Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28239 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. II, 14/10/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 14/10/2021), n.28239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25636/2019 proposto da:

H.A., rappresentato e difeso dall’avvocato LIVIO NERI, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI MILANO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 425/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

e’ stata impugnata da H.H., cittadino del Pakistan, la sentenza n. 425/2019 della Corte di Appello di Milano.

Il ricorso è fondato su due motivi e non è resistito con controricorso.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello stato di rifugiato politico o della protezione sussidiaria o umanitaria..

La Commissione rigettava l’istanza.

L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Milano.

Quest’ultimo respingeva il ricorso.

Avverso la decisione del Tribunale di prima istanza l’odierno ricorrente interponeva appello a sua volta rigettato con la decisione oggetto del ricorso in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il motivo di ricorso si denuncia, ex art. 360, nn. 3 e 5, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5 e 14 e l’omesso esame di un fatto decisivo ovvero “la mancata valutazione della minaccia ricevuta dal ricorrente e dell’attore che l’ha posta in essere”.

Il motivo è del tutto inammissibile.

La censura di violazione di legge, promiscuamente svolta in uno alla pretesa violazione del n. 5 dell’art. cit., risulta del tutto strumentale e tesa ad ottenere una non più possibile rivalutazione nel merito della controversia.

La pretesa omessa valutazione degli esposti elementi di fatto è stata, invero, svolta dalla sentenza impugnata (p. 3).

IL Giudice del merito ha considerato come il richiedente abbia addirittura riferito di non ricordare alcunché e che “i fatti narrati non consentivano di ritenere che l’ U. fosse oggetto di persecuzione personale diretta nei termini previsti del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 ed 8”.

Parte ricorrente omette di confrontarsi con tale esposta ratio decidendi.

Il motivo non può, pertanto, che ritenersi inammissibile.

2.- Con il secondo motivo del ricorso parte ricorrente lamenta la violazione di legge “in relazione ai presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari”.

L’impugnata sentenza (v.: p. 7) ha viceversa correttamente motivato, senza alcuna violazione di legge, in punto, né parte ricorrente si confronta adeguatamente con le ragioni esposte dal Giudice di merito.

Il motivo, quindi, non può che essere ritenuto inammissibile.

3.- Il ricorso deve, pertanto e conseguentemente, essere dichiarato inammissibile.

4.- Nulla deve statuirsi in ordine alle spese stante il mancato svolgimento di difese ad opera della parte intimata.

5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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