Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28229 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 28229 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 10918-2010 proposto da:
OLIVERIO

GIANCARLO

(c.f.

LVRGCR54H19H703S),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CORSO
160, presso l’avvocato ALESSANDRINI RAFFAELLO,

Data pubblicazione: 18/12/2013

rappresentato e difeso da sè medesimo,

contro

2013
1884

ricorrente

FRANCIA

MARISA

(c. f.

FRNMRS44D66E136V),

elettivamente domiciliata in ROMA, Via EMANUELE
GIANTURCO 5, presso l’avvocato GRANITO DANILO,

1

rappresentata e difesa dall’avvocato BERTUZZI
PIETRO, giusta procura a margine del controricorso;
– controri corrente contro

BERTUZZI PIETRO;

avverso la sentenza n. 1247/2009 della CORTE
D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 02/12/2013 dal Consigliere
Dott. ANTONIO DIDONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

– intimato –

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Ritenuto in fatto e in diritto
1.- Il 3 aprile 2000 Oliverio Giancarlo ha acquistato da
Santini Silvio – coniuge separato di Francia Marisa – la
quota di un mezzo di un immobile assegnato, nel corso del

giudizio di separazione, alla predetta Francia Marisa,
comproprietaria per un mezzo e ha convenuto quest’ultima
dinanzi al Tribunale di Bologna chiedendone la condanna al
pagamento della somma mensile di lire 1.250.000 a far data
dal 3 aprile 2000 o in subordine dal 19 maggio 2000 e per
tutta la durata della detenzione esclusiva dell’immobile.
Il tribunale ha rigettato la domanda perché la convenuta
aveva titolo a godere dell’immobile in forza della
sentenza di separazione personale in data 8.10.1996 con la
quale l’abitazione familiare era stata a lei assegnata.
La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata
(depositata il 16.10.2009) ì ha confermato la decisione del
tribunale, salvo che per il capo relativo alle spese, non
essendo stata disposta la distrazione in favore del
difensore della convenuta.
La Corte di merito ha ritenuto irrilevante la mancata
trascrizione del provvedimento di assegnazione
dell’immobile, stante l’opponibilità per un novennio
all’attore, terzo acquirente, dell’assegnazione stessa.
3

Invero, pur volendo far decorrere i nove anni dal
,

provvedimento presidenziale di assegnazione, del
14.7.1993, il termine non era scaduto al momento della
notifica dell’atto di citazione, avvenuta il 4.12.2000. In

ogni caso, poiché l’acquisto del terzo era avvenuto in
epoca successiva alla sentenza di separazione, il decorso
dei nove anni andava computato dalla data di tale
pronuncia, costituendo questa l’atto di data certa
opponibile al terzo. Inoltre, la pretesa risarcitoria
difettava di prova, essendo le lettere di rivendica
dell’amministrazione della cosa comune risalenti al
15.5.2000 e al 12.9.2000, epoca in cui l’attore non
avrebbe potuto rivendicare il godimento dell’immobile per
non essere scaduto il novennio, mentre non emergeva la
prova di comportamenti della convenuta volti a limitare o
impedire o ostacolare la richiesta dell’attore.
1.1.- Contro la sentenza di appello l’Oliverio ha proposto
ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
Resiste con controricorso Francia Marisa, mentre non ha
svolto difese l’avv. Bertuzzi, intimato in quanto
difensore distrattario della convenuta.
Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. la controricorrente
ha depositato memoria.
.

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2.1.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente
denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt.
99 e 100 c.p.c. nonché vizio di motivazione. Deduce che,
sia che il decorso del termine di nove anni venga fatto

iniziare dal 14.7.1993, data dell’ordinanza presidenziale,
sia che venga fatto iniziare dall’8.10.1996, data della
sentenza di separazione, in ogni caso, al momento della
pronuncia in appello il termine era scaduto. Il decorso
del novennio costituisce condizione dell’azione ed è
sufficiente che sussista al momento della decisione.
2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 1. n.
74/1987 e 155 c.c., nel testo risultante dalla sentenza
della Corte cost. n. 454/1989. Deduce che il novennio
decorre dal provvedimento presidenziale di assegnazione e
non dalla sentenza di separazione, con scadenza, pertanto,
al 14.7.2002.
2.3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di
motivazione e violazione e/o falsa applicazione degli
artt. 2909 c.c., 112 c.p.c. e 1102 c.c. Lamenta che la
Corte di appello non abbia tenuto conto della sentenza
27.1.2004 di divorzio dei coniugi Santini-Francia che
nulla aveva disposto in ordine all’assegnazione della casa
familiare. La sentenza è stata prodotta in grado di
5

r

appello ma la corte di merito non ne ha tenuto conto
mentre avrebbe dovuto applicare il principio per il quale
«con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del
matrimonio viene meno lo stato di separazione dei coniugi

e, con esso, la regolamentazione dei rapporti tra i
medesimi, anche per quanto riguarda l’eventuale
assegnazione della casa familiare ad uno di loro;
pertanto, il coniuge assegnatario della casa coniugale in
sede di separazione che sia anche comproprietario
dell’immobile, qualora la sentenza di divorzio non ne
preveda l’assegnazione, non ha più diritto all’utilizzo
esclusivo del bene>> (Sez. 1, n. 9689/2000).
2.4.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia vizio di
motivazione e deduce che, alla luce della documentazione
prodotta in appello, la corte di merito avrebbe dovuto
rilevare che la convenuta sin dal 1998 non conviveva più
con i figli maggiorenni non autosufficienti ed era venuto
meno il presupposto dell’assegnazione della casa
familiare.
2.5.- Con il quinto motivo il ricorrente denuncia
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e
167 c.p.c. nonché vizio di motivazione lamentando che la
corte di merito abbia ritenuto sfornita di prova la
richiesta risarcitoria senza tenere conto della non

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contestata permanenza della convenuta nel possesso
esclusivo dell’immobile.
2.6.- Il sesto motivo concerne le spese e la statuizione
in ordine alla distrazione che non poteva essere

richiesta, con l’appello incidentale accolto, dalla
convenuta, trattandosi di capo relativo al difensore
antistatario.
3.- La controricorrente ha prodotto copia dell’atto del
13.4.2001 di vendita della propria quota.
3.1.- Il primo motivo e il secondo motivo sono fondati.
Ai sensi dell’art. 6, comma 6, della legge 1 dicembre
1970, n. 898 (nel testo sostituito dall’art. 11 della
legge 6 marzo 1987, n. 74), applicabile anche in tema di
separazione personale, il provvedimento giudiziale di
assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario,
avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché
non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per
nove anni dalla data dell’assegnazione, ovvero – ma solo
ove il titolo sia stato in precedenza trascritto – anche
oltre i nove anni. (Sez. U, Sentenza n. 11096 del
26/07/2002).
Come ha già rilevato questa Corte (Sez. 1, n. 4719/2006)
il provvedimento opponibile, nei suddetti termini, al
.

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terzo acquirente dell’immobile non è soltanto la sentenza
che definisce il giudizio di separazione o di divorzio, ma
anche quello provvisorio (anch’esso comunque
trascrivibile), pronunziato dal presidente del tribunale

art. 4, comma 8, e successive modifiche. Si legge,
infatti, nella motivazione della richiamata sentenza S.U.
n. 11096/2002, che “l’esigenza di assicurare l’effettività
del godimento dell’assegnatario… ha chiaramente
indirizzato la scelta legislativa… accordando al coniuge
assegnatario un titolo legittimante comunque opponibile al
terzo successivo acquirente, senza soluzione di continuità
dal momento dell’emissione del provvedimento, così da
porlo al riparo da iniziative dell’altro coniuge
proprietario idonee a frustrare anche immediatamente la
statuizione del giudice”: scelta legislativa che, invece,
sarebbe facilmente eludibile se il provvedimento
presidenziale provvisorio di assegnazione della casa
coniugale non fosse opponibile e trascrivibile.
Questa affermazione comporta che l’assegnazione della
casa coniugale alla resistente, disposta dal presidente
del tribunale in data 14.7.1993 (poi confermata con
sentenza 8.10.1996), era opponibile al terzo acquirente,
tenuto al rispetto dell’assegnazione per la durata di nove

ai sensi dell’articolo 708 c.p.c. e L. n. 898 del 1970,

anni dal provvedimento presidenziale, ossia fino al
14.7.2002.
La condizione dell’azione, dunque, era sopravvenuta nel
corso del giudizio di primo grado.

3.2.- Esula, invece, dai limiti propri di questo giudizio
centrato sulle questioni di opponibilità al terzo

acquirente del provvedimento di assegnazione della casa
coniugale e di durata dell’assegnazione opponibile

l’accertamento relativo all’esistenza, nel caso concreto,
dei presupposti legali indispensabili per l’emissione del
provvedimento stesso: accertamento esperibile soltanto dal
giudice della separazione dei coniugi o del divorzio, nel
corso del relativo giudizio.
Né rileva la cessione da parte della convenuta della
propria quota e, tantomeno, rileva la dedotta pronuncia di
inefficacia ex art. 2901 c.c. della cessione della quota
all’attore per effetto di azione revocatoria promossa
dalla convenuta medesima, stante la funzione limitata di
quella azione (essendo l’atto di disposizione dichiarato
inefficace soltanto per consentire al creditore di
promuovere l’azione esecutiva) e non risultando la copia
della sentenza prodotta (con la memoria ex art. 378

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c.p.c.) munita dell’attestazione dell’avvenuto passaggio
in giudicato.
3.3.- Il terzo e il quarto motivo sono assorbiti
dall’accoglimento dei primi due mentre è fondato il quinto

della sentenza impugnata e a fronte della mancata
contestazione dell’affermazione del ricorrente circa il
possesso esclusivo dell’immobile da parte della convenuta.
3.4.- Infine, è fondato anche il sesto motivo perché la
parte costituitasi con difensore munito di procura, non è
legittimata ad impugnare la sentenza che abbia rigettato
ovvero omesso di esaminare l’istanza di distrazione delle
spese e degli onorari formulata dal difensore (che è al
riguardo l’unico legittimato all’impugnazione) (Sez. 2, n.
9097/2000), talché la Corte di merito avrebbe dovuto
dichiarare

inammissibile

il

motivo

dell’appello

incidentale relativo alla mancata distràEone.
4.- La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione
ai motivi accolti con rinvio per nuovo esame e per le
spese alla Corte di appello di Bologna in diversa
composizione.
P.Q.M.

motivo alla luce della motivazione del tutto inadeguata

La Corte accoglie il primo, il secondo, il quinto e il
sesto motivo del ricorso, dichiara assorbite le rimanenti
censure; cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi
accolti e rinvia per nuovo esame e per il regolamento

composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2
dicembre 2013

delle spese alla Corte di appello di Bologna in diversa

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