Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28239 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28239 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA

sul ricorso 23799-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
2809

PUNZO SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore,

elettivamente

domiciliato

LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17,

in

ROMA

presso lo studio

dell’avvocato CANTILLO ORESTE, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CANTILLO GUGLIELMO

()

Data pubblicazione: 18/12/2013

giusta delega a margine;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 168/2008 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il
16/09/2008;

udienza del 10/10/2013 dal Consigliere Dott. CAMILLA
DI IASI;
udito per il ricorrente l’Avvocato LA GRECA che si
riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato CANTILLO
ORESTE che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ragioni della decisione
1. L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti della Punzo s.r.l. (che resiste con controricorso),
ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 168 depositata il 12 settembre 2008 con la quale, in
controversia concernente impugnazione di avvisi di recupero del credito di imposta per investimenti
nelle aree svantaggiate di cui alla legge n. 388 del 2000, la C.T.R. Campania, in riforma della
sentenza di primo grado, annullava gli avvisi opposti, in particolare dichiarando l’illegittimità delle
controdeduzioni depositate dall’Agenzia in quanto firmate dal Capo Area e non dal Direttore, e, nel
merito, evidenziando che nella specie era stata accertata la sussistenza dei presupposti oggettivi e

che la presunta violazione riguardi solo l’utilizzo anticipato di un credito comunque spettante, non
la decadenza dal medesimo.
2. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 23 d.lgs. 546/1992,
la ricorrente si duole del fatto che i giudici della CTR abbiano dichiara

l’illegittimità delle

controdeduzioni depositate dall’Agenzia in quanto firmate dal Capo Area e non dal Direttore
Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., la ricorrente
evidenzia che la dichiarazione di illegittimità delle controdeduzioni dell’Ufficio ha comportato
l’omesso esame delle eccezioni sollevate in tale atto ed in particolare ha determinato l’omessa
pronuncia in ordine alla dedotta inammissibilità dell’appello ex art. 53 d.lgs. 546/1992 per
mancanza di specifici motivi di impugnazione.
Col terzo motivo, deducendo violazione dell’art. 7 comma 2 1. n. 388 del 2000, la ricorrente
sostiene che i giudici d’appello avrebbero errato nel non considerare che per poter fruire del credito
di imposta per incrementi occupazionali occorre rispettare non solo l’incremento occupazionale
mensile ed annuale, ma anche il corretto utilizzo del credito in rapporto a quello maturato mese per
mese.

I primi due motivi di ricorso devono essere esaminati congiuntamente perché connessi,
essendo appena il caso di precisare che il secondo motivo non è apprezzabile come
censura autonoma, dovendo ritenersi ovvia conseguenza della ritenuta illegittimità delle
controdeduzioni l’omessa considerazione delle eccezioni ivi contenute ed invece
necessaria conseguenza della ritenuta fondatezza del motivo di censura che precede la
necessità di considerare quanto emergente da tali controdeduzioni.
I suddetti motivi (ferma la precisazione di cui sopra) sono fondati.

soggettivi previsti dall’art. 7 1. 388/2000 per fruire del credito di imposta, dovendo pertanto ritenersi

• Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende
dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene) gli artt. 10 e 11, comma 2,
del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 riconoscono la qualità di parte processuale e
conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio del Ministero delle finanze (oggi
ufficio locale dell’Agenzia delle entrate) nei cui confronti è proposto il ricorso,
organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto
competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore

che, nel caso in cui non sia contestata la provenienza dell’atto d’appello dall’ufficio
competente, questo deve ritenersi ammissibile, ancorchè recante in calce la firma
illeggibile di un funzionario che sottoscrive in luogo del direttore titolare, finchè non sia
eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o,
comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza di primo grado, dovendosi
altrimenti presumere che l’atto provenga dall’ufficio e ne esprima la volontà (v. tra le
altre cass. n. 874 del 2009).
Il terzo motivo di ricorso risulta assorbito dalla decisione sui primi due, comportante la
necessità di rinnovazione del giudizio alla luce della acquisizione agli atti delle
controdeduzioni dell’Agenzia delle quali è stata erroneamente ritenuta la “illegittimità”.
Il terzo motivo di ricorso deve essere pertanto dichiarato assorbito, mentre il primo e il secondo
(con le precisazioni di cui sopra) devono essere accolti e la sentenza impugnata deve essere cassata
in relazione ai suddetti motivi, con rinvio ad altro giudice che provvederà arTche rip,orplIg9. 4.4„ipese
,

del presente giudizio di legittimità.

IL

i E DiC 2013

PQM
La Corte
accoglie il primo e (nei termini di cui in motivazione) il secondo motivo di ricorso, assorbito il
terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese a
diversa sezione della C.T.R. Campania. nc: Aldígarb
.`.
Roma 10.10.2013

nelle specifiche competenze, senza necessità di speciale procura, con la conseguenza

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