Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28236 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 22/12/2011), n.28236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33-2007 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

I.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 528/2005 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 02/12/2005 R.G.N. 45/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

IL Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) chiede, nei confronti di I.C., l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta n. 528/05, resa a seguito dell’impugnazione del medesimo MIUR della sentenza del giudice del lavoro di Nicosia che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo, emesso nell’ambito della vicenda dell’anzianità del personale ATA transitato allo Stato, perchè proposta con atto di citazione notificato a controparte e depositato oltre il termine di 40 giorni previsto dall’art. 641 c.p.c..

La Corte d’Appello ha rigettato il ricorso in quanto sulla statuizione del giudice di primo grado di inammissibilità dell’opposizione non era stato articolato alcun motivo di impugnazione, determinandosi, pertanto il passaggio in giudicato della statuizione medesima, e comunque era pacifico che l’opposizione non era stata depositata entro il termine di legge.

Il MIUR con l’odierno ricorso ha proposto un solo motivo di impugnazione vertente sulla sopravvenuta interpretazione autentica della L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2 di cui richiama il testo.

La I. non ha svolto difese.

Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto è inconferente rispetto alla decisione della Corte d’Appello della cui ratio decidendi non tiene alcun conto.

Il ricorrente ha proposto il ricorso per cassazione come se la Corte d’Appello avesse deciso nel merito controversia concernente il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Invece, come di è detto, sia il giudice di primo grado che la Corte d’Appello ritenevano tardiva l’opposizione a decreto ingiuntivo arrestando la pronuncia, in ragione dell’inammissibilità.

dell’opposizione, prima dell’esame del merito.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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