Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2824 del 05/02/2021
Cassazione civile sez. lav., 05/02/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 05/02/2021), n.2824
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12951-2015 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA
CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI;
– ricorrente principale –
contro
D.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BARONIO 69, presso lo studio dell’avvocato CHIARA COSTAGLIOLA, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO CIMINI;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 59/2015 del TRIBUNALE di ISERNIA, depositata
il 03/03/2015 R.G.N. 261/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/09/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.
Fatto
PREMESSO
CHE:
1. Con sentenza del 3.3.15, il tribunale di Isernia ha accertato – per quel che qui rileva – all’esito di procedimento di accertamento tecnico preventivo (ATP) condizioni di totale inabilità del signor D.M.M. e di sua impossibilità di deambulare senza accompagnamento, con decorrenza dal 25.12.12.
2. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – per violazione dell’art. 152 attuazione c.p.c., per non avere il tribunale ritenuto inammissibile il ricorso sebbene privo di dichiarazione di valore della lite.
3. Resiste con controricorso l’assistito e propone ricorso incidentale per un motivo, lamentando violazione di legge – pur senza richiamare specifica norma – per aver la sentenza impugnata omesso di disporre la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione sui ratei della prestazione.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
4. Il primo motivo è inammissibile alla luce dell’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 152 disp. att. c.p.c., ultimo periodo, come modificato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. b), n. 2, (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui, nei giudizi per prestazioni previdenziali, impone all’attore, a pena di inammissibilità del ricorso, di formulare apposita dichiarazione del valore della prestazione, quantificandone l’importo nelle conclusioni dell’atto introduttivo (Corte Cost. n. 241 del 2017).
5. Inammissibile è altresì il ricorso incidentale, atteso che il giudizio di ATP ha ad oggetto l’accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per la prestazione in questione e la relativa decorrenza e non anche la condanna al pagamento della prestazione e dei relativi accessori (come già affermato da questa Corte, tra l’altro nelle sentenze Sez. Lav. n. 6010 del 14/3/2014, 27010 del 24/10/2018 e 9755 del 8/4/2019).
6. Spese compensate in ragione della soccombenza reciproca.
7. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato nei confronti di entrambe le parti.
PQM
dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Spese compensate. Ai sensi sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021