Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28241 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. III, 10/12/2020, (ud. 13/11/2020, dep. 10/12/2020), n.28241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 08381/2017 R.G. proposto da:

COMUNE DI MARCIANISE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 11,

presso lo studio dell’avvocato ANGELA FIORENTINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO MARIA CAIANIELLO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DI (OMISSIS), (GIA’ (OMISSIS) SRL) – FALL. N. (OMISSIS)

TRIBUNALE DI BARI, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 1, presso

lo studio dell’avvocato MARIA TERESA DELLA CORTIGLIA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CASERTA, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VIGLIENA 12, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

MALARA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIROLAMO IZZO;

– controricorrente –

e

CODAP SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 187/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/01/2017;

udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 13/11/2020 dal

Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott.ssa SOLDI Anna Maria, la quale ha concluso chiedendo

l’accoglimento del quarto motivo ed il rigetto degli altri;

udito l’avvocato Maria Teresa Della Cortiglia, anche per delega

dell’avvocato Girolamo Izzo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Comune di Marcianise ricorre, affidandosi a sei motivi con atto notificato a partire dal 24/03/2017, per la cassazione della sentenza n. 187 del 19/01/2017 della Corte di appello di Napoli ed in ricorso indicata come notificata il 25/01/2017, con cui è stato respinto ogni gravame, tra cui quello dal medesimo proposto in via principale, contro la sentenza 15/09/2009 del Tribunale di Santa Maria C.V. – s.d. di Marcianise, di accoglimento dell’opposizione dispiegata dalla CODAP spa (e fondata sull’addotta estinzione del diritto relativo a quei corrispettivi, pure per transazione intercorsa con il Consorzio ASI il 05/04/2006) avverso il precetto notificatole il 20/10/2006, a sua volta basato su ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 del 27/06/2005 per canoni e consumi idrici non pagati per gli anni dal 1996 al 1998, nei confronti dell’ingiungente concessionaria del servizio di riscossione tributi – (OMISSIS) srl e dei contestualmente chiamati in causa Comune di Marcianise, del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Caserta.

2. All’esito dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte in data 10/04/2018, n. 8840, il ricorrente notifica il ricorso pure alla (OMISSIS) srl, cui nelle more è succeduta la (OMISSIS) srl e la sua Curatela per essere stata dichiarata fallita, nonchè al Consorzio ASI: e questi notificano controricorsi, la prima aderendo al ricorso e la seconda eccependone preliminarmente l’inammissibilità e chiedendone comunque il rigetto; tanto che solo la CODAP spa resta intimata in questa sede.

3. Infine, per la pubblica udienza del 13/11/2020, producono memoria il ricorrente e la controricorrente Curatela.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va dapprima verificata la tempestiva produzione delle prove della rinnovazione della notifica del ricorso, da operarsi, in ossequio alla giurisprudenza di questa Corte, entro i venti giorni dalla scadenza del termine fissato per procedervi e cioè entro il 02/07/2018: e, nella specie, a tanto il ricorrente ha provveduto in data 05/06/2018, cioè nel rispetto del termine come sopra ricordato; ciò che rende quindi, in applicazione dei principi generali degli artt. 331 e 291 c.p.c., infine pienamente rituale la proposizione del presente ricorso nei confronti di tutte le controparti, così disattesa la preliminare eccezione del Consorzio.

2. Tanto premesso, può passarsi all’esame dei motivi di ricorso, ad iniziare dai primi tre, che possono essere congiuntamente tra loro esaminati per evidente intima connessione ed attinenza alla questione della giurisdizione, così rubricati:

– il primo: “violazione dell’art. 115 c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c…. che hanno indotto la Corte d’appello ad onerare il comune di Marcianise della prova di un fatto incontestato (natura tributaria delle somme richieste con il precetto opposto) ed in mancanza di prova dello stesso da parte del Comune a respingere l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario”;

– il secondo: “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (non contestazione di CODAP della riferibilità delle somme di cui al precetto opposto a canone di servizio per raccolta ed allontanamento acque di rifiuto di insediamenti industriali) che ha condotto la Corte di appello ad escludere la giurisdizione del giudice tributario…”;

– il terzo: “violazione dell’art. 2697 c.c…. per aver riconosciuto la propria giurisdizione a seguito del convincimento che, in mancanza agli atti del giudizio dell’ingiunzione cui si riferiva l’opposizione a precetto, il Comune fosse gravato di provare una circostanza (riferibilità delle somme di cui al precetto opposto a canone di servizio per raccolta ed allontanamento acque di rifiuto di insediamenti industriali) che invece avrebbe dovuto essere provata da CODAP con la produzione dell’ingiunzione cui si riferiva l’opposizione opposta (p./c)”.

3. In primo luogo, non vi è necessità di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte, benchè la questione formalmente investa ragioni di giurisdizione, poichè le censure ad essa relative possono essere affrontate in base a principi generali consolidati: infatti, tuttora non viene fornita specifica e positiva prova dell’esatta natura e del fatto generatore dei crediti azionati, al riguardo insistendo la ricorrente nell’indicarla come non necessaria per la piena idoneità e sufficienza di una prospettata non contestazione ad opera dell’ingiungente. Ma la non contestazione non può avere ad oggetto che un fatto e non una qualificazione, quale la natura di un credito, mentre comunque, in via dirimente, nella specie la pretesa non contestazione era tutt’altro che univoca e chiara, non solo perchè la destinataria dell’ingiunzione aveva invocato l’estinzione del suo debito per la validità dei pagamenti eseguiti a mani di soggetto diverso dall’ingiungente, ma soprattutto perchè aveva addotto almeno due diverse causali, cioè la fornitura di acqua potabile e l’allacciamento (ovvero l’allontanamento delle acque reflue e la loro depurazione), una delle quali sicuramente tale da escludere la giurisdizione del giudice tributario e l’altra semplicemente ambigua o equivoca a tale fine.

4. E, in una tale situazione di ambiguità o non univocità della condotta processuale della parte che ha instaurato la lite individuando il giudice sul presupposto che questi sia munito di giurisdizione, costituisce applicazione di un generale principio l’individuazione in quella parte che eccepisce,-in relazione ad una circostanza di fatto presupposta o allegata dalla controparte ai fini

dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione,

l’insussistenza dei relativi presupposti colui che è onerato non solo di addurli, ma anche di provarli: per di più, nella specie tanto potendo ben presupporsi di singolare semplicità, trattandosi di somministrare ai giudicanti gli elementi costitutivi del credito oggetto dell’ingiunzione azionata, di cui il creditore dovrebbe essere in grado di fornire ogni particolare.

5. Per non avere l’excipiens in punto di giurisdizione assolto il suo onere probatorio sul punto, la statuizione del giudice del merito qui gravata si sottrae alle critiche mossele coi primi tre motivi di ricorso, che vanno quindi rigettati.

6. Può così esaminarsi il quarto motivo di ricorso, rubricato “violazione dell’art. 2697 c.c…. per aver onerato il Comune di fornire la prova che l’ingiunzione fiscale era stata notificata al debitore separatamente e prima dell’atto di precetto”: motivo col quale il ricorrente lamenta avere la Corte territoriale malamente reputato l’opponente precettata ancora in termini per contestare il merito delle ragioni oggetto dell’ingiunzione pronunciata ai suoi danni ai sensi del R.D. 639 del 1910 in base all’esenzione di quella dall’onere di provare la mancata previa notifica di un tale titolo esecutivo.

7. Nemmeno in relazione a tale censura è indispensabile esaminare la questione della natura dell’opposizione ad ingiunzione disegnata dal R.D. 639 del 1910 quanto all’individuazione dei ruoli delle parti in senso formale e sostanziale (se del caso, in maniera differenziata a seconda della natura del credito ingiunto), perchè essa è infondata alla stregua della giurisprudenza consolidata di questa Corte in tema di opposizioni esecutive, sia pure una volta opportunamente integrata la motivazione della gravata sentenza.

8. Invero, nella specie si è avuto che il destinatario del precetto ha proposto opposizione contro l’ingiunzione su cui quello si fondava (avendo prescelto il creditore la via dell’esecuzione ordinaria, anzichè quella diretta prevista dallo stesso testo normativo), deducendo di non averne mai ricevuto in precedenza alcuna rituale notifica di questa.

9. In tal modo, il precettato ha inteso escludere l’effetto preclusivo di ogni ulteriore contestazione derivante dalla mancata tempestiva opposizione prevista dallo stesso R.D. n. 639 del 1910 e riconosciuto (per il principio generale, v. Cass. Sez. U. 17/11/2016, n. 23397) ai titoli paragiudiziali (consistenti in atti di formazione non giudiziale contenenti un’ingiunzione di pagamento in forza di un potere autoritativo conferito in forza di un pubblico potere ed al quale il destinatario ha un vero e proprio onere di opporsi per attivare la propria tutela giurisdizionale: Cass. ord. 22/09/2017, n. 22075; Cass. Sez. U. 23/07/2019, n. 19889), di fatto recuperando la tutela sul merito del rapporto reso oggetto dell’ingiunzione fiscale, sul presupposto di non avere potuto attivarla nel termine perentorio a tale scopo impostogli dalla detta normativa.

10. Al riguardo, ai fini della qualificazione di infondatezza della censura qui basta rilevare che, una volta addotto dall’opponente di non avere mai prima ricevuto notifica di quell’ingiunzione, che è elemento costitutivo della pretesa dell’ingiungente in quanto la qualità di titolo esecutivo è collegata alla ritualità della notifica del provvedimento ed alla mancata opposizione ad esso, onerato della prova di una tale notifica, integrante il fatto costitutivo della sua pretesa di azionare un titolo paragiudiziale, non poteva che dirsi il notificante, non potendo pretendersi dal precettato la prova del fatto negativo della non spedizione o della non ricezione.

11. Pertanto, in ragione della struttura del procedimento previsto dalla richiamata normativa, non rilevai nè che l’inesistenza della notificazione non incide sulla validità e sull’efficacia dell’ingiunzione, quale atto amministrativo contenente l’ordine di pagare una determinata somma e quindi sulla legittimità e fondatezza della pretesa fatta valere dall’Amministrazione, ma solo sulla procedibilità dell’azione esecutiva (che l’art. 479 c.p.c. subordina alla notifica del titolo esecutivo e del precetto, rispetto alla quale la notificazione dell’ingiunzione assolve una funzione sostitutiva, nonchè sulla decorrenza del termine per proporre opposizione, subordinata alla notifica del provvedimento, ai sensi dell’art. 3 del richiamato R.D.: Cass. 28/09/2015, n. 19166), nè la tradizionale conclusione dell’accollo al debitore opponente dell’onere di provare la mancanza di previa notifica del titolo esecutivo rispetto a quella del precetto (Cass. 08/05/1991, n. 5137; Cass. 26/06/2015, n. 13212; per le quali, sia pure con riferimento ad ipotesi peculiari e non immediatamente assimilabili a quella per cui è causa, la negatività del fatto non esclude, nè inverte l’onere della prova del fatto impeditivo dell’ulteriore prosecuzione del processo esecutivo).

12. E, non avendo prodotto l’autorità emittente, nè il provvedimento ex R.D. n. 639 del 1910, a dispetto dei quindici anni dalla sua predicata emissione, nè tanto meno la prova della sua notifica in tempo anteriore a quello della notifica del precetto poi opposto, non può dirsi allora precluso alla precettata di contestare quel titolo del tutto peculiare; e la censura mossa col quarto motivo è anch’essa priva di fondamento.

13. Restano da esaminare gli ultimi due motivi, il quinto ed il sesto, rubricati, rispettivamente: “violazione dell’art. 115 c.p.c…. per avere erroneamente ritenuto che il Comune non avesse dimostrato di essere creditore del pagamento ingiunto” e “violazione dell’art. 2697 c.c…. per avere ritenuto che sarebbe stata provata dagli appellati e non anche validamente contraddetta dal Comune di Marcianise la legittimazione a transigere ed a ricevere il pagamento delle somme in capo al Consorzio ASI”.

14. Neppure in relazione a tali motivi può venire in rilievo la questione sulla natura della richiamata ingiunzione, attesa la loro inammissibilità: infatti, con quelli il ricorrente contesta il risultato dell’attività di apprezzamento o valutazione del materiale probatorio in atti in ordine alle due conclusioni sopra indicate.

15. Infatti, in ordine al quinto basti ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (da ultimo: Cass. Sez. U. 30/09/2020, n. 20867, ove numerosi altri riferimenti).

16. In ordine al sesto, poi, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni (tra innumerevoli: Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598).

17. In conclusione, infondati i primi quattro motivi ed inammissibili gli altri due, il ricorso non può che essere rigettato; ma, nonostante la soccombenza del ricorrente e del controricorrente adesivo Fallimento, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità, vista la necessità di adeguata puntualizzazione in questa sede delle corrette ragioni del rigetto delle doglianze dell’odierno ricorrente sull’individuazione dell’onerato della prova dell’effettiva notifica dell’ingiunzione posta a base del qui opposto precetto.

18. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA