Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2823 del 06/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 1 Num. 2823 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

sul ricorso 26000/2012 proposto da:
Curatela del Fallimento C.C.D. Costruzioni Cugini Dolce, in persona
del curatore avv. Tulone Fabio, elettivamente domiciliata in Roma,
via Garigliano n. 11, presso lo studio dell’avvocato Maione Nicola,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Liguori
Giovanni, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro

Comune di Trabia, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, via Val di Lanzo n. 79, presso lo
studio dell’avvocato Iacono Quarantino Giuseppe, rappresentato e
difeso dall’avvocato Cordone Filippo, giusta procura a margine del
controricorso;

oieb.

Data pubblicazione: 06/02/2018

-controricorrente –

avverso la sentenza n. 168/2012 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 08/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale DE RENZIS LUISA che chiede che la Corte di
Cassazione respinga il ricorso con le conseguenze previste dalla
legge.

FATTO E DIRITTO

1.- Il fallimento C.C.D. – Costruzioni Cugini Dolce s.r.l. ricorre per
cassazione nei confronti del Comune di Trabia, svolgendo tre motivi
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data
8 febbraio 2012.
Confermando quanto stabilito dal Tribunale di Termini Imerese con la
pronuncia n. 596/2005 – salvo solo che per le spese, per intero ora
addossate al fallimento CCD per entrambi i gradi del giudizio svolto -,
la Corte territoriale ha respinto la richiesta da quest’ultimo formulata
per ottenere la condanna del Comune al pagamento dei lavori
effettuati dall’impresa in bonis in relazione all’arredo urbano del porto
di San Nicola l’Arena e alle connesse attrezzature a servizio della
nautica da diporto.
Nei confronti del ricorso resiste il Comune, che ha depositato apposito
controricorso.
2.- I motivi enunciati dal ricorso denunziano i vizi qui di seguito
richiamati.

24/10/2017 dal cons. ALDO ANGELO (est.);

Il primo motivo lamenta, in specie, «violazione e falsa applicazione
dell’art. 18 comma 2 legge n. 55/1990 in relazione all’art. 35 legge n.
109/1994 – Erronea interpretazione ed applicazione dell’at. 2558 cod.
civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.)».
Il secondo motivo assume, poi, «violazione e falsa applicazione ex

Il terzo motivo si duole, altresì, di «violazione art. 112 cod. proc. civ.
– Error in procedendo –

Omessa pronuncia sulla domanda di

arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ. (art. 360 n. 4 cod.
proc. civ.).
3.- Il primo motivo di ricorso fa riferimento ai passi della sentenza
impugnata in cui questa esclude che il fallimento CCD disponga di
azione contrattuale nei confronti del Comune per il pagamento dei
lavori che sono stati eseguiti. Si tratta, in particolare, dei seguenti
passi della motivazione.
Il contratto di appalto pubblico col Comune fu stipulato – constata la
Corte territoriale – dall’impresa individuale Giovanni Dolce, non già
dalla società poi fallita. Né può assumere al riguardo rilievo la
circostanza che, nel prosieguo del tempo, Giovanni Dolce conferì alla
costituenda s.r.l. la propria azienda individuale: la normativa vigente
dell’epoca esclude la stessa possibilità di una successione inter vivos
nel rapporto contrattuale di appalto pubblico. Secondo quanto
prescritto in particolare dalla norma dell’art. 18 legge n. 55/1990, che
comunque trova applicazione nella fattispecie: l’art. 38 della
successiva legge n. 109/1994 – si osserva – ha riservato il più
permissivo regime da essa introdotto ai soli contratti di appalto
pubblico stipulati dopo la sua entrata in vigore, mentre il contratto tra
Giovanni Dolce e il Comune si situa nel mese di ottobre ’92.
D’altra parte – prosegue ancora la Corte territoriale – nel concreto
nessun vantaggio potrebbe derivare al fallimento CCD dall’eventuale
applicazione della legge nuova: la successione nel rapporto

;Ok”r

art. 2559 cod. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.)».

contrattuale essendo consentita dall’art. 35 di tale legge solo nel
rispetto di una serie di «adempimenti formali, che nella specie non
furono eseguiti».
4.- A tali assunti il ricorrente oppone che «la fattispecie in esame è
disciplinata espressamente dall’art. 35 legge n. 109/1994»; che tale

ma solo degli oneri di comunicazione; che il Comune di Trabia non si
è opposto all’avvenuta cessione nel termine in cui avrebbe potuto
farlo; che successivamente lo stesso ha dato atto dell’avvenuta
successione nel contratto.
Oppone altresì che la lettura della normativa, che è stata compiuta
dalla Corte territoriale, «è chiaramente erronea perché limitata a una
interpretazione “letterale” della norma che ne svilisce il contenuto,
non potendosi “richiudere in un recinto” tutte le possibili ipotesi delle
singole fattispecie che possono verificarsi in conformità a prescrizioni
del diritto societario».
5.- Il motivo non può essere accolto.
In effetti, il testo della norma dell’art. 38, comma 1, della legge n.
109/1994 è formale nel prescrivere che «le disposizioni della presente
legge … si applicano ai contratti di appalto di lavori pubblici … a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa».
Il rilievo appare, in sé steso, dirimente.
La tesi sostenuta dal ricorrente si sostanzia, a ben vedere, nel
predicare un’applicazione retroattiva della legge n. 104/94, che
risulta recisamente smentita sin dallo specifico e puntuale tenore
testuale di questa.
6.- Il secondo motivo di ricorso si richiama alla norma dell’art. 2559
cod. civ., per rilevare in sostanza che «la sentenza impugnata ha
violato anche il disposto dell’art. 2559 cod. civ. L’eventuale
inopponibilità al Comune della cessione del contratto non può infatti

norma non pone nessun divieto di cessione del contratto di appalto,

produrre la estinzione del credito relativo all’azienda Dolce Giovanni
conferito nella CCD s.r.I.».
Il motivo non può essere accolto.
In effetti, lo stesso svolgimento di questo motivo suppone di per sé
superato lo scoglio normativo rappresentato dal combinato disposto

tuttavia non è, come si è appena visto (n. 5). D’altro canto, la nullità
della cessione di un contratto non è fenomeno per sua natura
destinato a produrre effetti estintivi del credito che il cedente vanta
nei confronti del ceduto (nella specie, il credito dell’appaltatore verso
il Comune): come del resto rileva lo stesso ricorrente nelle prime
battute espositive del terzo motivo (ricorso, p. 15).
7.-

Il terzo motivo di ricorso si richiama alla circostanza che il

fallimento CCD – tanto in primo, quanto in secondo grado – ha svolto
in via subordinata una espressa domanda di arricchimento senza
causa ex

art. 2041 cod. civ. nei confronti del Comune per i lavori

comunque eseguiti a suo favore. E lamenta che il giudice di appello secondo quanto, del resto, aveva fatto pure quello di primo grado ha omesso del tutto di pronunciarsi su tale domanda, così integrando
il vizio di cui al n. 4 dell’art. 360 cod. civ.
8.- Il motivo merita accoglimento, secondo i termini qui di seguito
illustrati.
In proposito va prima di tutto rilevato che è sicuro che il fallimento
CCD abbia riproposto in sede di appello la questione già avanzata in
primo grado e trascurata dall’esame del primo giudice (secondo
quanto riscontrabile in atti: cfr. sul punto Cass., 7 marzo 2016, n.
4388). La stessa pronuncia della Corte territoriale segnala la
circostanza, nel riportare le conclusioni formulate dalle parti.
Secondo l’orientamento di questa Corte, d’altro canto, «in caso di
omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su un punto
della domanda, l’appellante, ai fini della specificità del motivo di

/Cr

dell’art. 18 legge n. 55/1990 e 38 comma 1 legge 104/1999: il che

gravame, deve soltanto reiterare la richiesta non esaminata in prime
cure, stante l’assenza di qualsivoglia motivazione sulla quale costruire
la doglianza; tale soluzione, consentendo al giudice di appello di
decidere sulla domanda non considerata in primo grado, risponde
anche ad esigenze di economia e concentrazione processuale, posto

(per difetto di specificità), la parte conserverebbe la facoltà di
riproporre la domanda dichiarata inammissibile in un separato
giudizio» (Cass., n. 4388/2016, ivi pure ulteriori indicazioni a cui
adde Cass., 14 marzo 2017, n. 6529).
Ciò posto, l’assenza di una considerazione – esplicita e diretta – della
domanda in questione da parte della sentenza impugnata è riscontro
che attinge alla semplice constatazione.
Né d’altra parte potrebbe apprezzarsi l’eventualità che l’impugnata
sentenza contenga un riferimento implicito al tema introdotto dalla
domanda di arricchimento in via di collegamento con quello della
cessione del contratto di appalto, che essa ampiamente considera.
Ipotesi, quest’ultima, che sembra avanzata dal controricorso là dove,
proprio a riguardo del motivo di ricorso qui in esame, lo stesso
afferma che «il trasferimento dell’azienda dall’impresa individuale
Dolce Giovanni alla società CCD non ha determinato alcuna
successione nel contratto di appalto, con la conseguenza che il
ricorrente difetta di legittimatio ad causam».
Per sua propria natura, l’azione di ingiustificato arricchimento – in
quanto azione relativa a un’obbligazione di diretta ed esclusiva fonte
legale -, rimane del tutto estranea alla tematica contrattuale, come
pure alla portata, non meno che alla ratio, di un divieto di cessione
dei contratti di appalto pubblico. Ugualmente sicuri si manifestano,
per altro verso, l’appartenenza del credito, che nel concreto
eventualmente sussista in proposito, all’azienda a suo tempo

}*)

che, ove venisse invece dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione

conferita e la sua ricomprensione nell’ambito del trasferimento che ne
è venuto a seguire.
9. In conclusione, respinti il primo e il secondo motivo, va accolto il
terzo motivo di ricorso. In relazione a tale punto va quindi cassata la
sentenza impugnata e la controversia va rinviata alla Corte di Appello

del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte respinge il primo e il secondo motivo di ricorso; accoglie il
terzo motivo di ricorso. Con riferimento a tale aspetto cassa la
sentenza impugnata e rinvia la controversia relativa alla Corte di
Appello di Palermo che, in diversa composizione, giudicherà anche
sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dalla Prima Sezione

di Palermo che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA