Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28232 del 18/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 28232 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 15397/08 proposto da:
Alfonsi Giovanni, Alfonsi Andrea e Alfonsi Beretta
Luca, elettivamente domiciliati in Roma, Via Muzio
Clementi n. 51, presso lo Studio dell’Avv. Alessandro
Farina, che li rappresenta e difende, congiuntamente e
disgiuntamente, con l’Avv. Massimo Rossetto, giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

Data pubblicazione: 18/12/2013

legis;

– tLE 5- t..–i\–&/tirà
avverso

60/V .4- ni.7

intimata 1 -ti2-agiicz –

la sentenza n. 12/06/07 della Commissione

Tributaria Regionale del Veneto, depositata il 16
aprile 2007;

udienza del 18 settembre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Massimo Rossetto, per i ricorrenti;
udito l’Avv. dello Stato Giancarlo, per la resistente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 12/06/07, depositata il 16
aprile 2007, la Commissione Tributaria Regionale del
Veneto, accolto l’appello dell’Ufficio, in riforma
della decisione n. 96/12/05 della Commissione
Tributaria Provinciale di Padova, respingeva il ricorso
proposto avverso l’avviso di liquidazione n. 991V000184
emesso a recupero della maggiore imposta di registro
nei confronti di Alfonsi Giovanni, Alfonsi Andrea e
Alfonsi-Beretta Luca, in relazione alla donazione
ricevuta dal padre di “un complesso immobiliare sito in
Padova denominato «Casa Alfonsi>>” vincolato

ex 1. l

giugno 1939, n. 1089 in quanto d’interesse storico
artistico.

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

I

Secondo la CTR, diversamente dal primo giudice,
all’atto di donazione in parola non poteva applicarsi
l’agevolazione prevista dal combinato disposto

ex art.

2, comma 5, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16 e art. 11,
comma 2, 1. 30 dicembre 1991, n. 413, per cui “In ogni
caso, il reddito degli immobili riconosciuti di

interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 3
della legge 1 0 giugno 1939, n. 1089 e successive
modificazioni e integrazioni, è determinato mediante
l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo
previste per le abitazioni della zona censuaria nella
quale è collocato il fabbricato”. Questo perché,
secondo la CTR, il trattamento agevolato in parola era
previsto per le “sole imposizioni dirette e non anche
per l’imposta di registro”.
Contro

la

sentenza

della

CTR,

i

contribuenti

proponevano ricorso per cassazione affidato ad un unico
mezzo.
L’intimata Agenzia delle Entrate si costituiva, al solo
dichiarato scopo di partecipare all’udienza.
1.

Diritto
I contribuenti, pur prendendo atto del consolidato

contrario orientamento della Corte, di cui invocavano
il “ripensamento”, censuravano la sentenza a’ sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e
falsa applicazione degli artt. 51 e 52 d.p.r. 26 aprile
1986, n. 131, oltreché dell’art. 11, comma 2, l. n. 413
del 1991, chiedendo fosse affermata l’applicabilità del
beneficio anche alle imposte indirette, registro e
INVIM; ciò, sia con riferimento al dato letterale,
3
N.,

poiché l’art. 11, comma 2, 1. n. 413 del 1991, laddove
era scritto “in ogni caso”, non scriminava tra imposte
indirette e indirette; sia perché l’avversata
interpretazione restrittiva non poteva giustificarsi in
relazione all’art.

2,

comma l, 1. n. 413 del 1991,

laddove erano sì contenute disposizioni in tema di sola

slegato e indipendente rispetto al comma 2″; per i
contribuenti, conclusivamente, non si trattava di
applicare l’agevolazione fuori dei casi stabiliti dalla
legge, bensì di applicarla secondo quanto in realtà
previsto. Il quesito era: “In materia di imposizione
indiretta (in particolare in tema d’imposta di
registro, INVIM, catastale ed ipotecaria) il reddito
degli immobili riconosciuti di interesse storico o
artistico, ai sensi dell’art. 3 1. 1089/1939 e
deve essere determinato

successive modificazioni,

mediante l’applicazione della minore tra le tariffe
d’estimo previste per le abitazioni nella zona
censuaria nella quale è collocato il fabbricato?”.
Il motivo è infondato alla luce del consolidato
indirizzo di questa Corte, rispetto al quale le
osservazioni del contribuente non evidenziano questioni
nuove o diverse da indurre ad una sua rimeditazione; in
effetti, l’art. 11 1. n. 413 del 1991, è esclusivamente
modificativo della disciplina in tema di imposta sui
redditi, tant’è che anche l’art. 11, comma 2, cit.
parla espressamente solo di “redditi”, cosicché la
disposizione

in

agevolativa

4

discorso,

norma

imposta sui redditi, ma che era da ritenersi “del tutto

SENTE
.c

eccezionale, a’ sensi dell’art. 14 preleggi, non può
trovare applicazione fuori delle ipotesi espressamente
previste dalla legge (Cass. sez. trib. n. 20083 del
2009; Cass. sez. trib. n. 4931 del 2009).
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

giorno 18 settembre 2013

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA