Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28234 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. II, 14/10/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 14/10/2021), n.28234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27406/2019 proposto da:

I.M., rappresentato e difeso dagli avvocati TIZIANA ARESI,

MASSIMO CARLO SEREGNI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 6699/2019 del TRIBUNALE di

MILANO, depositato il 22/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I.M. – cittadino della Nigeria – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Milano avverso la decisione della locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’aver deciso d’espatriare poiché uno zio aveva iniziato ad abusare di lui inducendolo a rapporti omosessuali, sicché egli anche quando s’era allontanato da casa aveva continuato ad avere detto tipo di rapporti, sino a che, in (OMISSIS), era stato scoperto e saputo d’esser ricercato

dalla Polizia aveva abbandonato la Nigeria.

Il Tribunale lombardo ebbe a rigettare il ricorso ritenendo la vicenda personale narrata dal ricorrente non credibile; ritenendo non sussistente nella zona della Nigeria di sua provenienza una situazione socio-politica caratterizzata da violenza diffusa e non concorrente condizione di vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria.

Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale ambrosiano articolato su due motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, ha depositato solo nota ex art. 370 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dall’ I. appare inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17.

Con la prima ragione di doglianza il ricorrente lamenta violazione della norma D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 8, poiché il Collegio milanese non ebbe a considerare le traversie da lui patite in Libia, nonostante che siano fatto notorio le angherie, cui sono in detto Paese sottoposti i richiedenti asilo in transito.

La censura appare generica e comunque manifestamente priva di pregio poiché, come dato desumere dal racconto reso dal I., egli giunse in Italia dalla Nigeria dopo un viaggio di quattro mesi, sicché la Libia è stata mero Paese di transito verso il quale egli non potrebbe esser rimpatriato.

Inoltre il ricorrente solo genericamente asserisce di aver riferito delle vicende sofferte in Libia, ma non anche indica – ai fini dell’autosufficienza del mezzo d’impugnazione – quando e come sottopose al Tribunale detta questione.

Quindi risultando la Libia mero Pese di transito e non avendo il ricorrente nemmeno allegato evento traumatico con postumi ivi sofferto – Cass. sez. 1 n. 13096/19 – del tutto irrilevante risulta le vicende vissute dal richiedente asilo in Libia in rapporto alla domanda di protezione avanzata.

Con il secondo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e art. 14, lett. c), in quanto il Tribunale ambrosiano non ebbe a valutare il suo racconto alla luce dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, ed inoltre non ebbe ad apprezzare adeguatamente la situazione socio-politica esistente in Nigeria specie in relazione alla condizione degli omosessuali.

La censura s’appalesa generica sotto entrambi i profili dedotti.

Difatti la critica alla valutazione della sua credibilità risulta apodittica e priva di effettivo confronto con la puntuale motivazione illustrata al riguardo dal Tribunale, che ha partitamente messo in rilievo le ragioni sulla base delle quali ha adottato la sua statuizione sul punto.

Il ricorrente si limita a riprodurre i passaggi di rilievo del suo narrato ed a richiamare i parametri di valutazione dettati dalle norme evocate per concludere che il Tribunale ha errato, così lumeggiando di voler sottoporre a questa Corte di legittimità una tesi alternativa rispetto a quella elaborata dal Collegio ambrosiano postulando quindi un inammissibile esame circa il merito della causa. Quanto al cenno critico circa la situazione socio-politica nigeriana il ricorrente si limita ad evocare la persecuzione cui un omosessuale è soggetto ed a indicare i pericoli per la sua incolumità e reputazione che si porrebbero in caso di rimpatrio, ma in concreto non si confronta con la motivazione resa dal Collegio ambrosiano.

Difatti i richiami alla condizione degli omosessuali in Nigeria scontano la statuizione di non credibilità del suo racconto, mentre con riguardo all’attuale situazione socio-politica della Nigeria, con special riguardo alla zona di (OMISSIS) dove vive la famiglia dell’ I., il Tribunale ha puntualmente esposto e valutato le informazioni desunte da rapporti, redatti da autorevoli Organizzazioni internazionali all’uopo preposte, che lumeggiano come detta situazione non è connotata da violenza diffusa nell’accezione data a tale concetto dalla Corte Europea.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione poiché risulta solo depositata nota ex art. 370 c.p.c..

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA