Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28235 del 18/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 28235 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 7879-2007 proposto da:
CO.ME.SA DI IMPROTA BRUNO & C. SAS in persona del
legale rappresentante pro tempore,
domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR,

elettivamente
presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato PAGLIANO ALFONSO con studio in
2013
2741

NAPOLI CORSO UMBERTO I 34 (avviso postale), giusta
delega in calce;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona

Data pubblicazione: 18/12/2013

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrenti

NAPOLI, depositata il 10/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso e in subordine
rigetto.

avverso la sentenza n. 65/2006 della COMM.TRIB.REG. di

RITENUTO IN FATTO.
1. Alla società CO.ME.SA di Improta Bruno & C. s.a.s. venivano notificate due cartelle di pagamento, relative
all’IVA per gli anni 1995 e 1996, a seguito di avvisi di
accertamento divenuti definitivi per mancata opposizione.
2. Le cartelle venivano, quindi, impugnate dalla contribuente dinanzi alla CTP di Napoli, che rigettava il ridella Campania veniva, del pari, respinto con sentenza n.
65/24/06, depositata il 10.5.06, con la quale il giudice
di seconde cure riteneva del tutto assente agli atti la
prova dell’omessa notifica degli avvisi di accertamento,
a monte delle cartelle notificate alla contribuente.
3. Per la cassazione della sentenza n. 65/24/06 ha proposto ricorso la CO.ME.SA di Improta Bruno & C. s.a.s. articolando un unico motivo, al quale l’Amministrazione finanziaria ha replicato con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di ricorso, la CO.ME.SA s.a.s. denuncia l’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360
n. 5 c.p.c.
1.1. Si duole, invero, la ricorrente del fatto che la CTR
abbia “omesso di considerare contestazioni (…) e profili
di diritto”, pretermettendo, altresì, – a suo dire – “anche l’esame di un elemento di fatto”, integrante una “risultanza istruttoria non esaminata” che, ove tenuta presente, “avrebbe condotto ad una decisione diversa”.
2. La censura è inammissibile sotto diversi profili.
2.1. La CO.ME.SA s.a.s. ha, invero, anzitutto del tutto
omesso di formulare – a corredo del motivo di ricorso un’indicazione riassuntiva e sintetica, contenente la
chiara indicazione del fatto controverso in relazione al
quale la motivazione si assume contraddittoria o insufficiente, ai sensi dell’art. 366 bis, co. 2, c.p.c. (applicabile alla fattispecie ratione temporis),

a tenore del

quale la formulazione della censura ai sensi dell’art.
360 n. 5 c.p.c. deve contenere un “momento di sintesi”

corso. L’appello proposto dalla CO.ME.SA s.a.s. alla CTR

-2

omologo del quesito di diritto, che costituisca un

quid

pluris rispetto all’illustrazione del motivo operata dal-

la parte ricorrente (Cass. 2652/08, Cass.S.U. 11652/08,
16528/08, 24255/11).
2.2. Il motivo in esame, poi, difetto del requisito
dell’autosufficienza, non contenendo alcuna specifica indicazione circa gli elementi di fatto che si assumono
state esaminate dal giudice di secondo grado, onde consentire alla Corte di operare, sulla base del ricorso e
senza necessità di effettuare non consentite indagini integrative, il controllo circa la decisività dei fatti o
delle risultanze istruttorie che si assumono trascurati
dal giudice di appello (Cass. 17915/10, 13677/12, ed altre).
2.3. Infine la censura, nella parte in cui investe
l’omessa considerazione di “contestazioni” della parte
appellante, nonché “profili di diritto” non considerati,
si riferisce evidentemente al diverso vizio di omessa
pronuncia di cui all’art. 360 n. 4 c.p.c., senza, peraltro, che il ricorso contenga riferimento alcuno alla nullità della decisione impugnata derivante da tale omissione. Il gravame sul punto, fondato esclusivamente sul rilievo della mancante o insufficiente motivazione, si palesa, pertanto, del tutto inammissibile (cfr., da ultimo,
Cass. S.U. 17931/13).
3. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso non
può che essere dichiarato inammissibile.
4. Le spese del presente giudizio seguono la socd’arriben2à,’
nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorg,ente
alle spese del presente giudizio, che liquida in

e

4.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 7.10.2013.

pretermessi e le risultanze istruttorie che non sarebbero

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA