Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28247 del 15/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2021, (ud. 23/06/2021, dep. 15/10/2021), n.28247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7357/2014 R.G. proposto da:

Equitalia Centro S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al

ricorso, dagli Avvocati Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente,

elettivamente domiciliata in Roma alla via delle Quattro Fontane n.

161 presso lo studio dell’Avv. Sante Ricci (pec:

sante.ricci.pec.nctm.it);

– ricorrente –

contro

I.G., rappresentato e difeso, in virtù di procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Bartolomeo Malfatto,

con il seguente domicilio digitale:

bartolomeo.malfatto.avvocatiperugiapec.it;

– intimato –

avverso la sentenza n. 140/03/2013 della Commissione Tributaria

Regionale dell’Umbria, depositata in data 23/9/2013, asseritamente

notificata in data 14 gennaio 2014;

fissato all’udienza pubblica del 6/5/2021, il ricorso è stato

trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina del D.L. n.

137 del 2020, sopravvenuto art. 23, comma 8 bis, inserito dalla

legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del PG e

dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati

fatto richiesta di discussione orale;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6

maggio 2021 dal Dott. Angelo Napolitano, tenutasi mediante

collegamento da remoto;

lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

in esito alla riconvocazione tenutasi, sempre da remoto, in data 23

giugno 2021.

 

Fatto

PREMESSO

che:

I.G. (d’ora in poi anche “il contribuente”) impugnò l’intimazione di pagamento n. (OMISSIS) notificatagli in data 13/1/2010, deducendo la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 per l’asserita mancata notificazione della cartella di pagamento a monte, recante il n. (OMISSIS), nonché la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, per la mancata indicazione del responsabile del procedimento nell’atto impugnato;

nel contraddittorio tra le parti, la CTP di Terni rigettò il ricorso, affermando che la cartella di pagamento presupposta dall’intimazione di pagamento impugnata era stata correttamente notificata e che l’omessa indicazione del responsabile del procedimento non produceva la nullità della cartella notificata, in quanto il ruolo relativo alla cartella notificata era stato consegnato all’agente della riscossione prima dell’1 giugno 2008 (secondo le disposizioni della L. n. 31 del 2008);

su appello del contribuente, la CTR dell’Umbria riformò la sentenza di prime cure, ritenendo non provata la notificazione della cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione e mancante dell’indicazione del responsabile del procedimento l’intimazione di pagamento impugnata dal contribuente;

l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, affidato a quattro motivi;

il contribuente ha depositato un controricorso.

Diritto

RILEVATO

che:

Agli atti del fascicolo non si rinviene la relazione di notificazione della sentenza impugnata, nonostante che sia l’agente della riscossione che il contribuente abbiano affermato nei rispettivi atti (ricorso e controricorso) che quest’ultima era stata notificata ad istanza del contribuente vittorioso in appello onde far scattare la decorrenza del termine breve per ricorrere per cassazione;

il ricorso, dunque, deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, non potendo applicarsi in subiecta materia il principio di non contestazione, stante l’indisponibilità del termine d’impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali (Cass., sez. 6-2, n. 21386/2017);

il controricorso del contribuente è inammissibile, in quanto agli atti non si rinviene l’avviso di ricevimento dell’atto notificato dal contribuente a mezzo posta, sicché non vi è prova del buon esito della notificazione dello stesso;

non vi è luogo a provvedere alle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto ed in quella tenutasi, previa riconvocazione, sempre da remoto, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

 

 

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