Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28238 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28238 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA

sul ricorso 23689-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
2808

TASSI COSTRUZIONI SRL;
– intimato –

Nonché da:
TASSI COSTRUZIONI

SRL in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 18/12/2013

in ROMA VIALE GIULIO CESARE 78, presso lo studio
dell’avvocato BUCCI COSTANTINO, rappresentato e
difeso dall’avvocato CAMISASCA CORRADO giusta delega
a margine;
– controricorrente incidentale –

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 42/2008 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 07/08/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/10/2013 dal Consigliere Dott. CAMILLA
DI IASI;
udito per il ricorrente l’Avvocato LA GRECA che si
riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato BERGAMI
delega Avvocato CAMISASCA che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso principale, assorbito
il ricorso incidentale.

contro

Ragioni della decisione
1. L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti della Tassi Costruzioni s.r.l. (che resiste con
controricorso proponendo altresì impugnazione incidentale), ricorso per cassazione avverso la
sentenza n. 42/49/08 depositata il 7 agosto 2008 con la quale, in controversia concernente
impugnazione di avviso di accertamento per Iva e Irpeg relativo al 1999, la C.T.R. Lombardia
confermava la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso opposto, rilevando che si era in
presenza di definizione automatica ex art. 9 1. 289/2002 e che il perfezionamento della definizione
preclude all’amministrazione ogni possibilità di eseguire accertamenti in rettifica o d’ufficio nei

formare oggetto di attività di controllo da parte dell’Ufficio il diritto ad utilizzare in compensazione
il credito di imposta.
2. Con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 9 1. 289/2000,
l’Agenzia ricorrente rileva che, alla luce del disposto degli ara. 9 e 10 1. 289/2002, deve ritenersi
che con la definizione automatica il contribuente si pone solo al riparo da ulteriori richieste di
versamenti di tributi nonché dalla irrogazione delle relative sanzioni, in quanto il condono cd.
tombale ha un effetto transattivo sui debiti del contribuente verso l’erario ma non sui crediti
risultanti dalla dichiarazione, ciò anche in considerazione del fatto che l’importo da corrispondere
non è commisurato all’importo degli eventuali rimborsi richiesti in dichiarazione.
Con un unico motivo di ricorso incidentale la Tassi Costruzioni s.r.1 , deducendo violazione e falsa
applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c nonché 111 e 24 Cost., si duole del fatto che i giudici d’appello
abbiano, senza alcuna esplicita o implicita motivazione, compensato le spese di entrambi i gradi di
merito pur in assenza di reciproca soccombenza.

Il ricorso principale è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende
dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene), l’art. 9, comma 9, 1. n. 289
del 2002, per il quale la definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali
rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fmi dell’imposta sul valore
aggiunto, se comporta che nessuna modifica di tali importi può essere determinata dalla
definizione automatica, non sottrae all’ufficio il potere di contestare il credito. Pertanto,
quando, ad esempio, sia stato chiesto il rimborso dell’IVA e l’ufficio abbia motivo di
ritenerla mai versata, trattandosi di operazioni inesistenti, l’Erario non è tenuto, per
automatico effetto del condono, a procedere al rimborso, ne gli e inibito l’accertamento

confronti del dichiarante e dei coobbligati, dovendosi perciò escludere anche la possibilità che possa

diretto a dimostrare l’inesistenza del diritto a conseguirlo, atteso che il condono fiscale
elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il
contribuente possa vantare nei confronti del fisco, i quali restano soggetti all’eventuale
contestazione da parte dell’ufficio (cfr. in termini cass. n. 375 del 2009 e vedi in
proposito anche SU n. 14828 del 2008).
Il ricorso principale deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere

esposto -secondo il quale la definizione automatica non sottrae all’Ufficio il potere di
contestare il credito di imposta vantato dal contribuente- provvederà a decidere in ordine
alla debenza o meno del suddetto credito (posto che dalla sentenza impugnata risulta che
la società nel ricorso introduttivo aveva innanzitutto dedotto che le operazioni sottostanti
le fatture contestate dall’Ufficio non erano inesistenti), oltre che a liquidare anche le
spese del presente giudizio di legittimità.
Il ricorso incidentale attinente la decisione sulle spese deve ritenersi assorbito dalla
decisione in ordine al ricorso principale che, travolgendo la decisione precedente,
impone una riconsiderazione ex novo del regime delle spese processuali.
PQM
Accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione all’impugnazione accolta, e
rinvia anche per le spese a diversa sezione della CTR Lombardia. Dichiara assorbito il ricorso
incidentale.
Roma 10.10.2013

cassata con rinvio ad altro giudice che, in applicazione del principio di diritto sopra

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