri Giovan

relativa all’anno d’imposta 1988 e l’Ufficio aveva
notificato avviso di accertamento e successivamente
provveduto ad iscrivere a ruolo quanto dovuto con
cartella di pagamento.
La società aveva presentato ricorso contro l’avviso
di accertamento ed il relativo giudizio si è
concluso con sentenza pronunciata dalla Corte di
Cassazione nr. 14147/03 depositata in data 24
settembre 2003, con la quale veniva definitivamente
rigettato il ricorso presentato dalla contribuente
e confermata la sentenza della CTR di Roma
340/16/97.
Avverso la cartella di pagamento ha proposto

Battista non aveva presentato la dichiarazione IVA

separato ricorso Mulattieri Giovanni Battista
davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di
Latina la quale accoglieva parzialmente
l’impugnazione

con

sentenza

successivamente

appellata da ambo le parti Ufficio IVA e Mulattieri

1

0-1

Giovanni

Battista e

solo

in

parte

confermata dalla Regionale del Lazio, con sentenza
nr. 974/40/05.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale del Lazio nr. 974/40/05 ha proposto

un motivo. Il contribuente non ha spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, la ricorrente Agenzia
delle Entrate lamenta violazione e/o falsa
applicazione dell’art.2697 cc in relazione all’art.
360 comma l nr. 3 cpc, perché i giudici di appello
hanno riconosciuto la riduzione dell’IVA assolta
dalla società per lire 16.158.000, ai sensi
dell’art. 19 DPR 633/72, nonostante la completa
assenza di documentazione attestante
l’effettuazione del relativo versamento, in
particolare basandosi sulla sentenza 340/16/97
della CTR del Lazio passata in giudicato che
dichiara genericamente il diritto alla detrazione
senza verificare il materiale versamento.
Il ricorso è inammissibile e deve essere respinto.
Infatti la ricorrente Agenzia delle Entrate ha
notificato il ricorso a Mulattieri snc di
Mulattieri Giovan Battista mentre la società non
2

ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate con

Al

era parte nel giudizio

di appello che era

invece stato proposto, avverso la sentenza della
Commissione Tributaria provinciale, esclusivamente
dalla persona fisica Mulattieri Giovan Battista,
come risulta dalla sentenza di appello nr.

Pertanto

in difetto di contraddittorio deve essere

dichiarato inammissibile il ricorso proposto, tanto
più che la società Mulattieri snc risulta posta in
liquidazione 1’11/7/1991 e cancellata dal registro
delle imprese il 31/12/1991. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 22/10/2013
Il consigliere estensore

974/40/05.

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