Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28240 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28240 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA

sul ricorso 23827-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
2810

contro

LA SORGENTE SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CIPRO 4/H, presso lo studio dell’avvocato PROVENZANI
GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente
agli avvocati ROSSO FRANCO, ROSSO ANTONINO giusta

Data pubblicazione: 18/12/2013

delega in calce;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 15/2009 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 16/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

DI IASI;
udito per il ricorrente l’Avvocato LA GRECA che si
riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato MICHELI
delega verbale dell’ Avvocato ROSSO FRANCO che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udienza del 10/10/2013 dal Consigliere Dott. CAMILLA

Ragioni della decisione

1. L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti della s.r.l. La Sorgente (che resiste con
controricorso), ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 15/32/09 depositata il 16 febbraio
2009 con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di diniego di condono, la
C.T.R. Lombardia, confermando la sentenza di primo grado, rigettava l’appello dell’Ufficio
sostenendo che nella specie non veniva in discussione la questione del perfezionamento della
definizione automatica solo con l’integrale e tempestivo pagamento di tutte le rate, posto che

diniego di condono non trovava riscontro nella realtà, risultando la suddetta rata pagata alla
scadenza e nell’importo previsti, mentre non poteva essere esaminata la questione del ritardato
pagamento dell’ultima rata in quanto non posto a base del provvedimento impugnato,
2. Con un unico motivo, deducendo vizio di motivazione, L’Agenzia ricorrente censura la sentenza
impugnata evidenziando che ai sensi dell’art. 9 bis 1. 289/2002 il contribuente che intenda rateizzare
gli importi dovuti in via agevolata è tenuto ad eseguire un versamento iniziale al momento della
presentazione della domanda di condono ed a versare la restante somma in tre rate, e che i giudici
d’appello, probabilmente incorrendo nell’equivoco di ritenere che il pagamento si perfezioni invece
in quattro rate (individuando la prima nel versamento iniziale), avrebbero omesso di considerare che
quella che il contribuente assumeva di aver tempestivamente pagato era la seconda e non la terza
rata.
Il ricorso è fondato nei termini di cui in prosieguo. La lettura del diniego di condono non lascia
dubbi sul fatto che l’Agenzia abbia ritenuto non perfezionata la definizione per il ritardato
versamento di una rata (che doveva essere versata entro il 27 dicembre 2004 ed era invece stata
versata il 15.3.2005). L’art. 9 bis prevede che il contribuente che intenda rateizzare gli importi
dovuti è tenuto ad eseguire un versamento iniziale contestuale alla presentazione dell’istanza di
condono ed a versare le restanti somme in tre rate successive scadenti, per effetto delle proroghe di
legge, rispettivamente il 20.7.2004. il 18.10.2004 e il 27.12.2004. E’ pertanto possibile che si
indichi erroneamente l’ultima rata individuandola come rata n. 4 (considerando prima rata il
versamento iniziale) ovvero come rata numero 3, considerando, come previsto dall’art. 9 bis citato,
prima rata quella immediatamente successiva al versamento contemporaneo alla presentazione di
condono, tuttavia quel che conta è che nel diniego di condono sia stato precisato non solo il motivo
del diniego (ritardato pagamento di una rata), ma anche la rata relativa, ed essa sia stata individuata
in relazione ad un riferimento inequivoco quale la data della sua scadenza, essendo questo l’unico
parametro idoneo a consentire con sicurezza sia di individuare la rata alla quale ci si riferisce sia di
individuare e quantificare l’eventuale ritardo.

l’imputazione alla contribuente del mancato pagamento della rata n. 3 come fatto costitutivo del

I giudici d’appello, limitandosi ad evidenziare che non sussisteva il “fatto costitutivo del
provvedimento di diniego” in quanto la rata numero tre era stata pagata alla scadenza, non hanno
considerato né che il citato art. 9 bis 1. cit. non indica il versamento iniziale come rata e che pertanto
l’individuazione di una rata col solo riferimento numerico progressivo può ingenerare equivoci né
che nel diniego di condono opposto la rata pagata tardivamente è stata individuata non solo con
riferimento al suo numero (che, come sopra esposto, avrebbe potuto ingenerare qualche dubbio ove
si fosse partiti dall’erronea convinzione che il versamento iniziale contestuale alla domanda di
condono fosse da considerare prima rata), ma anche con riferimento all’importo, e, soprattutto, alla

possono in alcun modo lasciare dubbi circa la rata alla quale si riferisce il ritardato versamento.

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con
rinvio ad altro giudice che provvederà a verificare se effettivamente la rata con scadenza
il 27.12.2004 sia stata pagata nel termine previsto ovvero in ritardo (e precisamente il
15.3.2005) ed, eventualmente, pronunci sulle questioni non decise perché ritenute
assorbite, oltre che sulle spese anche del presente giudizio di legittimità..

PQM
La Corte
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della
C.T.R. Lombardia.

IL

DIC.. 2913

data di scadenza ed alla data di effettivo pagamento, elementi, questi, che, nel loro complesso, non

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