Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28240 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. III, 10/12/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 10/12/2020), n.28240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Pres. di sez. –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 11003 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

P.F., (C.F.: (OMISSIS));

D.P.A., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentati e difesi, giusta

procura in calce al ricorso, dagli avvocati Corrado Giacchi, (C.F.:

GCC CRD 56B19 D539M) e Paolo Tempesta; (C.F.: TMP PLA 78P19 H5010);

– ricorrenti –

nei confronti di:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore (C.F.: (OMISSIS));

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore (C.F.: (OMISSIS));

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:

80224030587);

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze n.

1752/2016, pubblicata in data 25 ottobre 2016;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 20

ottobre 2020 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.F. ed D.P.A., medici iscritti a corsi di specializzazione per le professioni sanitarie in anni accademici successivi al 1999 ed anteriori al 2006/2007, hanno agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Firenze, per ottenere il riconoscimento della differenza economica tra la borsa di studio percepita, ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, ed il compenso previsto dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, con il quale erano state recepite nell’ordinamento italiano le direttive comunitarie n. 75/362, n. 82/76 e n. 93/16 (con le successive integrazioni), ma la concreta operatività dei cui effetti economici era stata differita fino all’anno accademico 2006/2007.

Le loro domande sono state rigettate dal Tribunale di Firenze, che ha ritenuto prescritti i diritti fatti valere.

La Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di primo grado, esclusa la prescrizione e negata la legittimazione passiva dell’Università degli Studi di Firenze, ha comunque rigettato nel merito le domande proposte.

Avverso tale decisione ricorrono il P. e la D.P., sulla base di un unico motivo.

Resistono con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il M.I.U.R..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione delle Direttive del Consiglio dell’Unione Europea n. 75/362/CEE e 82/76/CEE come assorbite dalla Direttiva n. 93/16/CEE – illegittimità della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 300 – Violazione del D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 37 – 41 e dei relativi regolamenti attuativi (art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Su tutte le questioni di diritto oggetto delle censure dei ricorrenti, la decisione impugnata è infatti conforme ai seguenti principi di diritto (eventualmente, se necessario, da intendersi come correzioni ed integrazioni delle affermazioni contenute nella decisione impugnata), già enunciati da questa Corte e del resto ormai oggetto di indirizzi consolidati, che le difese dei ricorrenti (ivi incluse quelle esposte nella memoria depositate ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, in cui viene richiamata la sentenza della Corte di Giustizia della Unione Europea pronunciata in data 24 gennaio 2018 nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16, del tutto inconferente con riguardo al caso di specie, in quanto relativa al diverso caso dei medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione anteriormente al 1991 senza ricevere alcuna remunerazione) non offrono argomenti idonei a rimeditare (cfr., tra le più recenti pronunzie massimate: Cass., Sez. L, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 – 01 e 02; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13572 del 20/05/2019, Rv. 654216 – 01; in quest’ultima decisione è tra l’altro espressamente escluso ogni dubbio di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea della normativa applicabile, affermandosi l’inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia; cfr. altresì: Sez. L, Sentenza n. 11565 del 26/05/2011, Rv. 617321 – 01; in particolare, sulla natura dell’attività svolta dagli specializzandi, non equiparabile a quella derivante da rapporto di lavoro autonomo o subordinato e, quindi, a quella svolta dai medici strutturati: Sez. L, Sentenza n. 20403 del 22/09/2009, Rv. 610255 – 01; Sez. L, Sentenza n. 1891 del 09/02/2012, Rv. 620912 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017, Rv. 645008 – 01; cfr., inoltre, tra le decisioni sostanzialmente conformi a quelle citate, ma non massimate: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanze nn. 24708, 24803, 24804 e 24805 del 09/10/2018; nn. 20417 e 20419 del 02/08/2018; nn. 20377 e 20380 del 01/08/2018; n. 20184 del 31/07/2018; nn. 17051 e 17052 e del 28/06/2018; n. 16805 del 26/06/2018; n. 15963 del 18/06/2018; nn. 13519, 13524 e 13525 del 30/05/2018; nn. da 13446 a 13452 del 29 maggio 2018):

l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, nè del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione – lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante;

gli obblighi di attuazione della normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia derivanti dalle direttive CE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 – che non prevedono una precisa misura del compenso minimo spettante agli specializzandi – devono ritenersi adempiuti dallo Stato italiano con la borsa di studio introdotta dal D.Lgs. n. 257 del 1991, nella sua misura originaria;

la direttiva comunitaria n. 93/16 non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della suddetta adeguata remunerazione;

la previsione di un trattamento economico più elevato per i medici specializzandi, a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione dell’ordinamento delle scuole di specializzazione e con l’introduzione del contratto di formazione specialistica operate nell’ordinamento interno con il D.Lgs. n. 368 del 1999, non costituisce il primo atto di adempimento dei suddetti obblighi comunitari in relazione all’adeguatezza della re-munerazione, e non comporta alcun obbligo dello Stato di estendere il nuovo trattamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007.

E’ in proposito appena il caso di osservare, che l’indirizzo di questa Corte cui si intende dare continuità nella presente sede solo apparentemente potrebbe risultare contraddetto da due identiche e coeve decisioni della stessa Sezione Lavoro (Cass., Sez. L, Sentenze n. 8242 e 8243 del 22/04/2015), la cui motivazione non affronta peraltro espressamente la problematica relativa alla fattispecie fin qui illustrata (cioè quella relativa alla situazione degli iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici successivi al 1998 ed anteriori al 2006/2007), e richiama invero gli indirizzi espressi da questa Corte in relazione alla diversa situazione dei medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione anteriormente al 1991. In ogni caso i suddetti precedenti devono ritenersi superati, anche nell’ambito della Sezione Lavoro, dalla successiva (e già richiamata) decisione n. 4449 del 23/02/2018, che risulta sul punto ampiamente argomentata. Del tutto prive di pertinenza sono le argomentazioni che nella memoria si traggono dalla sentenza C.G.U.E. del 2018.

2. Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione delle oggettive incertezze interpretative ancora esistenti al momento della proposizione dei ricorsi, in ordine ad almeno alcune delle questioni giuridiche affrontate.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA