Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2823 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 05/02/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 05/02/2021), n.2823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11627-2015 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRO

PANZINI 47, presso lo studio dell’avvocato MATTEO ANNIBALLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIERLUCIO NAPOLI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 15/10/2014

R.G.N. 2064/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/09/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

 

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. Il giudice del lavoro di Lecce con decreto del 15.10.14 ha omologato l’accertamento del requisito sanitario pari al 100% di invalidità con necessità di assistenza continua in favore del sig. F., con decorrenza dalla domanda amministrativa del 17.2.13, liquidando altresì le spese in favore dell’assistito in misura pari ad Euro 650, oltre IVA e CPA.

2. Avverso tale decreto ricorre l’assistito per un motivo, illustrato da memoria, cui resiste INPS con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. Con unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta, – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione di applicazione di norme di diritto in relazione al D.M. n. 55 del 2014, per avere il decreto impugnato liquidato spese del procedimento in favore dell’assistito in misura inferiore ai minimi previsti dalle tariffe professionali, computate in relazione al valore della controversia di cui al criterio ex art. 13 c.p.c., comma 2.

4. Occorre premettere che eventuali vizi della notificazione del ricorso sono stati sanati dalla costituzione del controricorrente.

5. Quanto alla questione sollevata nel motivo di ricorso, va ricordato che con sentenza n. 10455 del 21/5/2015, sopravvenuta al deposito del ricorso, questa Corte a sezioni unite ha precisato che ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1, per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (somma diversa – e notevolmente inferiore – rispetto a quella invocata dal ricorrente in ricorso).

6. Invero, considerata la prestazione richiesta nel caso di specie, il rateo mensile di indennità di accompagnamento nel 2014 era di Euro 504,07, per un valore complessivo rapportato ai 2 anni di Euro 12.097; ne deriva che l’importo di riferimento delle tariffe professionali è dato dalla tabella numero 9 del D.M. n. 55 del 2014, relativa ai procedimenti di istruzione preventiva, scaglione da Euro 5.002 a 26.000, considerandosi la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio e la fase istruttoria per un valore complessivo di Euro 2.225, al quale va applicata la riduzione del 70% ai sensi dell’art. 4 medesimo decreto. Sulla base degli indicati criteri, deriva un importo minimo e già ridotto di competenze professionali pari a Euro 667,50, sicchè la somma liquidata nell’impugnato decreto è inferiore, pur se di soli 17,50 Euro – ai minimi tariffari.

7. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata in parte qua in accoglimento del motivo, e, non essendo necessari altri accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con riliquidazione delle spese del giudizio di merito, come da dispositivo.

8. L’esiguità della differenza spettante al ricorrente, specie se rapportata alla pretesa contenuta nel ricorso, è tale da giustificare la compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in parte qua in relazione al motivo accolto, e ridetermina le spese del giudizio di merito in Euro 700, oltre IVA e CPA.

Spese del giudizio di legittimità compensate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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