Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28237 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. II, 14/10/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 14/10/2021), n.28237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27442/2019 proposto da:

A.M.S.M., rappresentato e difeso dall’avvocato

CLARA PROVEZZA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO;

– intimati –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 6759/2019 del TRIBUNALE di

MILANO, depositato il 24/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.M.S.M. – cittadino dell’Egitto – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Milano avverso la decisione della locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essere dovuto fuggire dal suo Paese – era arrivato una prima volta in Italia con regolare visto temporaneo per motivi di lavoro per la durata di nove mesi in dipendenza di una faida familiare innescata dalla circostanza che un suo cugino aveva ucciso componente di altra famiglia, la quale, nonostante la condanna dell’omicida, reclamava vendetta nei confronti – in generale – dei componenti della famiglia dell’omicida.

Il Tribunale ebbe a rigettare il ricorso poiché non credibile il narrato del richiedente asilo circa le ragioni del suo espatrio – propose domanda di protezione quando attinto da decreto d’espulsione; non sussistenti in concreto le condizioni previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, mentre in relazione alla protezione umanitaria non fornito elemento alcuno atto a lumeggiare la concorrenza di condizione di vulnerabilità, mentre l’attività lavorativa era svolta nell’ambito del circuito dell’accoglienza.

Il richiedente protezione ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto reso dal Collegio ambrosiano articolato su quattro motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, è rimasto intimato.

Ragioni della decisione

Il ricorso svolto da A.M. risulta inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17.

In limine deve la Corte rilevare l’inammissibilità del deposito documentale, effettuato dal ricorrente unitamente al ricorso, poiché i documenti non rientranti nella previsione di cui all’art. 372 c.p.c..

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione delle norme del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 3 e 5, poiché il Tribunale milanese ebbe a ritenere non credibile il suo narrato a giustificazione dell’espatrio senza osservare le disposizioni legislative in tema di valutazione della credibilità del richiedente asilo, indicate siccome violate nella rubrica del motivo.

L’argomentazione critica svolta si compendia nella mera ricostruzione dogmatica dell’istituto e nell’apodittica conclusione che il suo racconto era credibile senza il minimo confronto con la motivazione puntualmente esposta dal Tribunale per suffragare la propria statuizione sul punto – assenza di specifici episodi di minaccia o violenza, mancata richiesta di protezione alle Autorità, rinvio senza ragione alcuna dell’azione di vendetta da parte degli avversari, strumentale proposizione della domanda di protezione -.

Consegue la genericità del motivo d’impugnazione e la conseguente inammissibilità.

Con la seconda doglianza l’ A. denunzia la violazione del disposto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14, posto che il Collegio ambrosiano non ebbe a rilevare che egli risulterebbe esposto a danno grave in caso di rimpatrio per la situazione di inosservanza dei diritti umani esistente in Egitto.

La censura mossa appare generica poiché scorrelata rispetto alla puntuale motivazione al riguardo elaborata dal Collegio milanese, che, con l’ausilio di rapporti redatti da Organismi internazionali all’uopo preposti e specificatamente indicati nel decreto impugnato, ha escluso che attualmente in Egitto sussista situazione socio-politica connotata da violenza generalizzata secondo il contenuto dato a tale concetto dalla Corte Europea.

Il Tribunale, poi, ha espressamente valutato l’esistenza di un’azione repressiva contro la dissidenza politica posta in esser),dalle Autorità egiziane, ma ha pure rimarcato come il ricorrente non era interessato a tale pericolo a tenor delle sue stesse dichiarazioni – mai la cenna a suo interessamento a questioni politiche – e come il pericolo specifico di persecuzione non sussista in dipendenza della non credibilità del suo narrato.

L’argomento critico sviluppato si fonda eminentemente sull’enfatizzazione del dato di repressione del dissenso politico, che ex se non configura la situazione di violenza diffusa, e nemmeno attiene alla specifica situazione allegata in causa dal ricorrente.

Con la terza ragione di doglianza l’impugnante lamenta violazione delle norme D.P.R. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, art. 19, ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, poiché il Collegio ambrosiano ebbe a male valutare i dati fattuali lumeggianti il suo inserimento sociale e la situazione socio-politica dell’Egitto ai fini della chiesta protezione umanitaria.

Con il quarto mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione delle norme D.P.R. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 ed D.Lgs. 251 del 2007, art. 34, oltre art. 2 Cost. e art. 8 convenzione EDU, poiché il Tribunale non ebbe a valutare adeguatamente l’esistenza in capo suo di condizioni di vulnerabilità.

L’esame delle due censure sopra sunteggiate può essere condotto unitariamente stante che la medesima questione viene attinta da prospettive diverse e dette censure si rivelano inammissibili poiché generiche.

Difatti l’argomentazione critica si compendia nell’enfatizzazione della documentazione afferente l’attività lavorativa espletata, della situazione politica egiziana, connotata da repressione del dissenso politico, e delle condizioni di vulnerabilità desumibili dal suo narrato.

Tuttavia tutti detti elementi risultano puntualmente esaminati dal Collegio ambrosiano, che ha posto in evidenza come l’attività lavorativa espletata dal ricorrente risultava effettuata nell’ambito del circuito dell’accoglienza e detta puntuale osservazione decisiva non appare attinta con specifica contestazione.

La situazione politica egiziana risulta puntualmente esaminata dal Tribunale, come dianzi ricordato, con la precisazione che il ricorrente non risulta perseguitato per motivi politici, sicché nemmeno i suoi diritti fondamentali risultano lesi in caso di rimpatrio.

Infine le condizioni di vulnerabilità enfatizzate dal ricorrente risultano fondarsi sul suo narrato ritenuto motivatamente non credibile ed, inoltre, il Collegio ambrosiano ha puntualmente effettuato il giudizio compartivo, sottolineando come il ricorrente gode in Patria dell’appoggio della sua famiglia.

Dunque le censure avanzate non si confrontano con la specifica motivazione esposta al riguardo dal Tribunale lombardo.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, stante che l’Amministrazione è rimasta intimata.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

 

 

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