Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28245 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28245 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 5145-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
2842

contro

PUZIO GERARDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
M. DIONIGI 57, presso lo studio dell’avvocato DE
CURTIS CLAUDIA, rappresentato e difeso dall’avvocato
PAGLIA ANTONIO giusta delega in calce;
– controxicorrente –

Data pubblicazione: 18/12/2013

avverso la sentenza n. 149/2005 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 20/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/10/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;

Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria della regione Campania con sentenza 20.12.2005 n. 149 ha
dichiarato inammissibili, per difetto di specificità, i motivi dell’atto di appello proposto
dall’Ufficio di Benevento della Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure

condono” nonché aveva accertato il diritto di credito del contribuente relativo al
rimborso della prima rata del condono già versata.
I Giudici territoriali hanno ritenuto che i motivi di gravame “riproducenti le deduzioni
già svolte in primo grado” non fornivano le ragioni in fatto e diritto della critica rivolta
alla decisione del primo Giudice.

Ricorre per la cassazione della sentenza, non notificata, la Agenzia delle Entrate,
con atto tempestivamente consegnato all’Ufficiale giudiziario in data 31.1.2007 e
ritualmente notificato ai sensi dell’art. 149 c.p.c., deducendo con un unico motivo la
nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360co 1 n. 4
c.p.c., e la violazione dell’art. 52 (recte 53) del Dlgs n. 546/92, in relazione all’art.
360co1 n. 3 c.p.c..

Ha resistito con controricorso il contribuente.

Motivi della decisione

La Agenzia fiscale ha allegato la palese erroneità della sentenza che aveva dichiarato
inammissibile per mancanza di specificità l’unico motivo di gravame con il quale veniva
impugnata la decisione di primo grado per extra-petizione in punto di riconoscimento del
credito di rimborso, in quanto alcuna domanda di accertamento o di restituzione delle
somme versate in conto prima rata del condono, era stata formulata dal contribuente.
1
RG n. 5145/2007
ric. Ag.Entrate c/Puzio Gerardo

Coìì4st.
Stefano ivieri

che “aveva riconosciuti non dovuti gli importi relativi alla 2 e 3 rata della istanza di

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Se per giurisprudenza costante di questa Corte la deduzione di vizi di nullità
processuali non precludono al Giudice di legittimità l’accesso agli atti del fascicolo
processuale di merito per verificare la fondatezza del motivo, tuttavia risponde alla

necessità che il ricorso per cassazione, con il quale si deduce la erronea dichiarazione da
parte del Giudice di merito della inammissibilità dei motivi di appello per difetto del
requisito di specificità di cui all’art. 53 Dlgs n. 546/92, rivesta il carattere di
autosufficienza ai sensi dell’art. 366 c.p.c., fornendo alla Corte la chiara descrizione dei
fatti processuali evidenziando il contenuto degli atti processuali indicati a parametro di
confronto del vizio di legittimità denunciato.
Orbene dalla lettura del ricorso per cassazione non è dato evincere quali fossero le
richieste formulate dal contribuente con i motivi di opposizione dedotti con il ricorso
proposto avverso la cartella di pagamento -sembra avente ad oggetto il pagamento di
alcune rate del condono ex lege n. 413/1991- , essendosi limitata la Agenzia ricorrente
soltanto ad allegare che il rimborso della prima rata non era oggetto del giudizio, e
dando quindi per scontato il conseguente vizio di extrapetizione, omettendo tuttavia di
trascrivere il contenuto del ricorso introduttivo e della sentenza di primo grado, in tal
modo impedendo a questa Corte di verificare la preliminare ammissibilità del motivo di
ricorso.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la Agenzia fiscale va
condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte :

2
RG n. 5145/2007
ric. Ag.Entrate c/Puzio Gerardo

est.
C
Stefano 2 wieri

preliminare esigenza di verificare in limine la ammissibilità del motivo di ricorso la

– dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia fiscale alla rifusione delle spese
del presente giudizio che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali oltre agli
accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio 15.10 .2013

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