Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28234 del 06/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 06/11/2018, (ud. 20/04/2018, dep. 06/11/2018), n.28234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10446-2013 proposto da:

PROVINCIA RELIGIOSA DEI SANTI APOSTOLI PIETRO PAOLO, DELL’OPERA DI

DON ORIONE C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’ avvocato MIRELLA BUCCOMINO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 177/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 20/03/2013 R.G.N. 935/2012.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, la Provincia Religiosa Dei Santi Apostoli Pietro e Paolo Dell’Opera di Don Orione impugna la sentenza n. 177, depositata in data 20/3/2013, con la quale la Corte d’appello di l’Aquila ha rigettato il gravame avente ad oggetto la domanda di sgravi contributivi per l’Abruzzo ex L. n. 176 del 1998;

che, la Corte territoriale, ritualmente adita, per quanto qui rileva, rigettava la domanda proposta dall’odierna ricorrente, dichiarandone l’inammissibilità per violazione del termine perentorio di proposizione del gravame d’appello (trenta giorni decorrenti dalla notifica della sentenza impugnata);

che, avverso tale pronuncia ricorre per cassazione la Provincia Religiosa Dei Santi Apostoli Pietro e Paolo Dell’Opera di Don Orione, affidandosi ad un unico motivo;

che, l’INPS difende con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di ricorso viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di prendere in considerazione la richiesta di differimento dell’udienza di discussione, avanzata dalla odierna ricorrente in riferimento a contemporanei impegni defensionali dei procuratori patrocinanti;

che, il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono;

che, come noto, in tema di procedimento civile, l’interesse ad agire, comporta la verifica, da compiersi d’ufficio da parte del giudice, in ordine all’idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte istante, dovendo lo stesso escludersi nel caso in cui la decisione richiesta risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio (Cass. n. 7635/06);

che, nella fattispecie che occupa, l’interesse ad agire appare manifestamente carente sotto un duplice profilo;

che, infatti, da un lato emerge, inequivocabilmente, come la Corte territoriale abbia dichiarato inammissibile la domanda dell’attuale ricorrente, per avere la stessa interposto gravame oltre i termini perentori previsti per l’introduzione del giudizio di secondo grado, e dall’altro va considerato che la “ratio decidendi” della sentenza di secondo grado non è stata assoggettata ad impugnativa nell’attuale giudizio, atteso che la ricorrente lamenta con l’unico motivo di ricorso la violazione dell’art. 115 c.p.c., e quindi con riferimento a fattispecie normativa completamente diversa da quella oggetto della “ratio decidendi” assunta dalla Corte di secondo grado;

che, nessuna contestazione, nemmeno, implicitamente, è stata rivolta dalla ricorrente nei confronti della questione concernente l’interposizione fuori del termine perentorio, del gravame d’appello;

che, peraltro, “ad abbundantiam”, deve osservarsi nel merito dell’unico motivo di ricorso, come lo stesso risulti, manifestamente infondato, atteso che per orientamento consolidato di questa Corte (S.U. n.4773/12), l’istanza di rinvio dell’udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore ai sensi dell’art. 115 disp. att. c.p.c., deve fare riferimento all’impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad altro collega, elemento quest’ ultimo non considerato e dedotto da parte ricorrente nel giudizio di secondo grado;

che, alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere respinto e le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente. Sussistono i presupposti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2018

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