Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28232 del 18/12/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 28232 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso n. 15397/08 proposto da:
Alfonsi Giovanni, Alfonsi Andrea e Alfonsi Beretta
Luca, elettivamente domiciliati in Roma, Via Muzio
Clementi n. 51, presso lo Studio dell’Avv. Alessandro
Farina, che li rappresenta e difende, congiuntamente e
disgiuntamente, con l’Avv. Massimo Rossetto, giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale
pro tempore,
elettivamente domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
ope
Data pubblicazione: 18/12/2013
legis;
– tLE 5- t..–i\–&/tirà
avverso
60/V .4- ni.7
intimata 1 -ti2-agiicz –
la sentenza n. 12/06/07 della Commissione
Tributaria Regionale del Veneto, depositata il 16
aprile 2007;
udienza del 18 settembre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Massimo Rossetto, per i ricorrenti;
udito l’Avv. dello Stato Giancarlo, per la resistente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 12/06/07, depositata il 16
aprile 2007, la Commissione Tributaria Regionale del
Veneto, accolto l’appello dell’Ufficio, in riforma
della decisione n. 96/12/05 della Commissione
Tributaria Provinciale di Padova, respingeva il ricorso
proposto avverso l’avviso di liquidazione n. 991V000184
emesso a recupero della maggiore imposta di registro
nei confronti di Alfonsi Giovanni, Alfonsi Andrea e
Alfonsi-Beretta Luca, in relazione alla donazione
ricevuta dal padre di “un complesso immobiliare sito in
Padova denominato «Casa Alfonsi>>” vincolato
ex 1. l
giugno 1939, n. 1089 in quanto d’interesse storico
artistico.
2
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
I
Secondo la CTR, diversamente dal primo giudice,
all’atto di donazione in parola non poteva applicarsi
l’agevolazione prevista dal combinato disposto
ex art.
2, comma 5, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16 e art. 11,
comma 2, 1. 30 dicembre 1991, n. 413, per cui “In ogni
caso, il reddito degli immobili riconosciuti di
interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 3
della legge 1 0 giugno 1939, n. 1089 e successive
modificazioni e integrazioni, è determinato mediante
l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo
previste per le abitazioni della zona censuaria nella
quale è collocato il fabbricato”. Questo perché,
secondo la CTR, il trattamento agevolato in parola era
previsto per le “sole imposizioni dirette e non anche
per l’imposta di registro”.
Contro
la
sentenza
della
CTR,
i
contribuenti
proponevano ricorso per cassazione affidato ad un unico
mezzo.
L’intimata Agenzia delle Entrate si costituiva, al solo
dichiarato scopo di partecipare all’udienza.
1.
Diritto
I contribuenti, pur prendendo atto del consolidato
contrario orientamento della Corte, di cui invocavano
il “ripensamento”, censuravano la sentenza a’ sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e
falsa applicazione degli artt. 51 e 52 d.p.r. 26 aprile
1986, n. 131, oltreché dell’art. 11, comma 2, l. n. 413
del 1991, chiedendo fosse affermata l’applicabilità del
beneficio anche alle imposte indirette, registro e
INVIM; ciò, sia con riferimento al dato letterale,
3
N.,
poiché l’art. 11, comma 2, 1. n. 413 del 1991, laddove
era scritto “in ogni caso”, non scriminava tra imposte
indirette e indirette; sia perché l’avversata
interpretazione restrittiva non poteva giustificarsi in
relazione all’art.
2,
comma l, 1. n. 413 del 1991,
laddove erano sì contenute disposizioni in tema di sola
slegato e indipendente rispetto al comma 2″; per i
contribuenti, conclusivamente, non si trattava di
applicare l’agevolazione fuori dei casi stabiliti dalla
legge, bensì di applicarla secondo quanto in realtà
previsto. Il quesito era: “In materia di imposizione
indiretta (in particolare in tema d’imposta di
registro, INVIM, catastale ed ipotecaria) il reddito
degli immobili riconosciuti di interesse storico o
artistico, ai sensi dell’art. 3 1. 1089/1939 e
deve essere determinato
successive modificazioni,
mediante l’applicazione della minore tra le tariffe
d’estimo previste per le abitazioni nella zona
censuaria nella quale è collocato il fabbricato?”.
Il motivo è infondato alla luce del consolidato
indirizzo di questa Corte, rispetto al quale le
osservazioni del contribuente non evidenziano questioni
nuove o diverse da indurre ad una sua rimeditazione; in
effetti, l’art. 11 1. n. 413 del 1991, è esclusivamente
modificativo della disciplina in tema di imposta sui
redditi, tant’è che anche l’art. 11, comma 2, cit.
parla espressamente solo di “redditi”, cosicché la
disposizione
in
agevolativa
4
discorso,
norma
imposta sui redditi, ma che era da ritenersi “del tutto
SENTE
.c
eccezionale, a’ sensi dell’art. 14 preleggi, non può
trovare applicazione fuori delle ipotesi espressamente
previste dalla legge (Cass. sez. trib. n. 20083 del
2009; Cass. sez. trib. n. 4931 del 2009).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
giorno 18 settembre 2013
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del