Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28248 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 11/12/2020), n.28248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1324-2016 proposto da:

ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’Avvocato GIOVANNI PASANISI giusta procura speciale

estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTELLALTO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato

FERDINANDO D’AMARI, che lo rappresenta e difende giusta procura

speciale estesa in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 369/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 17/4/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

7/10/2020 dal Presidente Relatore Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale BASILE

TOMMASO, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

p. 1.1 L’Arap – Azienda Regionale delle Attività Produttive (succeduta, per fusione, al Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Teramo) propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo ha accolto l’appello del Comune di Castellalto avverso la sentenza n. 353/1/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Teramo di accoglimento del ricorso dall’ente contribuente proposto avverso avviso di accertamento ICI annualità 2009-2011; avviso di accertamento relativo ad immobile (area logistica e di smistamento destinata ad Autoporto Adriatico, infrastruttura inglobata nella rete regionale nazionale dei trasporti), di proprietà della Regione Abruzzo, oggetto di concessione di sola costruzione in favore del Consorzio.

La CTR, in particolare, ha riformato la sentenza di primo grado sul rilievo che l’immobile non era destinato a fini istituzionali del Consorzio, in quanto concesso in uso temporaneo e gratuito alla Protezione Civile della Regione Abruzzo, il che escludeva potesse applicarsi il regime di esonero dal pagamento dell’imposta (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a) ed i)), essendo l’immobile (accatastato come (OMISSIS), fabbricato costruito per esigenze commerciali) utilizzato da ente diverso dal Consorzio.

p. 1.2 Il Comune resiste con controricorso, opponendo varie eccezioni di inammissibilità del ricorso.

Tali eccezioni sono infondate.

Il ricorso appare infatti assistito – sia nella rievocazione dei fatti di causa essenziali, sia nella formulazione e sviluppo delle censure – da idonea e bastevole specificazione dei temi salienti di giudizio; e ciò con riguardo tanto alla normativa di riferimento, quanto agli imprescindibili risvolti fattuali della vicenda (natura e finalità della concessione). Il tutto risulta adeguatamente riferito ai passaggi fondamentali della sentenza impugnata, senza che questa Corte sia indotta ad altrimenti ricostruire o indagare, al di là del tenore del ricorso stesso e della sentenza, gli effettivi profili di doglianza.

Destituita di fondamento è anche l’eccezione di (asserito) giudicato interno sulla ostatività al beneficio fiscale derivante dalla mancata dichiarazione della causa esonerativa, dal momento che quanto riferito in controricorso (p. 3) alla CTR viene in quest’ultimo riportato in maniera parziale. Risulta infatti dalla completa lettura della sentenza che la CTR non ha inteso rilevare questo profilo di ostatività (infatti non costituente una ratio decisoria), quanto collocare l’obbligo di dichiarazione (e pagamento) del tributo in una più articolata fattispecie impositiva, con riguardo alla quale il fatto ostativo all’agevolazione è stato univocamente individuato non già nella mancata dichiarazione, bensì nella natura di concessionario assunta dal Consorzio e nell’attribuzione a terzi della disponibilità del bene.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 2.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia, in rubrica, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, “riguardante l’appartenenza del bene alla Regione e l’assenza di autonomia funzionale e reddituale del bene”, deducendo di aver unicamente costruito l’immobile in questione, giusta provvedimento della Regione Abruzzo, che, in quanto autoporto, era opera pubblica appartenente alla Regione, sostenendo inoltre che l’utilizzo da parte della Protezione Civile era stato disposto dal Consorzio in virtù della volontà espressa in tal senso dalla Regione con Delib. G.R. 15 giugno 2006.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per non avere il Giudice valutato le prove secondo prudente apprezzamento e non aver posto a fondamento della decisione prove e fatti, proposti dalla esponente, non contestati dalla controparte; si deduce che la CTR abbia trascurato di esaminare le prove circa l’impossidenza, da parte del Consorzio, del bene oggetto di accertamento e, di contro, l’appartenenza alla Regione Abruzzo, con conseguente mancata autonomia funzionale e reddituale quale opera pubblica.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, non essendosi la CTR pronunciata sulle eccezioni del Consorzio, in appello, circa la proprietà dell’immobile e la mancata autonomia funzionale e reddituale.

Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente denuncia, in rubrica, “violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 3, commi 1 e 2”, lamentando che la CTR abbia ritenuto legittima l’imposizione tributaria sebbene l’immobile in questione non fosse di sua proprietà nè nella sua disponibilità.

p. 3. Le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno accolte nei termini che seguono.

In fatto, va premesso che con Delib. 18 maggio 1989 la Regione Abruzzo affidò in concessione, di sola costruzione, al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Teramo, l’Autoporto Adriatico di Castellalto, previa espropriazione delle relative aree destinate alla costruzione dell’opera pubblica, riservandosi la Regione la gestione della stessa all’esito dell’intervento edificatorio.

Terminata l’opera, con Delib. 15 giugno 2006, la Regione Abruzzo dispose il trasferimento dell’opera a se medesima, al contempo disponendo che il Consorzio provvedesse a tutti gli atti necessari al trasferimento, dando poi formale attuazione alla Delib. con decreto presidenziale del 9 febbraio 2015, in conformità con quanto disposto dalla L.R. Abruzzo n. 3 del 1993, in base alla quale al trasferimento delle opere pubbliche, realizzate con finanziamenti regionali, “si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale”.

Con Det. consortile 17 gennaio 2008 era stata inoltre disposta la concessione dell’immobile in uso gratuito e temporaneo alla Protezione Civile dell’Abruzzo.

In linea di diritto va altresì premesso che, in tema di ICI, la L. n. 388 del 2000, art. 18 modificando il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2, ha esteso espressamente la soggettività passiva dell’imposta ai concessionari di aree demaniali, rendendo di conseguenza irrilevante la questione afferente gli effetti reali od obbligatori della concessione (cfr. Cass. nn. 10006/2019). Si può, pertanto, affermare che l’individuazione legislativa del concessionario quale soggetto d’imposta a norma del predetto art. 18, a decorrere dalla data di applicabilità della nuova disciplina, rende il concessionario obbligato non solo sostanziale ma anche formale, senza più necessità di accertare se la concessione che gli attribuiva il diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali ovvero obbligatori.

Ciò premesso, va però considerato che in tali casi il presupposto per l’imposizione continua tuttavia a porsi nel fatto che l’immobile si trovi nella disponibilità (possesso) dal soggetto passivo d’imposta in virtù di concessione e, quindi, in veste di concessionario.

Nel caso di specie, la ricorrente lamentava proprio che, al momento della cessazione del rapporto, l’immobile fosse tornato nella disponibilità della concedente, come confermato dalla Delib. regionale 15 maggio 2006, con cui la Regione ebbe a disporre il trasferimento dell’opera in suo favore, e la concessione in uso alla Protezione Civile.

In effetti, non risulta che la CTR abbia esaminato (attraverso le delibere citate) fatti decisivi ai fini di causa, introdotti ab initio nel processo e ad essa devoluti con l’atto di appello.

Segnatamente la circostanza che il consorzio, negli anni in questione, non fosse asseritamente nè proprietario nè concessionario nè possessore dell’area infrastrutturale in questione, D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 3; non viene dal giudice di merito riscontrato in alcun modo l’argomento difensivo, potenzialmente dirimente, secondo cui nelle annualità d’imposta qui dedotte (successive alla Delib. menzionata 15 giugno 2006): – la proprietà dell’area stessa spettava al demanio regionale; – nessun rapporto di concessione era in corso nei confronti del Consorzio, posto che con es a la Regione aveva estinto il rapporto di concessione (dapprima instaurato in funzione della sola costruzione), e trasferito a sè stessa l’area, infine da essa attribuita all’uso gratuito della Protezione Civile.

Questa circostanza, non verificata, poteva integrare una causa non già di esenzione ex art. 7 cit., bensì di originaria e radicale insussistenza dei presupposti impositivi ex art. 3 cit. (carenza della soggettività tributaria passiva).

p. 3.2 Ne segue la cassazione della sentenza ed il rinvio alla CTR dell’Abruzzo che, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie, provvedendo anche alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

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