Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2824 del 07/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2824 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: CARLEO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso 11640-2008 proposto da:
CAPITANI S.R.L. 02535760165 in persona del legale
rappresentante pro tempore Sig.ra ANNA CECCHETTO,
domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresenta e difesa dagli
avvocati MORI PIETRO e PATTI ALESSANDRO giusta delega
2013

in atti;
– ricorrente –

2328

contro

NEXT AT S.R.L.;
– intimata –

Data pubblicazione: 07/02/2014

avverso la sentenza n. 604/2007 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 14/05/2007, R.G.N.
1015/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/12/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine per il rigetto del
ricorso;

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CARLEO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti sono così esposti nel ricorso in esame: “Con atto di
citazione notificato in data 3 Agosto 2001 la società Next-At
conveniva in giudizio Capitani S.r.L innanzi al Tribunale di
Modena chiedendo “Voglia l’Illustrissimo Tribunale di Modena,

l’inadempimento della Capitani S.r.L alla obbligazione assunta
con contratto preliminare di cessione della quota del 50% del
brevetto n. M02000A000164, sia per la volontà manifestata di non
adempiere sia perché non ha adempiuto, nonostante la richiesta
ex art 1183 c.c. avanzata dall’attrice, ed accertata
l’autenticità delle sottoscrizioni ove occorra, dichiarare il
trasferimento della quota di proprietà della Next-At S.r.1 pari
al 50% del brevetto a favore della Capitani S.r.1 con sentenza
che tenga luogo del rogito e per l’effetto condannare e dirsi
tenuta la convenuta a pagare a favore della Next-At la somma di
L.10.000.000 + IVA, con interessi dalla domanda al saldo. 2)
Accertato l’inadempimento ed il rifiuto manifesto, ai sensi
dell’art. 1219 comma 2 n. 2 c.c. di adempiere alle obbligazioni
di pagamento di L. 40.000.000 + IVA di cui al contratto del
3.4.2001, condannare la Capitani S.r.1 al pagamento della
predetta somma, oltre ad interessi dalla domanda al saldo, a
favore della Next-At originariamente sottoposta a termine
differito all’inizio della produzione dell’aspiratore Combi. 3.
Accertata l’offerta di adempimento della Next-At
dell’obbligazione di consegnare alla Capitani il progetto di

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contrariis rejectis A) In via principale: 1.Accertato

scopa Bagless, già da tempo ultimato, e attesa la legittimità
dell’eccezione ex art. 1460 c.c., dirsi tenuta e condannare la
Capitani al pagamento della residua somma di L.20.000.000 + IVA
a favore della Next-At, con interessi dalla domanda al saldo,
anche ai sensi degli artt, 1183 e 1219 c.c.”. Si costituiva in

rassegnando, a sua volta, le seguenti conclusioni “In via
pregiudiziale : dichiarare la propria incompetenza territoriale
a favore alternativamente del Tribunale di Bergamo o del
Tribunale di Como, con ogni conseguente statuizione; Nel merito
: respingere tutte le domande avversarie siccome infondate in
fatto ed in diritto; In via riconvenzionale : accertato e
dichiarato l’inadempimento di Next-At alle obbligazioni
derivanti dal contratto 3.4.2001 con particolare riferimento
alla consegna del progetto definitivo della scopa bagless ed al
trasferimento del 50% del brevetto Combi n. M02000A000164
dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti
per inadempimento dell’attrice. Per l’effetto condannare Next-At
alla restituzione della somma di L. 30.000.000 già percepita,
oltre agli interessi legali fino a tale data … “. Il Tribunale
di Modena con sentenza n. 441 depositata il 7.3.2006 così
statuiva : “Definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed
eccezione respinta: in accoglimento della domanda di esecuzione
in forma specifica avanzata da Next-At S.r.l. contro Capitani
S.r.l. : l) Dichiarare il trasferimento a Capitani S.r.l. della
proprietà del 50% del brevetto n. M02000A00164 depositato presso

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giudizio Capitani S.r.l. opponendosi alle domande avversarie e

l’Ufficio Centrale Brevetti di Modena in data 28.7.2000 relativo
all’elettrodomestico denominato “Combi”; 2) Condanna la società
Capitani S.r.l. a pagare a titolo di residuo prezzo della
cessione del brevetto di cui al punto l la somma di lire
50.000.000 pari ad 25.822,84 più IVA oltre agli interessi legali

società Capitani della proprietà del progetto definitivo di
scopa filtro bagless e la condanna al pagamento del residuo
prezzo di lire 20.000.000 pari ad C 10.329,13 più IVA oltre agli
interessi dalla domanda l saldo;_. Avverso a detta sentenza,
proponeva appello Capitani S.r.l. riaffermando le medesime
argomentazioni già sostenute in primo grado. Denunciava, ancora
l’appellante il fatto che, ai sensi dell’art. 2932 2 ° coma
c.c., Next-At avrebbe dovuto mettere a disposizione la propria
prestazione per poter ottenere l’accoglimento della propria
domanda, mentre non solo l’appellata non lo aveva fatto, ma
neppure aveva provato di possedere un brevetto ancora valido,
avendo provveduto medio tempore al pagamento delle tasse
annuali, così come previsto dal R.D. 1127/1939. Anche per il
disegno esecutivo della scopa bagless, lo stesso non era stato
messo a disposizione, se non labialmente, di Capitani S.r.l.
Quest’ultima concludeva, dunque, chiedendo anche in via
subordinata la risoluzione del contratto per sopravvenuta
impossibilità di Next-At di adempiere alle proprie obbligazioni.
Si costituiva in giudizio l’appellata chiedendo la reiezione
dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. La Corte

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dalla domanda al saldo; 3) Dichiara il trasferimento alla

D’Appello di Bologna con sentenza n. 604 del 14.5.07 non
notificata rigettava l’appello e confermava la sentenza del
Tribunale di Modena. Riguardo alla sopravvenuta impossibilità
delle prestazioni di Next-At la Corte così pronunciava : “il …
motivo d’appello si sostanzia in una duplice eccezione formulata

tardivamente, così come è stato eccepito dalla controparte fin
da subito nella memoria di replica. Le dette eccezioni, quindi,
non possono e prese in considerazione ed il motivo di appello
che le ha recepite va rigettato. Va, ad abundantiam, osservato
che, in ordine al dedotto mancato pagamento della tassa prevista
dall’art. 55 del R.D. 1127/1939, la Capitani non ha offerto
alcuna prova a sostegno della sua deduzione, pur potendo
assolvere il proprio onere con la produzione di semplici
certificazioni delle risultanze del Registro dei brevetti; in
secondo luogo che, in ogni caso, il mancato pagamento della
tassa non opera ipso iure, nel senso della decadenza del
brevetto, ma occorre che ad esso seguano specifici adempimenti
ed annotazioni (art. 56) di cui, nella specie, non vi è traccia.
Quanto all’acquisizione del consenso della CM Vapor si è già
dimostrato che lo stesso esisteva. Si deve aggiungere che la l °
Gennaio 2004 la CM avrebbe potuto esercitare un diritto di
opzione sulla quota della Next-At (vedasi contratto 28.7.2000,
clausola n. 3 …. ); ma che ciò sia accaduto non risulta in
alcun modo provato. E neppure è noto quanto fecero gli organi
procedura concorsuale una volta dichiarato il fallimento d.

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l

solo con la comparsa conclusionale di primo grado e, dunque,

detta società.” Avverso la detta sentenza la Capitani S.R.L. ha
quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima

deducendo l’insufficiente e

doglianza,

contraddittoria motivazione nonché la violazione e la falsa

la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello
avrebbe trascurato che nei contratti che hanno per oggetto il
trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la
costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda
non può essere accolta se la parte che l’ha proposta non esegue
la sua prestazione o ne fa offerta nei modi di legge.
Inoltre – ed in tale rilievo si sostanzia la seconda doglianza,
articolata sotto il profilo della violazione dell’art.2932 co.1
cc, la Corte territoriale avrebbe sbagliato trascurando che
il brevetto era decaduto per non avere il titolare Next-At
provveduto al pagamento delle tasse annuali a far data dal
28.7.2005 per cui la corresponsione del prezzo sarebbe stata
ingiusta in violazione della stessa disciplina dell’art.2932 cc
Con la terza doglianza, articolata sotto il profilo della
violazione di legge nonché della motivazione omessa e
contraddittoria, parte ricorrente lamenta che la domanda attrice
avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile avendo il
convenuto richiesto la risoluzione del contratto per
inadempimento dell’attore.

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applicazione dell’art.2932 co.2 cc, la ricorrente ha censurato

Ancor prima di approfondire il contenuto delle doglianze
riportate, occorre rilevare che, come questa Corte ha già
avuto modo di statuire ” Ai fini della sussistenza del requisito
della “esposizione sommaria dei fatti di causa”, prescritto, a
pena di inammissibilità, per il ricorso per cassazione

in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in
esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti
gli elementi utili perché il giudice di legittimità possa avere
la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello
svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle
parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo,
ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro
degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione
censurata e i motivi delle doglianze prospettate
(Cass.n.15808/08).
Ed invero, il requisito dell’esposizione dei fatti di causa, di
cui all’art. 366 comma 1 n.3 cpc, intanto può ritenersi assolto
in quanto sia fornita dal ricorrente una descrizione
sufficientemente chiara e completa, non solo delle vicende del
processo e delle posizioni processuali delle parti, ma anche e
soprattutto dei fatti che hanno originato la controversia e
costituiscono in buona sostanza le ragioni della lite.
La premessa torna utile perché, nel caso di

specie, la

ricorrente si è limitata ad esporre, nel ricorso in esame,
soltanto: 1) le conclusioni formulate dalla Next-At nell’atto ,, i
‘/,

dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è necessario,

citazione con cui conveniva in giudizio la Capitani Sri innanzi
al Tribunale di Modena. 2) le conclusioni formulate dalla
Capitani srl nel costituirsi in giudizio 3) il dispositivo della
sentenza resa dal Tribunale 4) le richieste contenute
nell’appello

proposto dalla Capitani e

quelle

proposte

della Corte di appello di Bologna.
Pertanto, risulta evidente che il ricorso in esame contiene
soltanto la descrizione delle vicende del processo e delle
posizioni ivi tenute dalle parti, senza essere corredato delle
necessarie indicazioni sui fatti che avevano determinato la
controversia e costituivano le ragioni della lite. Infatti, non
risulta neppure specificata, quanto meno in termini chiari e
precisi, la circostanza che la controversia fosse stata
originata da un contratto preliminare con cui la Next-At si era
obbligata nei confronti della Capitani Sri a realizzare una
scopa filtro bagless ed a cedere il 50% del brevetto Combi al
prezzo di lire 100 milioni, oltre IVA, pagabile in varie
soluzioni, così come sono state completamente omesse le ragioni
giuridiche della controversia (preteso inadempimento della
Capitani e suo rifiuto di adempiere alle obbligazioni assunte,
secondo la Next-At; mancata presentazione del progetto
definitivo della scopa bagless e mancata cessione del brevetto
secondo la diversa versione della Capitani), circostanze,
queste, che sono state apprese da questa Corte solo
ovvero in forza della lettura della sentenza impugnata.

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allunde,

dall’appellata 5) alcune argomentazioni contenute nella sentenza

Né può ritenersi che, non avendo il ricorrente esposto i fatti
della causa, così mancando di assolvere l’onere che l’art.366
co.11 n.3 cpc pone espressamente a suo carico, la Corte sia
obbligata ad una attività surrogatoria volta a colmare le lacune
del ricorso, previa interpretazione delle vicende processuali

secondo la necessaria sequenza logico-temporale, i fatti storici
che hanno determinato l’insorgenza della lite. Una tale non
consentita attività verrebbe, naturalmente, ad alterare il
necessario equilibrio processuale tra le parti in causa.
Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, senza
che occorra provvedere sulle spese in quanto la parte
vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 6.12.2013

ivi esposte, al fine di poter conoscere e provare a ricostruire,

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