Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28233 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28233 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 1370/07 proposto da:
Consulgraf

S.r.l.,

in

persona

del

suo

legale

rappresentante Ambrosino Anna, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Vito Giuseppe Galati n. 16,
presso lo Studio dell’Avv. Maria Moscogiuri, che la
rappresenta e difende, giusta delega in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

Data pubblicazione: 18/12/2013

legis;

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– intimata Yr) 2-10/V5 –

avverso la sentenza n. 133/20/05 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 21
novembre 2005;

udienza del 19 settembre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Alessia Urbani Neri, per
l’intimata;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza
d’interesse.
Fatto e diritto

Con l’impugnata sentenza n. 133/20/05, depositata il 21
novembre 2005, la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio dichiarava tardivo e quindi inammissibile
l’appello proposto dalla contribuente Consulgraf S.r.l.
nel novembre 2004 avverso la decisione n. 311/05/00
della Commissione Tributaria Provinciale di Roma
depositata 1’11 settembre 2000.
Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva
ricorso istraordinarioper cassazione.
L’Agenzia delle Entrate, che non presentava difese, si
costituiva al solo dichiarato scopo di partecipare alla
discussione.

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

7eSF’77

7

10’

Nelle more, con atto che non risulta esser stato
notificato all’Agenzia delle Entrate, il difensore
della contribuente dichiarava di rinunciare “all’azione
e agli atti del giudizio”. E, per di qui, la
sopravvenuta perdita d’interesse processuale e la
conseguente declaratoria d’inammissibilità del ricorso

contribuente (Cass. sez. I n. 3456 del 2007).
Sussistono giusti motivi, che inducono la Corte a
compensare integralmente le spese.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; spese
integralmente compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 19 settembre 2013

straordinario per cassazione proposto dalla

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