Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28233 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. III, 10/12/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 10/12/2020), n.28233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28538-2019 proposto da:

M.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI N 16,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO VITO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PREFETTURA UTG MILANO, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI MILANO, depositata il 22/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.J., cittadino del (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua istanza dedusse di essere fuggito dal (OMISSIS) per il fondato timore di essere processato e condannato, per l’uccisione dello zio, con un sistema giudiziario interno caratterizzato da procedure che non garantiscono pienamente il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e specificatamente il diritto di difesa.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza. Avverso tale provvedimento propose opposizione ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Milano, che con ordinanza del 22 agosto 2019 rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) il richiedente asilo non credibile;

b) infondata la domanda di protezione internazionale perchè il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria poichè l’istante non aveva nè allegato, nè provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sè dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

4. Avverso tale pronuncia M.J. ricorre per cassazione con 2 motivi. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. E), F), G), ed H), art. 3, art. 7, comma 2, lett. a) e art. 14.

Denuncia il ricorrente che il giudice del merito avrebbe errato perchè ha omesso totalmente la valutazione delle prove documentali versata in atti e le statuizioni delle convenzioni internazionali in materia. Sostiene che il giudice non avrebbe valutato la situazione di sicurezza interna del (OMISSIS) segnata da continui scontri legati a motivi politici, etnico-religiosi.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza. Il giudice del merito ha ritenuto non credibile, perchè non chiarita, la ragione per la quale il ricorrente dopo due anni dalla morte del padre e del mancato pagamento alla madre di quanto le sarebbe spettato in base all’eredità, si rechi alla piantagione con un machete per prendere del cacao e, sol perchè lo zio si era opposto, lo abbia brutalmente aggredito, ferendolo dappertutto. Altrettanto implausibile è che il ricorrente bloccato da alcune persone intervenute alle urla dello zio, sia riuscito a scappare, prendendo un pullman per Kumasi, e non sia stato consegnato alle forze di polizia. Il giudice del merito ha ritenuto non è credibile che a distanza di quattro anni da un fatto così grave a fronte di un evidente responsabilità del ricorrente, colto sostanzialmente sul fatto, nessun processo sia stato ancora celebrato e che la polizia si limiti a recarsi ogni tanto a casa della madre del ricorrente, con cui quest’ultimo è in contatto, per chiederle se il figlio è tornato.

La valutazione di (non) credibilità del ricorrente in merito alla vicenda narrata appare, difatti, rispettosa tout court dei criteri che questo stesso collegio ha specificamente ed analiticamente indicato con la pronuncia n. 8819/2020, essendo stata puntualmente condotta alla luce della necessaria disamina complessiva dell’intera vicenda riferita dal richiedente asilo, che lo ha visto, secondo quanto da lui dettagliatamente esposto, contraddire ripetutamente e irrimediabilmente se stesso.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 come sostituito dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 132, art. 1, comma 1, lett. b), n. 2.

Lamenta che il tribunale avrebbe errato perchè avrebbe ignorato l’ampio corredo probatario a supporto delle richieste del ricorrente non avendo considerato che egli è tuttora ricercato e attualmente, in caso di rientro nel proprio paese, rischierebbe un danno grave, stante la situazione di conflitto armato interno presente in (OMISSIS) ed in particolare la certezza, in caso di rientro, di essere arrestato e condannato per l’omicidio del proprio zio.

Il motivo relativo alla richiesta di protezione umanitaria è fondato.

Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina previgente al D.L. n. 113 del 2018, conv., con modif., in L. n. 132 del 2018) costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica (” status” di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso.

Risulta del tutto carente (ben al di sotto del “minimo costituzionale” imposto dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità), nella motivazione impugnata, la valutazione comparativa tra la odierna situazione della ricorrente e la possibile compressione del nucleo dei suoi diritti fondamentali, in caso di rimpatrio nel Pese d’origine, da condurre in ossequio) ai principi che si andranno ad esporre.

Sul punto, va ricordato in premessa che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4455/2018, per come confermata anche da Cass., ss.uu., sent. 29459/2019), in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

Quanto al giudizio di credibilità del racconto, va osservato come, nel caso di specie, il giudice del merito enunci i motivi per cui ha ritenuto non credibile il ricorrente ma lo fa in relazione alla valutazione della protezione sussidiaria.

Orbene occorre chiarire che per il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, deve essere dimostrato che il richiedente asilo abbia subito, o rischi concretamente di subire, atti persecutori come definiti dall’art. 7 (atti sufficientemente gravi per natura o frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti). La decisione di accoglimento consegue ad una valutazione prognostica dell’esistenza di un rischio.

Tali atti devono concretizzarsi sotto forma di persecuzione per i motivi di cui all’art. 2 (motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale, opinione politica);

gli atti persecutori devono provenire dai soggetti indicati nell’art. 5: stato, partiti, organizzazioni che controllano lo stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione.

requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione, personale e diretta, nel paese di origine del richiedente asilo, e la situazione socio-politica o normativa del richiedente asilo è rilevante, ai fini del riconoscimento della misura, solo se si correla alla specifica posizione del richiedente, il quale rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integretà psico-fisica (cass. 18353/2006; cass. s.u. 27310; cass. 10177/2011);

Lo status di rifugiato presuppone, pertanto, l’accertamento di una violazione individualizzata – e cioè riferibile direttamente ed individualmente alla persona del richiedente asilo -in relazione alla situazione del paese di provenienza – in base al racconto ed alla valutazione di credibilità operata dal giudice di merito: una valutazione negativa esclude, pertanto, ipso facto, la possibilità del riconoscimento dello status di rifugiato.

La valutazione di credibilità potrebbe, comunque, non essere sempre necessaria ove, dalla stessa prospettazione del ricorrente, non emerga l’esistenza dei fattori di inclusione nelle due forme di protezione maggiori.

Diversa, invece, è la prospettiva del giudice in tema di protezione umanitaria, per il riconoscimento della quale è necessaria e sufficiente (anche al di là ed a prescindere dalla valutazione di credibilità del racconto) la valutazione comparativa tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e la situazione del paese di origine, qualora ne sia accertata la violazione del nucleo incomprimibile dei diritti della persona che ne vulnerino la dignità (accertamento da compiersi anche alla luce del dettato costituzionale di cui all’art. 10, comma 3, ove si discorre di impedimento allo straniero dell’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla costituzione italiana).

Per il riconoscimento della protezione umanitaria, infatti, è sufficiente la valutazione dell’esistenza di presupposti che non sono influenzati dalla valutazione (negativa) di credibilità: es. condizioni di salute, come confermate dall’esistenza di certificati medici; conflitto a bassa intensità nel paese d’origine (cfr. circolare della commissione nazionale per il diritto di asilo del 30.7.2015).

Nel caso di specie la suddetta valutazione è stata del tutto omessa dal giudice del merito.

6. Pertanto la Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Milano in diversa composizione.

PQM

la Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

 

 

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