Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28237 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. III, 10/12/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 10/12/2020), n.28237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29261-2019 proposto da:

S.M., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato

DANIELA GASPARIN;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI l2, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 21/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.M., cittadino (OMISSIS) ((OMISSIS), (OMISSIS)), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua istanza dedusse di essere fuggito dalla Nigeria per sottrarsi al rischio della furia vendicativa dei suoi fratellastri a causa di problemi ereditari.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza. Avverso tale provvedimento propose opposizione ex. art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Milano, che con ordinanza n. 6748 del 21 agosto 2019 rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) il richiedente asilo non credibile;

b) infondata la domanda di protezione internazionale perchè il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria poichè l’istante non aveva nè allegato, nè provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sè dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

4. Avverso tale pronuncia S.M. ricorre per cassazione con 3 motivi. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta in merito al diritto di riconoscimento dello status di protezione sussidiaria l’omesso esame di fatti determinati. Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 6, 14 e 17 D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 artt. 2 e 3 Cedu.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), dell’omesso esame di fatti determinanti al fine del decidere. Violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni dei del richiedente fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) non avendo, il giudice di primo grado, compiuto alcun esame comparativo tra le informazioni provenienti dal richiedente stesso e la situazione personale del ricorrente nelle aree da esso indicate da eseguirsi mediante la puntuale osservazione degli obblighi di cooperazione istruttorie incombenti sull’autorità giurisdizionale.

I primi due motivi, congiuntamente esaminati sono infondati. Innanzitutto per quanto riguarda la valutazione di (non) credibilità del ricorrente appare, difatti, rispettosa tout court. dei criteri che questo stesso collegio ha specificamente ed analiticamente indicato con la pronuncia n. 4919/2020 essendo stata puntualmente condotta alla luce della necessaria disamina complessiva dell’intera vicenda riferita dal richiedente asilo, che lo ha visto, secondo quanto da lui dettagliatamente esposto, contraddire ripetutamente e irrimediabilmente se stesso.

L’analisi, analitica e approfondita, di tutti gli elementi del racconto compiuta dal giudice di merito ne sottraggono la relativa motivazione alle censure mosse da parte ricorrente.

Conforme a diritto risulta per altro verso la pronuncia impugnata sotto il profilo del dovere di cooperazione del giudice, volta che la storia del Paese viene puntualmente ricostruita per oltre tre pagine (8, 9, 10 decreto impugnato), escludendosene poi, fondatamente, la caratteristica di Stato attualmente teatro di conflitto armato.

In tema protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, che è disancorato dal principio dispositivo e libero da preclusioni e impedimenti processuali, presuppone l’assolvimento da parte del richiedente dell’onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua personale esposizione a rischio, a seguito del quale opera il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verifichino fenomeni tali da giustificare l’applicazione della misura, mediante l’assunzione di informazioni specifiche, attendibili e aggiornate, non risalenti rispetto al tempo della decisione, che il giudice deve riportare nel contesto della motivazione, non potendosi considerare fatti di comune e corrente conoscenza quelli che vengono via via ad accadere nei Paesi estranei alla Comunità Europea (Cass. 11096/2019).

Pertanto sulla base di tali principi il giudice del merito deve verificare la situazione attuale del Paese attraverso delle Coi aggiornate. Nel caso di specie, il giudice del merito ha correttamente esaminato le Coi aggiornate al 2018 (le più recenti rispetto alla decisione del Tribunale) dove emerge che nell'(OMISSIS) vi è una criminalità sostanzialmente comune e comunque non tale da determinare una rilevante e stabile perdita di controllo del territorio da parte dell’Autorità governative.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame circa fatti determinanti. Violazione dei parametri normativi relativi all’analisi delle domande di protezione internazionale come disciplinati nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Il tribunale di Milano, nel valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non ha compiuto alcun esame della situazione oggettiva del paese di provenienza e non ha indicato le fonti in base alle quali ha accertato l’eseguibilità del rimpatrio in sicurezza e nel rispetto dei diritti umani ritenuti inviolabili come disposto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 della violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. Lamenta che il Tribunale di Brescia non avrebbe proceduto all’acquisizione delle informazioni che evidenziano in (OMISSIS) l’aumento di violenza sia da parte di gruppi privati che delle forze dell’ordine.

Il motivo è infondato.

Il giudice del merito ha effettuato, escludendola, la valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (cfr. pagg. 12 e 13 decreto impugnato). Così come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte..

6. Pertanto la Corte rigetta i tre motivi di ricorso.

6.1. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la indefensio della parte pubblica.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

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