Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28242 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. III, 10/12/2020, (ud. 13/11/2020, dep. 10/12/2020), n.28242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 17079/2019 R.G. proposto da:

COMUNE DI FANO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2,

presso lo studio dell’avvocato RENATO CLARIZIA, che lo rappresenta e

difende in uno all’avvocato FEDERICA MARIA PANICALI;

– ricorrente –

contro

R.A., in difetto di elezione di domicilio in ROMA,

domiciliato ivi, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO COLI;

– controricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona dei Responsabili delegati

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PAISIELLO 15,

presso lo studio dell’avvocato PIETRO DAVIDE SARTI, che li

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

ITTICA BELLOCCHI SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2721/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 28/11/2018;

udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 13/11/2020 dal

Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott.ssa SOLDI Anna Maria, la quale ha concluso chiedendo

l’accoglimento del primo motivo, cassazione senza rinvio della

sentenza impugnata e assorbimento degli altri motivi;

uditi gli avvocati Federica M. Panicali, e Pietro D. Sarti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Comune di Fano ricorre, con atto notificato dal 27/05/2019, per la cassazione della sentenza con cui la Corte d’appello di Ancona, in accoglimento del gravame principale di R.A., ha respinto, dopo il rigetto in primo grado di un’opposizione esecutiva e di subordinata domanda di nullità, anche la revocatoria proposta nei confronti del R. stesso, della Banca Nazionale del Lavoro e della Ittica Bellocchi srl in liquidazione, avente ad oggetto la costituzione da parte del R. di un immobile in garanzia ipotecaria per il finanziamento concesso dalla Banca alla Ittica e successivamente assoggettato a confisca per equivalente ai sensi della L. n. 97 del 2001, art. 6 e così acquisito gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune.

2. In particolare, il 03/04/2012 quest’ultimo aveva proposto opposizione di terzo all’esecuzione immobiliare iscr. al n. 3098/10 r.g.e. del Tribunale di Pesaro, avente ad oggetto un fabbricato censito al NCEU di (OMISSIS) – e concesso in rogito 23/05/2007 in ipoteca, quale terzo datore, da R.A. a garanzia di un credito della Banca Nazionale del Lavoro spa in favore della Ittica Bellocchi srl: per l’intervenuta sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e contestuale irrogazione della confisca prevista dagli artt. 322-ter e 335 c.p. nei confronti del R. (per reato che questi indica, richiamando la sentenza di primo grado, in quello p. e p. dagli artt. 110,319 ter e 321 c.p.: v. pag. 7 del controricorso), il Comune, acquirente del bene e ritenuta l’applicabilità della disciplina del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 55 o comunque la revocabilità o la nullità del contratto di finanziamento o quanto meno dell’atto di prestazione di garanzia, aveva infine e in subordine chiesto declaratoria del suo credito verso il R. per somma pari alla somma ricavata nel processo esecutivo.

3. Il Tribunale di Pesaro, peraltro, pur sospesa la procedura esecutiva con ord. 21/08/2012 e nuovamente adito per la fase di merito, rigettò tutte le domande diverse dalla revocatoria del solo patto di costituzione della garanzia ipotecaria con sentenza 05/08/2014: avverso la quale propose appello, con atto notificato dal 16/03/2015, il R., reiterando l’eccezione di prescrizione della revocatoria, quella di improponibilità dell’opposizione di terzo e soprattutto negando l’accordo doloso tra la finanziatrice ed il terzo datore al solo scopo di pregiudicare il recupero delle somme dovute dal R. all’Erario.

4. La corte territoriale, disattesa la preliminare eccezione di tardività dell’appello per non doversi applicare l’esenzione dalla sospensione feriale propria delle domande autonome rispetto alle opposizioni esecutive ed essendo pure correttamente computati i sei mesi maggiorati di quarantasei giorni del termine c.d. breve, ha respinto i primi due motivi di appello e, per quel che qui ancora rileva, ha invece accolto l’ultimo, escludendo, non solo la titolarità del credito in capo al Comune, ma soprattutto alcuna dolosa preordinazione della costituzione di garanzia ipotecaria in relazione alle ragioni creditorie, pure identificate in un’evasione fiscale di circa quattro miliardi di Lire fin dal 2003 – oggetto di accertamenti fiscali dal 2007 – in un contesto di ampia attività corruttiva nei confronti del segretario e di alcuni componenti della commissione tributaria di Pesaro.

5. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, pubblicata il 28/11/2018 col n. 2721, di complessivo e finale rigetto di ogni pretesa del Comune e sua condanna alle spese del doppio grado di lite in favore di entrambe le controparti costituite R. e Banca Nazionale del Lavoro, il Comune ricorre ora affidandosi a tre motivi: cui questi resistono con separati controricorsi, mentre la Ittica Bellocchi srl, nel frattempo posta in liquidazione, resta intimata; e, per la pubblica udienza del 13/11/2020, il solo ricorrente Comune produce memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va dapprima dato atto che è passata in giudicato la reiezione delle pretese del Comune, beneficiario di provvedimento di confisca c.d. per equivalente, di acquisto del bene libero da pesi, fondate sull’applicazione analogica della disciplina in tema di misure di prevenzione o sulla prevalenza delle misure patrimoniali penali sulle trascrizioni pregiudizievoli anteriori: esse non possono quindi essere ulteriormente prese in considerazione, ma la statuizione del giudice di merito di primo grado sul punto corrisponde alla corretta applicazione dei principi della materia, se rettamente intesi.

2. Infatti, successivamente alla giurisprudenza delle sezioni unite civili di questa Corte del 2013 ed alle sue prime pronunce applicative (applicata poi dalle più recenti Cass. 30/11/2018, n. 30990, ma a confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12-sexies nonchè Cass. 08/02/2019, n. 3709, ma a confisca ai sensi della L. n. 575 del 1965), l’evoluzione della disciplina sostanziale e processuale della confisca (tra cui soprattutto quella introdotta dalla razionalizzazione operata con la L. 17 ottobre 2017, n. 161) e la giurisprudenza di legittimità penale hanno chiaramente interpretato come speciale la disciplina dettata dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, così escludendo che questa possa reputarsi invece espressione di un principio generale di prevalenza delle esigenze pubblicistiche sottese ai corrispondenti istituti in materia penale e di prevenzione.

3. Ne segue che, da un lato, i rapporti tra confisca e procedure esecutive civili sono regolati dal D.Lgs. n. 159 del 2011 (con sostanziale prevalenza dell’istituto penalistico sui diritti reali dei terzi, che solo se di buona fede possono vedere tutelate le loro ragioni, ma in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale) esclusivamente nelle ipotesi di confisca che sono disciplinate da quello direttamente o da norme che esplicitamente vi rinviano (come l’art. 104-bis disp. att. c.p.p.; da ultimo: Cass. pen. 13/05/2020, n. 14378, imp. Marchio, ud. 12/12/2019; Cass. pen. 10/07/2019, n. 30422, imp. Samariti, ud. 30/05/2019); e, dall’altro, che pure a regolare i rapporti tra le tipologie di confisca diverse da quelle del D.Lgs. n. 159 del 2011 (e da quelle ad esse equiparate per espressa previsione normativa) e le procedure esecutive civili si applica il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri (Cass. pen. sez. III, 09/11/2018, n. 51043, Deri e altri, c.d. 03/10/2018, per la quale, “ai sensi dell’art. 2915 c.c., l’opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in sede esecutiva dipende dalla trascrizione del sequestro, ai sensi dell’art. 104 disp. att. c.p.p., che deve essere antecedente a quella del pignoramento immobiliare, venendo così a rappresentare il presupposto per la confisca anche successivamente all’acquisto”; sicchè, “se la trascrizione del sequestro è successiva, il bene deve ritenersi appartenente al terzo pieno iure, con conseguente impossibilità della confisca posteriore all’acquisto”).

4. Tanto premesso, va esaminato il primo motivo di ricorso del Comune di Fano (rubricato “violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. in relazione alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 e R.D. 30 gennaio 1942, n. 12, art. 92”): col quale il ricorrente deduce essere stata malamente negata, ai fini della valutazione della tempestività o meno della proposizione dell’appello (proposto il 16/03/2015 avverso la sentenza di primo grado pubblicata il 05/08/2014), l’esclusione dalla sospensione feriale pur essendo l’accolta revocatoria del terzo opponente consequenziale all’opposizione esecutiva, oltretutto espressamente qualificata tale dal primo giudice.

5. Il motivo è fondato, non potendosi condividere l’opposta conclusione della corte territoriale sull’inapplicabilità dell’esenzione dalla sospensione feriale per la controversia, conclusione fondata sulla reputata totale autonomia della revocatoria – non esente rispetto alla – invece esente – opposizione esecutiva, che quella vuole ritrarre dalla libera esperibilità della prima a prescindere dalla seconda.

6. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nell’asserire, da un lato, che il regime della sospensione feriale si determina in relazione alla domanda principale (Cass. 29/03/1995, n. 3731; Cass. ord. 07/05/1998, n. 397; Cass. 28/02/2017, n. 5038; Cass. ord. 05/06/2020, n. 10661) e comunque in base al principio dell’apparenza (Cass. ord. 11/01/2012, n 171; Cass. ord. 28/08/2020, n. 18012) e, dall’altro, che l’esenzione dalla sospensione non opera in caso di cumulo tra un’opposizione esecutiva ed una domanda invece non esente (Cass. 31/03/2007, n. 8063; Cass. 05/07/2018, n. 17707), purchè però la seconda sia in concreto presa in esame, come in ipotesi di riconvenzionale subordinata dell’opponente (Cass. 15/02/2011, n. 3688; Cass. ord. 18/12/2019, n. 33728).

7. Non rileva approfondire la diretta applicabilità o meno alla fattispecie del principio dell’apparenza, essendo dirimente il rilievo che, nei casi in cui la causa petendi dell’opposizione si atteggi quale medesima causa petendi di una domanda tipica o perfino ulteriore, è applicabile il regime processuale proprio della prima: in tal senso, ad esempio, in tema di opposizione di terzo ad esecuzione prevista dall’art. 619 c.p.c., la contestazione della validità o dell’efficacia del fatto costitutivo del diritto di proprietà dell’opponente sul bene staggito non muta l’oggetto della causa neppure in caso di deduzione, da parte dell’opposto, della simulazione dell’atto di acquisto di quel diritto, nè introduce una domanda differente e connessa ove sia invocata una pronuncia espressa sul punto, sicchè le esigenze di speditezza poste a fondamento dell’esenzione di tale causa dalla sospensione feriale regolata dalla L. n. 742 del 1969 permangono immutate ed i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale (Cass. ord. 10/06/2020, n. 11111).

8. Orbene, nella peculiare controversia in esame la causa petendi della revocatoria si identifica necessariamente con quella dell’opposizione, qualificata dal primo giudice non di terzo, ma di quella di colui che in concreto è assoggettato all’esecuzione immobiliare e quindi ai sensi dell’art. 615 c.p.c.; infatti, la ragione stessa in base alla quale quest’ultimo si oppone, per contestare l’esecuzione intentata su di un bene che sostiene appartenergli – e, beninteso, all’esclusivo fine di sottrarlo ad una tale esecuzione – è l’inefficacia della causa di prelazione in base alla quale l’espropriazione è portata avanti, ai sensi degli artt. 602 c.p.c. e ss., nei confronti del terzo proprietario, condannato in sede penale e destinatario del provvedimento di confisca.

9. In altri termini, effettivamente l’opposizione esecutiva, riqualificata ai sensi dell’art. 615 c.p.c. quella originariamente proposta ai sensi dell’art. 619 c.p.c., si articola fin dall’inizio sulla revocatoria in quanto la ragione di contestazione del diritto del procedente ad agire sul bene si risolveva nella radicale contestazione dell’opponibilità dell’atto di costituzione d’ipoteca che consentiva e fondava l’opposta procedura, siccome consistente in un’espropriazione contro il terzo proprietario: in sostanza, l’inopponibilità avrebbe travolto lo stesso diritto del procedente ad agire sui beni di chi non era suo debitore diretto, almeno nei rapporti con l’odierno ricorrente, originario opponente.

10. Tanto basta non solo per escludere un cumulo in senso tecnico, ma, in via dirimente, per postulare una vera e propria identificazione delle due cause nell’opposizione esecutiva ai fini della disciplina della sospensione feriale e, così, dell’applicazione ad essa, unitariamente considerata, dell’esenzione da tale sospensione per le istituzionali esigenze di speditezza poste a suo fondamento, in applicazione del seguente principio di diritto: “in tema di opposizione ad esecuzione immobiliare contro il terzo proprietario proposta da colui che ad essa è assoggettato e sostiene non poterglisi opporre, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto di costituzione dell’ipoteca su cui il processo esecutivo intentato ai sensi degli artt. 602 c.p.c. e ss. si fonda, l’identità delle causae petendi implica l’identificazione delle due cause in un’opposizione ad esecuzione e l’applicazione unitaria del relativo regime sulla sospensione feriale dei termini, compresa cioè l’esenzione, anche a quelli per proporre le impugnazioni”.

11. Una volta applicato unitariamente alla domanda del Comune il relativo regime, tra cui anche quello sull’esenzione dalla feriale sospensione dei termini, l’appello, proposto oltre sei mesi appunto in quanto non maggiorati della sospensione feriale – dalla data di pubblicazione della gravata sentenza, andava dichiarato tardivo: e la contraria conclusione cui perviene la corte territoriale non può essere condivisa, in accoglimento del relativo motivo di ricorso e con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di appello, a definitivo consolidamento della sentenza di primo grado.

12. Tanto assorbe in senso tecnico l’esame degli altri due motivi di ricorso: del secondo (rubricato “violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. e art. 116 c.p.c. – travisamento dei fatti – motivazione erronea ed illogica”), col quale il ricorrente lamenta avere errato la corte territoriale nel ritenere inesistente, ai fini dell’accoglimento della revocatoria, un credito tutelabile con l’azione pauliana, poichè il Comune era proprietario dell’immobile e creditore in forza della sentenza di confisca, che aveva accertato risalire al 2003 l’evasione fiscale del R., oggetto di accertamenti nel 2007 e di occultamenti di ingenti quantità di contanti agevolate dal dirigente della Banca Nazionale del Lavoro spa anche con versamenti all’estero; del terzo (rubricato “violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. e art. 116 c.p.c. – travisamento dei fatti – motivazione illogica e contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”), col quale il ricorrente sostiene che erroneamente la Corte avrebbe qualificato non raggiunta la prova sugli altri presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria e cioè l’eventus damni, il consilium fraudis e la partecipatio fraudis (mentre doveva invece rilevarsi la piena prova sulla loro sussistenza, poichè dalla sentenza penale risultava un debito verso l’Erario per evasione fiscale risalente fino al 2003, il pregiudizio era evidente nella maggiore difficoltà di aggressione al patrimonio, era chiaro che il R. conosceva i propri debiti fiscali, anche il funzionario della BNL sapeva dell’occultamento del denaro in banca estera, non era necessario che egli partecipasse alla corruzione dei pubblici funzionari commessa da R.).

13. Resta così impregiudicata la questione – oggetto del secondo motivo – della titolarità in capo al Comune, beneficiario dei beni oggetto di confisca c.d. allargata ai sensi della L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 6 cpv. di un credito – risarcitorio o assimilabile – a qualsiasi titolo verso il soggetto passivo della confisca.

14. L’assoluta novità delle questioni prospettate con la domanda e l’alterno andamento delle valutazioni dei giudici del merito rendono di giustizia, anche in relazione al testo dell’art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis ed a seguito dei noti interventi additivi della Consulta, l’integrale compensazione delle spese del grado di appello malamente esperito e del giudizio di legittimità, pure indispensabile per rilevarne il vizio.

15. L’intervenuto accoglimento del ricorso esclude la sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa senza rinvio la gravata sentenza e compensa tra le parti le spese del grado di appello e del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

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