Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2823 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2010, (ud. 16/11/2009, dep. 09/02/2010), n.2823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso rgn 10039/2004 proposto da:

Ministero dell’economia e delle finanze, di seguito “Ministero”, in

persona del Ministro in carica, e dall’Agenzia delle entrate, di

seguito “Agenzia”, in persona del Direttore in carica, rappresentati

e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

la Fondazione Cassa di risparmio di Pesaro, di seguito “Fondazione”,

in persona del legale rappresentante in carica, signor S.

G., rappresentata e difesa dagli avv. Russo Corvace Giuseppe

e Giuseppe Pizzonia, presso il quale è elettivamente domiciliata in

Via G. Nicotera 31, Roma;

– intimata e controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Ancona 18 gennaio 2002, n. 105/9/02, depositata il 11 aprile 2003;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 16

novembre 2009 dal Cons. Dr. Achille Meloncelli;

udito l’avv. Paolo Gentili per le ricorrenti autorità tributarie;

udito l’avv. Giuseppe Pizzonia per la Fondazione resistente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.

FEDELI Massimo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato:

a) che il 16 aprile 2004 è notificato alla Fondazione un ricorso delle sopra indicate autorità tributarie per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha accolto l’appello incidentale della Fondazione ed ha respinto l’appello principale dell’Ufficio delle imposte dirette di Pesaro contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Pesaro n. 623/04/1999, che aveva accolto il ricorso della Fondazione contro il diniego n. 273/97 di esenzione dall’irpeg 1997;

b) che in via preliminare dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione del Ministero, perchè tale organo non è stato parte del giudizio d’appello, con compensazione delle relative spese processuali;

c) che è infondata l’eccezione pregiudiziale d’improcedibilità del ricorso, sollevata dalla resistente Fondazione nella sua memoria, “per violazione dell’art. 369 c.p.c., n. 4, ai sensi del quale il ricorrente è tenuto a depositare gli atti e i documenti sui quali si fonda il ricorso”, perchè le censure proposte dall’Agenzia possono essere valutate senza la consultazione di documenti da depositare ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 i quali sono, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, documenti diversi da quelli contenuti nel fascicolo d’ufficio, che sono oggetto della richiesta di trasmissione da rivolgere, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3 alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; in questo senso v., da ultimo, per tutte, la sentenza delle Sezioni unite 14 ottobre 2009, n. 21747, che, pur riferendosi a fattispecie del tutto diversa, afferma che l’onere di depositare documenti ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 opera quando non si possa considerare “sufficiente … la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito”, per ritenere fondato il motivo di ricorso; più in generale, la sufficienza documentale del ricorso per cassazione può articolarsi secondo tre livelli diversi, che sono dati dal ricorso in se, dal ricorso integrato documentalmente dal fascicolo d’ufficio ex art. 369 c.p.c., comma 3 e, infine, dal ricorso integrato documentalmente dal fascicolo d’ufficio ex art. 369 c.p.c., comma 3 e dai documenti ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4; lo si desume dalle sentenze di questa Corte, nelle quali si afferma che la mancata trasmissione del fascicolo d’ufficio o, addirittura, la mancata richiesta della trasmissione del fascicolo d’ufficio o il mancato deposito di tale richiesta, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3 “non determina l’improcedibilità del ricorso nell’ipotesi in cui, nonostante l’indisponibilità dell’anzidetto fascicolo, risultino certi i termini della controversia, sulla base degli atti di parte … e delle rispettive produzioni” (Corte di cassazione: Sezioni unite, 21 settembre 2006, n. 20504, e Sezioni unite 24 novembre 1994, n. 764);

nel caso di specie la sufficienza documentale del ricorso per cassazione dell’Agenzia è realizzata attraverso l’integrazione con il fascicolo d’ufficio richiesto e trasmesso ex art. 369 c.p.c., comma 3 come si vedrà qui di seguito; d’altra parte, la Fondazione non ha specificato quali altri eventuali documenti siano necessari per la risoluzione della controversia e non siano stati depositati dall’Agenzia;

d) che con il primo motivo d’impugnazione del ricorso, preannunciato dalla rubrica: “Nullità della sentenza per difetto di procura e di valida sottoscrizione dell’appello incidentale; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 3 e art. 18, comma 3; in relazione al D.Lgs. n 546 del 1992, art. 62 e art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”, si sostiene che la CTR avrebbe omesso di rilevare che l’appello incidentale della Fondazione, da essa accolto, sarebbe stato sottoscritto da un difensore – l’avv. Giancarto Zoppini – che non era munito di valido mandato e avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Infatti, mentre nell’intestazione dell’atto d’appello si dichiara che la Fondazione è “rappresentata e difesa dall’Avv. Dario Romagnoli … e dall’Avv. Giancarlo Zoppini, giusta delega a margine del ricorso introduttivo … dall’esame della richiamata delega, posta in realtà in calce (e non a margine) del ricorso introduttivo, risulta che la stessa inequivocabilmente era stata conferita, anche per la proposizione dell’appello, agli Avv.ti Prof. Giulio Tremonti … e Dario Romagnoli …, espressamente indicandosi gli stessi quali difensori; dunque, nessuna traccia si rinviene negli atti di causa di un mandato conferito all’Avv. Giancarlo Zoppini”. Ne deriverebbe che la sentenza impugnata dovrebbe essere “annullata con rinvio al precedente giudice per consentirgli di pronunciare sull’appello dell’Ufficio”;

e) che il motivo è fondato, perchè dall’esame dei documenti presenti nel fascicolo d’ufficio, ai quali la Corte può accedere per la natura processuale della questione sollevata, risulta che i fatti indicati puntualmente dalla ricorrente Agenzia sono veri;

f) che, pertanto, l’appello incidentale della Fondazione avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere esaminato l’appello principale dell’Ufficio, che la CTR “non ha potuto prendere in considerazione” per aver previamente accolto l’appello incidentale della controparte;

g) che la riconosciuta fondatezza del primo motivo di ricorso rende inutile esaminare il secondo motivo d’impugnazione, formulato subordinatamente al rigetto del motivo precedente e posto sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis e dell’art. 14 disp. gen.; violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi prospettati dalle parti; in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, e art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, cosicchè il secondo motivo resta assorbito;

h) che il ricorso dev’essere, quindi accolto e la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della CTR delle Marche, anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero, compensando le relative spese processuali, accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della CTR delle Marche, anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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