Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28231 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. III, 10/12/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 10/12/2020), n.28231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28682-2019 proposto da:

U.J., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato r difeso dall’avv.to CHIARA

BELLINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. 6719/2019 del TRIBUNALE DI MILANO, depositato

il 24/058/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/09/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

U.J., cittadino del (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, in considerazione della grave situazione politica, sociale ed economica del proprio paese, aggravata dalla circostanza costituita dal personale timore di subire violenze motivate da specifiche ragioni di carattere economico;

avverso il provvedimento di diniego dell’autorità amministrativa, U.J. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Milano, che l’ha rigettato con decreto in data 24/8/2019;

a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) dell’assenza di attendibilità del relativo racconto di vita; 2) della mancata corrispondenza, in ogni caso, delle ragioni indicate dall’istante a sostegno della propria domanda, con quelle normativamente previste per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione internazionale di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. a) e b); 3) della mancanza, nel territorio di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sè, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 4) dell’insussistenza delle condizioni di vulnerabilità soggettiva del ricorrente ai fini del riconoscimento della c.d. protezione umanitaria;

tale decreto è stato impugnato per cassazione da U.J. con ricorso fondato su quattro motivi;

il Ministero dell’Interno, non tempestivamente costituito, ha depositato un atto al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa;

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il giudice a quo negato la richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria e della c.d. protezione umanitaria avanzata dall’istante, omettendo di tener conto in modo analitico delle informazioni concernenti le gravissime condizioni sociali, economiche e politiche del proprio paese di origine, e giudicando inattendibili le dichiarazioni rese dall’odierno richiedente in violazione dei principi previsti dalla legge per il relativo esame istruttorio;

con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge, per avere il giudice a quo trascurato di esercitare in maniera legittima i propri poteri di integrazione istruttoria d’ufficio in relazione alle proposte domande di riconoscimento della protezione sussidiaria e della c.d. protezione umanitaria, omettendo di procedere in modo compiuto e congruo alla considerazione della situazione personale del richiedente in relazione al grave contesto sociale e politico del paese di provenienza;

col terzo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione del principio del non refoulement di cui all’art. 3 Cedu e all’art. 33 della Convenzione di Ginevra;

con il quarto motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice a quo erroneamente deciso sulla pretesa richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, mai avanzata dall’istante ne ricorso introduttivo del giudizio;

premessa l’inammissibilità del quarto motivo – per l’evidente carenza di interesse a proporlo, da parte dell’odierno ricorrente rileva il Collegio come i primi tre motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – siano parzialmente fondati, nei termini ed entro i limiti di seguito precisati;

preliminarmente, devono essere disattese le censure articolate dal ricorrente con riguardo al mancato riconoscimento dell’attendibilità della dichiarazione dallo stesso rese nel corso del procedimento;

sul punto, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero richiedente l’accertamento dei presupposti per la protezione internazionale, mentre costituisce, di regola, un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, è censurabile in cassazione, sotto il profilo della violazione di legge, in tutti casi in cui la valutazione di attendibilità non sia stata condotta nel rispetto dei canoni legalmente predisposti di valutazione della credibilità del dichiarante (così come formalmente descritti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5);

detta valutazione di credibilità deve ritenersi altresì censurabile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01);

nel caso di specie, fermo l’oggettivo rilievo della congruità logica del discorso giustificativo articolato nel provvedimento impugnato, varrà considerare come il ricorrente abbia propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell’asserita decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessa trascurate, e che avrebbero al 10/9/2020 contrario (in ipotesi) condotto a una sicura diversa risoluzione dell’odierna controversia;

osserva il Collegio, al riguardo, come, attraverso le odierne censure, il ricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un’operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità, dovendo in ogni caso ritenersi che la motivazione dettata dal giudice a quo a fondamento della decisione impugnata sia (non solo esistente, bensì anche) articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo giudice a quo dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili al racconto dell’odierno ricorrente e del grado della relativa attendibilità in conformità ai parametri di valutazione legalmente stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità logica;

l’iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente;

ciò posto, con riguardo al rigetto della richiesta di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), varrà considerare il valore dirimente della circostanza della sostanziale inattendibilità del racconto di vita dell’odierno ricorrente, ciò che esclude in radice la stessa configurabilità dei presupposti per il riconoscimento delle ridette forme di protezione sussidiaria, attesa la decisiva incidenza, a tali fini, della positiva dimostrazione (nella specie mancata) del concreto riscontro delle circostanze concernenti le vicende strettamente individuali dedotte dal richiedente;

quanto alla domanda rivolta al riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), rileva il Collegio come – ferme le considerazioni più sopra riportate, in ordine all’infondatezza delle censure riferite alla valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente – varrà considerare come, nel caso di specie, la corte territoriale abbia correttamente provveduto ad attivare i propri doveri di cooperazione istruttoria attraverso l’estensione della propria cognizione alle informazioni sul paese di origine dell’odierno ricorrente, dando ampiamente conto delle fonti dalle quali ha tratto le proprie conclusioni circa l’insussistenza, nel Paese di provenienza del ricorrente, delle condizioni legittimanti la sua richiesta di protezione, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), riferendosi a fonti di informazioni specifiche e adeguatamente aggiornate, dalle quali ha tratto la conclusione dell’impossibilità di riconoscere, nella regione di provenienza del ricorrente, situazioni di violenza generalizzata nel quadro di conflitti armati interni, a nulla rilevando le alternative fonti segnalate dal ricorrente, trattandosi di informazioni in ogni caso inidonee a fornire adeguata contezza degli specifici presupposti oggettivi legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria in contrasto con i contenuti informativi privilegiati dalle scelte probatorie (legittimamente) operate dal giudice d’appello nell’esercizio dei propri poteri di apprezzamento discrezionale delle fonti istruttorie;

dev’essere, viceversa, accolto il ricorso con riguardo al mancato riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

al riguardo, osserva il Collegio come, secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02);

peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Sez. 1 -, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 – 01);

nel caso di specie, il giudice a quo, dopo aver sottolineato che il requisito dell’eventuale inserimento del ricorrente nel contesto sociale italiano non costituisce, da solo, elemento sufficiente a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, e dopo aver rilevato, con riguardo ai fattori oggettivi riferibili alla situazione della specifica regione di provenienza del ricorrente, che, effettivamente, la situazione di tale ultimo territorio presenta “generali e diffuse condizioni di povertà sociale ed economica” e “sicure compressioni dei diritti civili” (cfr. pag. 7 del provvedimento impugnato), si è inammissibilmente limitato ad affermare, in termini apodittici, come “i rischi connessi alla reimmissione nei territorio bengalese, in relazione sia alla condizione personale del ricorrente che alla situazione generale del paese, sono stati compiutamente analizzati in precedenza” (pag. 9), così risolvendo l’analisi nel mero rinvio alle considerazioni svolte con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, trascurando in tal modo di approfondire e circostanziare le proprie considerazioni alla luce delle pur riconosciute premesse di fatto potenzialmente idonee a compromettere il nucleo essenziale dei diritti fondamentali dell’odierno istante, sì da escludere che il discorso giustificativo così sinteticamente elaborato valga a integrare gli estremi di una motivazione adeguata sul piano del c.d. minimo costituzionale;

varrà precisare, al riguardo, come, ai fini della formulazione del giudizio concernente l’eventuale concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, l’analisi comparativa tra la situazione personale del richiedente sul territorio italiano e quella concernente la condizione complessiva, sul piano sociale, politico ed economico del paese di origine, non può ritenersi pregiudizialmente limitabile alla sola considerazione dei presupposti rilevanti ai fini della concessione della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) (ossia alla valutazione dei rischi connessi all’incolumità fisica dell’interessato), atteso che il rispetto del nucleo essenziale dei diritti fondamentali della persona non coincide con la mera preservazione della relativa sussistenza in vita (della relativa nuda vita biologica), ma si estende alla considerazione di indici di valutazione che attengono alla possibile compressione di prerogative fondamentali della persona di carattere esistenziale, sia pure nel loro nucleo essenziale, da ponderare attraverso il confronto con l’eventuale progressiva integrazione dell’interessato nella comunità sociale e lavorativa italiana;

sulla base delle premesse indicate, rilevata la parziale fondatezza, nei termini precisati, del ricorso proposto, in parziale accoglimento dello stesso, dev’essere disposta la cassazione del provvedimento impugnato, nei limiti di cui in motivazione, con il conseguente rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, cui rimette altresì di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

 

 

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