Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28237 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28237 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA

sul ricorso 23681-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
2807

CAZZORLA VITO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
GARDIN,

rappresentato

e difeso dagli avvocati

CIPRIANI FRANCESCO, ENRICO DE METRI° con studio in
BARI VIA CELENTANO 27 (avviso postale) giusta delega

Data pubblicazione: 18/12/2013

in calce;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 63/2008 della COMM.TRIB.REG.
di BARI, depositata il 21/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

DI IASI;
udito per il ricorrente l’Avvocato LA GRECA che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udienza del 10/10/2013 dal Consigliere Dott. CAMILLA

Il ricorso è fondato alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità -alla quale il
collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene- secondo la quale il

condono previsto dall’art. 9 bis della legge 27 dicembre 2012, n. 289, relativo alla
possibilità di defmire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute
emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli
interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni,
costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve
ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002,
le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento
straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la
conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di
liquidazione ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla determinazione del
“quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa
presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è
condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale
determina la defmizione della lite pendente solo se tale condizione venga rispettata, non
essendo sufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle
successive (v. cass. nn. 10650 del 2013; 10309 del 2013; 21364 del 2012; 19546 del
2011).
Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non
essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito
col rigetto del ricorso introduttivo.
Considerato che sulla questione sopra esaminata la giurisprudenza di legittimità si è
stabilizzata solo a partire dal 2011, si ritiene di compensarertrepArTarth 1.empegek
dell’intero processo.
d 6•D1C. 2013
PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nelrrietito rigetta il ricorso
introduttivo. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Il Funzion r. ikstratarie

Roma 10.10.2013

Ragioni della decisione
k L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti di Vito Cazzorla (che resiste con controricorso
depositando altresì memoria ex art. 378 c.p.c.), ricorso per cassazione avverso la sentenza n.
63/10/08 depositata il 21 ottobre 2008 con la quale, in controversia concernente impugnazione di
avviso di diniego di condono, la C.T.R. Puglia, confermando la sentenza di primo grado, rigettava
l’appello dell’Ufficio sostenendo che il mancato o ritardato versamento di una o più rate non incide
sulla validità dell’istanza di condono ex art. 9 bis 1. n. 289 del 2002.
2. Con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 9 bis 1. 289/2002 e 13 d.lgs. 471/1997,
l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata in particolare nella parte in cui, interpretando
l’art. 9 bis citato, i giudici d’appello hanno ritenuto che l’omesso tempestivo e integrale versamento
delle somme rateizzate non incide sulla validità ed efficacia del condono.

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