Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28239 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. III, 10/12/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 10/12/2020), n.28239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 18799 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

M.G., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Vittorino Lo Giudice,

(C.F.: LGD VTR 58C16 B428M);

– ricorrente –

nei confronti di:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, C.A.R. rappresentata

e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato

Santo Spagnolo, (C.F.: SPG SNT 54B10 C356R);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catania n.

90/2017, pubblicata in data 18 gennaio 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 14

ottobre 2020 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Fondiaria Sai Assicurazioni S.p.A. (oggi UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, avverso il precetto di pagamento (per l’importo di Euro 197.057,92) intimatole da M.G., sulla base di titolo esecutivo di formazione giudiziale.

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Catania, con compensazione delle spese di lite.

La Corte di Appello di Catania ha rigettato l’appello proposto dal M. in via principale avverso tale decisione. Ha invece accolto l’appello incidentale della società vittoriosa in primo grado, in relazione alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, di cui ha onerato la parte soccombente. Ricorre il M., sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso UnipolSai Assicurazioni S.p.A..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo, in quanto in esso manca una adeguata, specifica ed esaustiva indicazione dei motivi di opposizione e delle effettive e concrete posizioni delle parti in ordine agli importi precettati oggetto di contestazione nel giudizio di merito, del preciso contenuto della sentenza di primo grado in relazione alle predette posizioni e dei motivi di appello in relazione alle statuizioni della decisione di primo grado.

2. Anche a scopo di completezza espositiva, si osserva che risultano altresì inammissibili le stesse censure avanzate con i singoli motivi del ricorso.

2.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione ex art. 360, n. 3 in riferimento all’art. 112 c.p.c., art. 111 Cost. ed art. 2909 c.c.”.

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. ed art. 360, n. 3 – Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 – Violazione del principio di non contestazione in merito all’obbligo della Fondiaria Sai Assicurazioni Spa di pagare l’intero importo delle spese di registrazione”.

I primi due motivi del ricorso riguardano le spese di registrazione della sentenza di primo grado.

2.1.1 I motivi di ricorso in esame devono ritenersi entrambi inammissibili.

L’esposizione è prolissa e confusa, ai limiti dell’incomprensibilità.

Per quello che pare possibile intendere, comunque, entrambi i motivi non sembrano cogliere adeguatamente la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.

2.1.2 La corte di appello ha confermato la decisione di primo grado (di accoglimento dell’opposizione all’esecuzione), ma lo ha fatto sulla base di una diversa motivazione, affermando espressamente che quella enunciata dal tribunale era erronea. Ha in primo luogo ritenuto che la legittimazione a richiedere il rimborso all’erario dell’imposta di registro pagata in eccesso (rispetto all’importo della condanna ridotta in secondo grado), “compete” alla parte che aveva effettivamente pagato l’imposta stessa.

Sulla base di tale premessa, ha poi statuito che non poteva ritenersi legittima l’imputazione del pagamento effettuato dalla compagnia di assicurazione debitrice in favore del M. (pagamento avvenuto dopo il versamento da parte di quest’ultimo dell’imposta di registro in misura integrale, sulla base dell’importo della condanna in primo grado, ma prima della pronunzia della sentenza di appello che aveva ridotto tale importo) anche alla parte di imposta pagata in eccesso (parte di imposta che poteva comunque certamente essere recuperata dal M. con una azione di ripetizione nei confronti dell’erario), in quanto in tal modo l’imputazione del suddetto pagamento sarebbe stata riferita in realtà ad un credito insussistente.

La ratio decidendi appena esposta può ritenersi in parte implicita, ma essa è comunque inequivoca, anche sul piano logico.

2.1.3 La censura di cui al primo motivo, nella parte in cui si invoca un preteso giudicato interno, risente di un evidente difetto di specificità, perchè non illustra in modo chiaro e preciso il contenuto della sentenza di primo grado, di cui sono richiamati solo alcuni passi, non sufficienti a intendere il senso e la ratio effettiva di essa (e quindi l’eventuale giudicato interno su determinati punti), specie tenuto conto che la decisione del tribunale è stata di accoglimento integrale dell’opposizione, per quanto emerge dalla sentenza di appello. In ogni caso, la concreta ed effettiva ratio decidendi della pronunzia della corte di appello, come sopra esposta, non è adeguatamente colta e censurata, con il motivo di ricorso che denunzia una pretesa violazione del giudicato interno (oltre ad una insussistente e non ben chiarita pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 111 Cost.) in relazione alla questione della legittimazione a richiedere il rimborso dell’imposta pagata in eccesso.

Tale ratio decidendi, infatti, in primo luogo non implica logicamente l’affermazione che il M. fosse il solo legittimato a richiedere il rimborso all’erario, come pare sostenere il ricorrente, ma più semplicemente che egli fosse legittimato a richiedere tale rimborso (del che non può in alcun modo dubitarsi).

In ogni caso, secondo la corte di appello non è possibile, in diritto, imputare un pagamento ad un credito (che sia stato ormai riconosciuto) inesistente al momento dell’imputazione; e, nella specie, l’imputazione del pagamento effettuato dalla società debitrice del 2001 era di fatto avvenuta solo con il precetto notificato nel 2003.

Orbene, tanto la indicata premessa in diritto quanto il relativo accertamento in fatto sull’epoca della imputazione (peraltro certamente condivisibili) non risultano contestati dal ricorrente in modo sufficientemente specifico.

Quest’ultimo pare affermare, in realtà, per quanto in modo del tutto apodittico, che l’imputazione del pagamento del 2001 era avvenuta proprio nel 2001 (cfr. a pag. 13 del ricorso), ma, come già visto, la sentenza impugnata è fondata sul contrario assunto che l’imputazione era avvenuta solo con il precetto del 2003 e lo stesso ricorrente non indica nessun atto o documento da cui potrebbe emergere l’imputazione che pretende avvenuta nel 2001, nè chiarisce per quale ragione dovrebbe ritenersi tale imputazione avvenuta nel 2001 anche se in realtà non emerge in alcun modo che essa era stata esplicitata prima del precetto del 2003.

2.1.4 Per quanto poi attiene alla questione della conferma della condanna dell’assicurazione al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, si tratta di una circostanza irrilevante ai fini della decisione, per quanto è possibile comprendere dagli atti.

La corte di appello non ha in alcun modo posto in discussione l’assunto che l’assicurazione fosse tenuta a rimborsare al M. l’imposta per la registrazione della sentenza di primo grado, essendo rimasta soccombente ed essendo stata condannata al pagamento integrale delle spese del primo grado. Ha affermato, peraltro, che il rimborso del pagamento dell’imposta era dovuto nella misura effettivamente dovuta e non nella misura eccedente il dovuto pagata dal M. prima della sentenza di secondo grado (peraltro con diritto di questi ad ottenere il rimborso dell’eccesso).

La questione della conferma della condanna al pagamento delle spese del primo grado a carico dell’assicurazione non ha dunque avuto rilievo ai fini della decisione impugnata.

Ne consegue che neanche le censure di violazione dell’art. 91 c.p.c. e del principio di non contestazione (peraltro formulate in termini di omesso esame di fatto decisivo, laddove di fatto pare denunziarsi una omessa pronunzia, vizi peraltro entrambi insussistenti) colgono l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata e sono pertanto inammissibili.

2.2 Con il terzo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1193 e 1194 imputazione dei pagamenti Omesso esame di fatti ed elementi decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 3”.

Anche questo motivo è da ritenersi inammissibile, per difetto di specificità della censura, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Il ricorrente fa riferimento al secondo motivo del suo appello, ritenuto assorbito dai giudici di secondo grado in conseguenza del rigetto del primo.

Sostiene che non vi erano i presupposti per l’assorbimento, in avendo egli posto con il secondo motivo di appello questioni che non erano subordinate e prescindevano da quelle oggetto del primo motivo.

Non viene però specificamente richiamato il contenuto del gravame, nella parte in cui in esso sarebbero esposte le censure oggetto del secondo motivo, il che impedisce a questa Corte di verificare la fondatezza nel merito della censura in esame.

Essa, per come appare formulata, si risolve del resto nella proposizione di una serie di questioni di merito relative all’importo precettato, senza che sia dato adeguatamente conto del contenuto della decisione di primo grado e dell’effettivo contenuto del gravame sul punto, e, quindi, senza rendere possibile la verifica concreta della correttezza della decisione impugnata.

3. Con il quarto motivo si chiede “Revisione del capo relativo alla condanna alle spese”.

Il motivo in esame, avanzato sul presupposto dell’accoglimento dei precedenti, segue la sorte di questi ultimi.

4. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.300,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

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