Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28249 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 11/12/2020), n.28249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10613-2016 proposto da:

COMUNE DI VARESE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato PIO CORTI,

rappresentato e difeso dall’Avvocato FRANCESCA BENZONI giusta

procura speciale estesa in calce alla comparsa di costituzione di

nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI VARESE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, presso lo studio dell’Avvocato MARCO SQUICQUERO, che la

rappresenta e difende assieme all’Avvocato GAETANO RAGUCCI giusta

procura speciale estesa a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 221/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 19/1/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

7/10/2020 dal Presidente Relatore Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale BASILE

TOMMASO, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

p. 1. Il Comune di Varese propone quattro motivi ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto l’appello della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Varese avverso la sentenza n. 505/11/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Varese di rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI 2012 su immobile di interesse storico ed artistico; immobile in relazione al quale era stata presentata istanza di rimborso per le annualità 2008-2011 per mancata applicazione delle agevolazioni previste dal D.L. n. 16 del 1983, art. 2, comma 5, richiesta respinta stante l’assenza della prescritta dichiarazione di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 13.

La CTR, in particolare, ha riformato la sentenza di primo grado sul rilievo che gli immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etno-antropologico sarebbero da considerarsi ex se ed ope legis sottoposti alle disposizioni di tutela previste dalla parte seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 12, comma 1, anche se ancora non destinatari del provvedimento di cui alla L. cit., successivo art. 13.

La Camera di Commercio resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (L. n. 580 del 1993, e succ. mod., art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2011, art. 16correlato all’art. 22 dello Statuto della Camera di Commercio in vigore) lamentando che la CTR abbia erroneamente respinto l’eccezione circa l’invalido rilascio della procura alle liti al difensore della Camera di Commercio da parte del Presidente (facente funzioni) e non del Segretario Generale come previsto dallo Statuto.

p. 2.2. La censura è infondata atteso che, ai sensi della L. n. 580 del 1993, art. 16, comma 2, e art. 17 dello Statuto della Camera di commercio di Varese (prodotto in allegato al ricorso dal ricorrente), la rappresentanza processuale di tale ente compete al Presidente; l’art. 16, lett. h, dello stesso Statuto, nel prevedere tra i poteri del segretario generale quello di “rappresenta(re) la Camera in giudizio e conferi(re)… la procura ai difensori”, precisa, dunque, il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo in relazione a talune materie, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell’organo che rappresenta legalmente l’amministrazione, rientrando nell’ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri di gestione delle liti.

Sicchè non si evince dallo Statuto dell’ente alcuna deroga alla regola generale e primaria di coincidenza tra rappresentanza processuale e rappresentanza sostanziale dell’ente ex art. 75 c.p.c..

Si è affermato, in fattispecie analoga, che (Cass. n. 13505 del 08/06/2007): “ai sensi della L. n. 580 del 1993, art. 16 e art. 20 dello Statuto della Camera di commercio di Milano, la rappresentanza processuale di tale ente compete al Presidente; l’art. 23 dello stesso Statuto, nel prevedere tra i poteri del segretario generale quello di promuovere e resistere “alle liti con relativo potere di conciliare e transigere nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza”, non ha inteso attribuirgli la rappresentanza in giudizio dell’ente ma solo il potere di valutare le iniziative da adottare in caso di controversie senza che, in mancanza di un’espressa previsione, possa ritenersi a lui attribuita la rappresentanza processuale”.

p. 3.1. Con il secondo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (D.L. n. 16 del 1993, art. 2 conv. L. n. 75 del 1993), avendo la CTR affermato l’applicazione, all’immobile storico di proprietà della Camera di Commercio, del regime agevolativo ICI anche in data anteriore al formale riconoscimento del vincolo di interesse storico ed artistico all’esito del procedimento di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 12.

p. 3.2. La doglianza è infondata.

Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 6636/2019), in tema di ICI, il regime agevolativo, previsto dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5, conv. in L. n. 75 del 1993, per gli immobili di proprietà privata riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della L. n. 1089 del 1939, art. 3 si applica solo a far data dalla notifica del provvedimento impositivo del vincolo, che ha natura costitutiva e non meramente ricognitiva.

In tema di ICI, per il patrimonio culturale di proprietà pubblica è previsto, invece, un sistema di tutela reale, in quanto vige la presunzione d’interesse storico-artistico di tali beni D.Lgs. n. 42 del 2004, ex art. 12, comma 1, senza necessità di un preesistente formale provvedimento amministrativo, atteso che pur richiedendo l’effettiva sussistenza dell’interesse culturale del bene una verifica a cura del Ministero competente, il provvedimento positivo così adottato ha carattere meramente ricognitivo, in funzione dell’assolvimento di esigenze di certezza dei rapporti giuridici, in ispecie di quelli tributari (cfr. Cass. n. 25947/2017, 19878/2016).

Nel caso in esame l’immobile risulta di proprietà pubblica in quanto appartenente ad una Camera di Commercio (ente pubblico non economico; cfr. Cass. n. 11032/1991), il che dunque comporta che con riguardo al suddetto bene spettasse l’agevolazione di cui al D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5, (conv., con modif., dalla L. n. 75 del 1993), applicabile “ratione temporis”, che opera in ragione della mera appartenenza alla categoria storica o artistica del bene, se di proprietà pubblica, non necessitando la sua inclusione negli appositi elenchi ministeriali, in quanto avente solo natura ricognitiva.

p. 4.1 Con il terzo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la CTR disposto anche il rimborso d’imposta in favore dell’appellante, sebbene il giudizio avesse ad oggetto unicamente la spettanza dell’agevolazione tributaria, avendo la ricorrente in primo grado lamentato unicamente la nullità dell’avviso di accertamento ICI 2006.

Con il quarto motivo si deduce nullità della sentenza in quanto emessa in contrasto con la ratio del processo tributario, quale processo impugnatorio, avendo la CTR disposto il rimborso in favore della contribuente sebbene il giudizio vertesse su richiesta di annullamento di avviso di accertamento e non di diniego di rimborso.

p. 4.2. Queste due censure vanno esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse.

Esse vanno disattese in quanto il presente giudizio ebbe origine, come riportato dallo stesso Comune nelle premesse dell’odierno ricorso, dall’impugnazione dell’avviso di accertamento con cui il Comune, nel respingere istanza di rimborso ICI per mancata applicazione dell’agevolazione riservata ai beni di interesse storico ed artistico, aveva poi liquidato la maggiore imposta dovuta anche in conseguenza di nuovo accatastamento di immobili della contribuente, oltre a sanzioni ed interessi.

Ferma dunque restando la natura di impugnazione-merito del giudizio tributario, la peculiarità della fattispecie è data dall’avvenuta presentazione di una pregressa istanza di rimborso che la CTR ha ritenuto implicitamente respinta dal Comune di Varese con lo stesso avviso di accertamento; sicchè il giudice di appello ha ritenuto che l’impugnativa dell’avviso di accertamento valesse anche come impugnativa del diniego di rimborso (si tratta di qualificazione della domanda spettante al giudice del merito, e qui neppure specificamente censurata dal Comune di Varese); da qui l’esclusione della dedotta ultrapetizione e la legittimità della decisione di debenza della somma in rimborso.

p. 5. Per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, liquidate in Euro 1700,00 per compensi, oltre le spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA