Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28243 del 04/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 04/11/2019), n.28243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5628/2017 R.G. proposto da:

M.S., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Dodaro,

con domicilio eletto in Roma, viale Angelico, n. 78, presso lo

studio dell’Avv. Francesco Di Pretorio;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta regionale

p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Antonella Coscarella, con

domicilio eletto in Roma, via del Sabotino, n. 12, presso lo studio

dell’Avv. Graziano Pungì;

– controricorrente –

e

A.F.O.R. – AZIENDA FORESTALE DELLA REGIONE CALABRIA;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1306/16

depositata il 26 luglio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre

2019 dal Consigliere Guido Mercolino.

Fatto

RILEVATO

che M.S. ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, illustrato anche con memoria, avverso la sentenza del 26 luglio 2016, con cui la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato il gravame da lei interposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza il 25 novembre 2009, che aveva dichiarato inammissibile la domanda d’indennizzo proposta dalla ricorrente, in qualità di erede di D.L.F.B., contitolare della ditta B. e D.L., nei confronti della Regione Calabria e dell’A.F.O.R. – Azienda Forestale della Regione Calabria, per l’ingiustificato arricchimento derivante dalla fornitura di materiali e mezzi meccanici effettuata dalla predetta ditta in favore dell’AFOR;

che la Regione ha resistito con controricorso, mentre l’AFOR non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che la domanda d’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento, da lei proposta in un precedente giudizio di opposizione promosso dalla Regione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dalla ditta B. e D.L. per la medesima fornitura, fosse preclusa dal giudicato formatosi a seguito della mancata impugnazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 321/96, con cui tale domanda era stata rigettata;

che, ad avviso della ricorrente, la predetta sentenza non era idonea ad acquistare efficacia di giudicato in senso sostanziale, riguardando una domanda insuscettibile di dar luogo ad una pronuncia di merito, in quanto proposta soltanto in appello, avendo un contenuto equivoco, in quanto recante l’affermazione dell’inammissibilità della domanda per mancato riconoscimento dell’utilità della prestazione, e limitandosi nel dispositivo a confermare il rigetto della domanda di adempimento contrattuale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo;

che la predetta sentenza, oltre a non recare alcun accertamento dei fatti, faceva inoltre riferimento ad un requisito dell’azione d’ingiustificato arricchimento, costituito dal riconoscimento dell’utilità della prestazione da parte della Pubblica Amministrazione, che la giurisprudenza di legittimità ha espunto dall’ordinamento con efficacia retroattiva, avendo affermato che ai fini dell’indennizzo è sufficiente la prova del fatto oggettivo dell’arricchimento, ovverosia del vantaggio patrimoniale che l’ente pubblico ha tratto dalla prestazione;

che il motivo è infondato;

che, nel confermare l’efficacia di giudicato in senso sostanziale della sentenza pronunciata nel precedente giudizio, la Corte territoriale ne ha infatti escluso correttamente la natura meramente processuale, richiamando la sentenza di primo grado, secondo cui, indipendentemente dalla ritualità della sua proposizione, la domanda d’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento avanzata in sede di opposizione al decreto ingiuntivo era stata esaminata e valutata nel merito, essendo stata rigettata per insussistenza del riconoscimento dell’utilità della prestazione;

che, in quanto configurabile come elemento costitutivo della fattispecie sostanziale da cui trae origine il diritto all’indennizzo, il predetto requisito non è qualificabile come presupposto processuale, alla cui sussistenza è subordinata la possibilità di pervenire ad una decisione sul rapporto giuridico dedotto in giudizio, ma come un fatto costitutivo della pretesa, il cui accertamento attiene al merito della controversia, con la conseguenza che il suo difetto comporta non già l’inammissibilità, ma l’infondatezza della domanda, e quindi il rigetto della stessa;

che nella specie, essendo pacifiche le ragioni del mancato accoglimento della domanda di cui all’art. 2041 c.c. proposta nel precedente giudizio, non può assumere alcun rilievo la circostanza, avente carattere meramente formale, che la relativa sentenza recasse in motivazione l’espressa affermazione dell’inammissibilità di tale domanda, cui non corrispondeva alcuna statuizione nel dispositivo, il quale si limitava a pronunciare sulla domanda di adempimento contrattuale avanzata nel procedimento monitorio, rigettando l’appello, e quindi confermando l’accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo;

che la portata del giudicato dev’essere infatti individuata sulla base di quanto stabilito non solo nel dispositivo della sentenza, ma anche nella motivazione che la sorregge, da ricostruirsi mediante l’utilizzazione dei criteri previsti per l’esegesi delle norme giuridiche, essendo il giudicato assimilabile agli elementi normativi del fatto (cfr. Cass., Sez. VI, 19/07/2018, n. 19252; Cass., Sez. I, 13/10/2017, n. 24162; 20/11/2014, n. 24749);

che ininfluente è altresì la circostanza che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo la domanda d’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento risultasse inammissibile, in quanto avanzata soltanto in appello, e comunque fondata, per irrilevanza del requisito di cui era stata accertata l’insussistenza, trattandosi di considerazioni che, in quanto attinenti alla rituale proposizione ed alla fondatezza della predetta domanda, avrebbero dovuto essere fatte valere mediante l’impugnazione della sentenza che aveva definito il predetto giudizio, e risultano quindi precluse dal giudicato formatosi in conseguenza della mancata proposizione del ricorso per cassazione;

che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA