Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28236 del 18/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 28236 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA

sul ricorso 23539-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
2806

METRO’ SRL;
– intimato –

avverso

la

sentenza

n.

118/2008

della

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SIRACUSA, depositata il
17/09/2008;

Data pubblicazione: 18/12/2013

^ udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/10/2013 dal Consigliere Dott. CAMILLA
DI IASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso.

Ragioni della decisione

L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti della Metrò s.r.1., ricorso per cassazione avverso la
sentenza n. 118 depositata il 17 settembre 2008 con la quale, in controversia concernente
impugnazione di avviso di accertamento per Irpeg e Ilor relative all’anno 1997, la C.T.R. Sicilia, in
parziale riforma della sentenza di primo grado, riteneva fondato l’avviso opposto con riguardo a
tutti i rilievi, ad eccezione di quello riguardante una sopravvenienza attiva non dichiarata per £

La società intimata non si è costituita e nessuno è comparso in udienza neppure per l’Agenzia
ricorrente.
Poiché manca in atti prova che il procedimento di notificazione del ricorso per cassazione alla
società intimata si sia validamente concluso, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso. In
assenza di attività difensiva nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio
di legittimità.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.

Roma 10.10.2013

…..

i 6 t, iLuia

79.400.000.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA