Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28235 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. III, 10/12/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 10/12/2020), n.28235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29109-2019 proposto da:

K.M., domiciliato ex lege in Roma, presso cancelleria della

Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO

BASSI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 16/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. K.M., cittadino del (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporfi).

2. A fondamento della sua istanza dedusse di essere fuggito dal (OMISSIS) perchè aveva avuto rapporti omosessuali con un amico che lo aveva ospitato e a cui successivamente aveva sparato ferendolo ad una gamba.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza. Avverso tale provvedimento propose opposizione ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Milano, che con ordinanza n. 6659 del 16 agosto 2019 rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) il richiedente asilo non credibile;

b) infondata la domanda di protezione internazionale perchè il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria poichè l’istante non aveva nè allegato, nè provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sè dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

4. Avverso tale pronuncia K.M. ricorre per cassazione con 2 motivi. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5. Avrebbe errato il giudice di merito perchè non ha considerato che non vi sono cause che impediscono al ricorrente di difendersi adeguatamente da eventuali accuse, considerata anche la particolare condizione della sua vittima a sua volta penalmente perseguibile per avere avuto rapporti sessuali non consentii con il ssig. K.. Nel caso in esame il Tribunale di Milano ha esaminato solo l’iniziale violenza subita dal ricorrente ma ha omesso di esaminare che successivamente lo stesso K. accettava di avere volontariamente altri rapporti sessuali con il giovane che gli aveva offerto ospitalità incorrendo così nel comportamento perseguito nel paese di origine.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Il giudice del merito avrebbe errato perchè non ha disposto il rinnovo dell’audizione permettendo al ricorrente di spiegare le ragioni per cui aveva accettato successivamente di spiegare le ragioni per cui aveva deciso di sottostare a rapporti sessuali sgraditi senza reagire.

I motivi congiuntamente esaminati sono infondati là dove non sono inammissibile per genericità.

Il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza. Il giudice del merito ha ritenuto non credibile, perchè non chiarita, la ragione per la quale il ricorrente abbia successivamente accettato di sottostare a rapporti omosessuali sgraditi. La spiegazione fornita dal K. non avrei saputo dove andare è stata ritenuta generica e in contrasto con il contesto di vita narrato dal ricorrente. (pag. 6 decreto impugnato).

La valutazione di (non) credibilità del ricorrente in merito alla vicenda narrata appare, difatti, rispettosa tout coltri dei criteri che questo stesso collegio ha specificamente ed analiticamente indicato con la pronuncia n. 8819/2020, essendo stata puntualmente condotta alla luce della necessaria disamina complessiva dell’intera vicenda riferita dal richiedente asilo, che lo ha visto, secondo quanto da lui dettagliatamente esposto, contraddire ripetutamente e irrimediabilmente se stesso.

Inoltre, per quanto riguarda il secondo motivo il ricorrente, in violazione dei limiti fissati dall’art. 366 c.p.c., n. 6 non specifica nè dove, nè i motivi, per cui avrebbe chiesto al giudice il rinnovo dell’audizione.

6. Pertanto la Corte rigetta i due motivi di ricorso.

6.1. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la indefensio della parte pubblica.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

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