Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28229 del 04/11/2019

Cassazione civile sez. III, 04/11/2019, (ud. 02/10/2019, dep. 04/11/2019), n.28229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21413/2017 proposto da:

C&S ASSOCIATI SNC DI C.P. & C IN LIQUIDAZIONE,

in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliata in ROMA, V. CRESCENZIO 2, presso lo studio

dell’avvocato EZIO BONANNI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CO.SI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI CONDOTTI 9,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PICOZZI, rappresentata e

difesa dagli avvocati KATIA BIASIOLO, MAURIZIO CAMILLO BORRA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2810/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/10/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine il

rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MARCIANO MONICA per delega;

udito l’Avvocato MORIGI ENRICO per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida notificato l’11 agosto 2010 Co.Si. conveniva davanti al Tribunale di Vicenza C & S Associati s.n.c. di C.P. & C. per la convalida al 31 agosto 2008 di un immobile locato ad uso non abitativo, esponendo, tra l’altro, che a tale data non era stato rinnovato il contratto e la conduttrice non pagava il canone dal 2006, per cui con raccomandata del 18 settembre 2008 essa locatrice aveva intimato il rilascio; il 10 ottobre 2008 aveva pure ottenuto decreto ingiuntivo dallo stesso Tribunale per pagamento di canoni, cui la conduttrice non si era opposta, comunque non pagando. In subordine alla convalida Co.Si. chiedeva fosse dichiarata la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento di controparte.

Controparte si opponeva, adducendo fra l’altro che aveva continuato a occupare l’immobile dopo la scadenza del periodo locatizio in base ad accordi con controparte diretti alla stipulazione di un nuovo contratto, che la locatrice aveva impedito il rilascio illecitamente apponendo catene con lucchetto agli accessi dell’immobile e che era stata inadempiente agli obblighi di manutenzione. Chiedeva pertanto, quali domande riconvenzionali, che il contratto fosse dichiarato risolto per inadempimento della locatrice e che questa fosse condannata al risarcimento dei danni, nonchè fosse ridotto il canone con conseguente restituzione dell’eccedenza percepita dalla locatrice.

Mutato il rito, la causa sfociava nella sentenza del 30 ottobre 2014, con cui il Tribunale dichiarava l’avvenuta risoluzione del contratto alla scadenza del 31 agosto 2008, condannava la locatrice a risarcire danni a controparte nella misura di Euro 15.000, rideterminava l’adeguamento Istat sui canoni versati condannando la locatrice a corrispondere Euro 7359,16 e infine condannava la locatrice a rifondere a controparte due terzi delle spese, l’altro terzo compensando.

C & S presentava appello, cui resisteva controparte. Con sentenza del 9 febbraio 2017 la Corte d’appello di Venezia lo rigettava, disattendendo le domande riconvenzionali della conduttrice che il Tribunale aveva ritenuto inammissibili.

In particolare, quanto alla domanda riconvenzionale di risoluzione della locazione per inadempimento della locatrice derivante da vizi della cosa locata, la corte territoriale reputava che non avessero raggiunto un livello apprezzabile; e quanto alla domanda di riduzione del canone per la presenza dei vizi nell’immobile, la corte la riteneva inammissibile, seppure per un motivo diverso rispetto al primo giudice. Riguardo poi la domanda risarcitoria della conduttrice nei confronti della locatrice per danni da allagamento dei locali, in ordine alla quale il primo giudice aveva ritenuto la responsabilità al 50% di ciascuna delle parti conseguentemente condannando la locatrice a risarcire i danni nella misura del 50%, la corte territoriale riteneva che non erano state fornite prove dei danni tranne per un evento del 19 giugno 2009 e che le prove chieste dall’appellante erano generiche e ininfluenti. Inoltre l’appellante non avrebbe censurato la paritaria responsabilità per le infiltrazioni ritenuta dal Tribunale: da ciò sarebbe derivata la correttezza della liquidazione risarcitoria del primo giudice. La corte infine stimava inammissibile per difetto di specificità un ulteriore motivo d’appello relativo a una diversa determinazione del canone legale, che sarebbe stato comunque già accolto in primo grado, e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado a controparte.

2. Ha presentato ricorso C & S Associati s.n.c. di C.P. & C. in liquidazione; si è difesa con controricorso Co.Si.. La ricorrente ha poi depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è articolato in sette motivi.

3.1 I primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti controversi e decisivi.

Richiamato “l’integrale contenuto di tutti gli atti processuali”, dei documenti nei fascicoli di merito e di ulteriori documenti e atti, e richiamato altresì in particolare “il doc. n. 6”, inteso “riscritto a tutti i mezzi di impugnazione, che comprova come non ci sia stata contestazione specifica su quanto dedotto dalla odierna ricorrente (fatti storici)”, si adduce che “nella sentenza d’appello si sorvola completamente sulla disamina in ordine agli accordi incompatibili con l’esercizio di intimazione di sfratto”, nonostante nella comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale l’attuale ricorrente abbia “dedotto fatti storici non contestati specificamente dalla controparte (si veda doc. 6)”. Si riporta un passo delratto di costituzione” e si lamenta che il giudice d’appello abbia ritenuto carente la prova “su un accordo intervenuto tra le parti in vista ed in funzione della stipulazione di un nuovo contratto”, così incorrendo in “un difetto di pronuncia, ovvero una incongruità della motivazione in riferimento alle norme di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4 e/o art. 360 c.p.c., n. 5”.

Si richiamano motivi d’appello per affermare che in relazione ad essi “l’appellante aveva in effetti esposto, tra l’altro, di aver dedotto nel primo grado di giudizio fatti rilevanti, da ritenersi provati” perchè non contestati o documentalmente dimostrati; si argomenta al riguardo con stralci dell’atto d’appello.

3.2 Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. e/o art. 416 c.p.c.”.

Richiamati “integralmente il primo mezzo di impugnazione, e tutti gli atti” già specificati, si sostiene che la corte territoriale non avrebbe tenuto conto “dei motivi di appello nella loro integralità e/o delle prove poste a sostegno delle domande per le quali si chiedeva l’accoglimento con l’atto d’appello e dei fatti storici non oggetto di specifica contestazione” di controparte, per cui “la sentenza d’appello risulta viziata per carenza di motivazione e/o carenza di pronuncia, in relazione a fatti specifici dedotti in primo grado, oggetto di discussione tra le parti, sia in primo grado che in appello”. Tra questi “il punto chiave relativo agli accordi” perchè, terminato il contratto di locazione, l’attuale ricorrente rimanesse nell’immobile in vista di nuovo contratto, da cui sarebbe derivato che controparte “non avesse un titolo per poter spiccare uno sfratto per finita locazione, o meglio ancora che non avesse interesse ad agire… ovvero legittimazione per poter agire con lo sfratto per finita locazione” mancando il “presupposto fondamentale, costituito dalla sussistenza della lite, ovvero dalla lesione del diritto della locatrice”. E infatti sarebbe stata chiesta “la cessata materia del contendere”. Anche in questo motivo si riportano passi dell’atto d’appello, si richiamano motivi dell’atto d’appello e poi si afferma che l’atto d’appello “si intende integralmente e totalmente riportato”, ancora argomentando, in seguito, sui motivi d’appello. Si adduce che con l’atto d’appello l’attuale ricorrente aveva lamentato che il primo giudice non avesse tenuto conto delle prove, e che la corte territoriale, pur avendo “apprezzato la decisività dell’assunto dell’appellante” attinente un accordo tra le parti “in vista ed in funzione di un nuovo contratto”, non ne avrebbe tratto le conclusioni, ovvero non si sarebbe pronunciata sui motivi di appello. Sussisterebbe pure difetto di motivazione rilevante ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “in relazione all’assenza di considerazione dei fatti storici che l’appellante aveva dedotto”, non contestati o “comprovati documentalmente”. Richiamato il contenuto integrale della sentenza d’appello “in riferimento alle violazioni ex artt. 115,116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, che rilevano ex art. 360 c.p.c., n. 5”, si sostiene poi che il secondo motivo d’appello concerne materiale probatorio “per il quale non si è disamina”, e ancora si ribadisce che “gli atti e documenti e i fatti non contestati” dimostrerebbero che la protrazione dell’occupazione dell’immobile derivava da un’ulteriore accordo.

3.3 Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115,116 e 132 c.p.c..

Si richiama “l’integrale contenuto” dei due precedenti motivi, per affermare poi che entrambi i giudici di merito “non hanno fatto uso nè applicato la regola probatoria e di giudizio” di cui all’art. 115 c.p.c., comma 1. Tutti i fatti addotti nelle difese dell’odierna ricorrente “dovevano essere ritenuti pacifici”, e ciò sarebbe stato fatto valere con l’atto d’appello. Inoltre vi sarebbe violazione dell’art. 116 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2697 c.c.; e si ribadisce che i fatti erano pacifici, per sostenere che non necessitavano di dimostrazione. La corte territoriale si sarebbe discostata, senza peraltro motivarlo, dalla giurisprudenza di legittimità. Si insiste poi, ancora, sugli accordi che sarebbero stati stipulati, riportando ulteriore stralcio dell’atto d’appello e di nuovo riferendosi a motivi d’appello, infine continuando ad argomentare sulla pacificità o sulla prova documentale di cui godrebbero i fatti, con particolare riguardo all’accordo successivo dopo la scadenza del contratto locatizio.

3.4 Il quarto motivo è rubricato come violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1 (sic), n. 4, travisamento degli atti, motivazione apparente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 2697 c.c., in combinato disposto con gli artt. 115 e 116 c.p.c., ancora in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “per omesso rilievo della eccezione di “non contestazione”, ai fini probatori, di fatti specifici dedotti in primo grado dalla resistente, in base ai quali le parti avrebbero concluso accordi incompatibili con l’esercizio dell’intimazione di sfratto per finita locazione”, nonchè, infine, violazione dell’art. 112 c.p.c., sempre in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Anche questo motivo si avvia mediante il richiamo dell’integrale contenuto dei precedenti motivi “unitamente ai documenti, da considerarsi qui integralmente riscritti”.

Si adduce che “il difetto di pronuncia, e le ulteriori censure, e tutto quanto oggetto dei motivi di appello da parte della società, non sono stati oggetto di disamina e pronuncia” da parte della corte territoriale, “e pertanto vi è anche nullità della sentenza di secondo grado”: sarebbe stato quindi violato l’art. 112 c.p.c., per cui “vi è un difetto di pronuncia, e soprattutto una nullità che rileva in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, in riferimento all’art. 111 Cost.”. Ancora si ribadisce che i fatti sostenuti dall’attuale ricorrente sarebbero stati documentalmente dimostrati o non contestati.

3.5 Il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per “essere stato erroneamente presupposto” che l’appello non avesse censurato la sentenza quanto alla riconducibilità delle infiltrazioni alla paritaria responsabilità delle parti; denuncia pure violazione degli artt. 115,116 e 132 c.p.c.; denuncia infine, sempre in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, omesso esame di fatti discussi e decisivi.

Ancora si richiama “l’integrale contenuto” dei precedenti motivi “unitamente ai documenti, da considerarsi qui integralmente riscritti”, aggiungendo che si insiste “nel richiamare tutto quanto già evidenziato in ordine all’obbligo di integrale pronuncia”, in riferimento pure alla violazione degli artt. 112 c.p.c., artt. 24,111 Cost. e art. 6 Cedu, censurando una frase della sentenza impugnata e un inciso, il tutto tratto da pagina 14 della motivazione della sentenza stessa. Vengono invocati poi il quinto e il sesto motivo d’appello per concludere che lo scrutinio della doglianza d’appello relativa alla riconducibilità delle infiltrazioni alla pari responsabilità delle parti “poteva dunque essere effettuato”, mentre la corte territoriale avrebbe omesso di rilevare da dove provenivano le infiltrazioni – ovvero da parti comuni dell’edificio, circostanza la cui decisività non avrebbe considerato.

3.6 Il sesto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 1575 c.c. e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c..

Ancora si richiama “l’integrale contenuto” di tutti i motivi precedenti, “unitamente ai documenti, da considerarsi qui integralmente riscritti”.

Si adduce la nullità della sentenza per il difetto di pronuncia e l’omesso esame dei motivi d’appello; inoltre “in riferimento alla ricostruzione dei fatti, di cui alla sentenza d’appello, si palesa l’inadempimento esclusivo e grave” di controparte “e l’assenza di qualsiasi concorso di colpa” della attuale ricorrente. Segue ancora il “richiamare integralmente tutti gli atti di causa, la premessa e i mezzi d’impugnazione da 1 a 5 del presente ricorso”, ribadendo il contenuto della rubrica e sostenendo poi che vi sarebbe “falsa violazione” (sic) dell’art. 1227 c.c., “perchè non vi è un concorso di colpa, nè un aggravamento del danno da parte dell’odierna ricorrente, per quanto emerge peraltro dalla ricostruzione dei fatti da parte della Corte di Appello.” Si argomenta inoltre pure in ordine alla violazione dell’art. 1575 c.c., per desumere poi “la fondatezza della domanda riconvenzionale” risarcitoria, “anche con riferimento alla presenza di materiali di amianto”, aggiungendo che il legale rappresentante della società ricorrente si sarebbe ammalato di cancro.

3.7 Il settimo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4.

Il motivo ancora comincia con il richiamare “l’integrale contenuto” di tutti i motivi precedenti “unitamente ai documenti, da considerarsi qui integralmente riscritti”, invocando in particolare “quello sub 4 del presente ricorso” (il ricorso si conclude con un elenco di “atti” in cui il n. 4 è il ricorso in appello con istanza sospensiva), di cui si dichiara di evitare l’integrale “riscrittura”. Dopodichè il motivo si dispiega in quattro righe: “… questa difesa fa valere lo stesso vizio che sopra è stato posto sub specie nullitatis, anche ex art. 360 c.p.c., n. 3. Si insiste dunque affinchè la sentenza sia cassata per la motivazione perplessa e incerta anche ex art. 360 c.p.c., n. 3, oltre che per tutti gli altri profili già fatti valere”.

4.1 L’ampia sintesi fornita del contenuto del ricorso rivela ictu oculi come questo si dimostri palesemente inammissibile, perchè nella sua conformazione contrasta i principi di autosufficienza e di specificità.

Non consentendo, infatti, al ricorso di essere autosufficiente, bensì in sostanza chiedendo al giudice di legittimità di esaminare tutti gli atti, oltre alla documentazione in essi citata, dopo avere fatto “assemblaggio” della sentenza di primo grado (ricorso, pagine 11-16), si dichiara che “l’atto di appello si allega e si intende qui riscritto” (pagina 16), nulla si indica sul contenuto della comparsa d’appello di controparte, si riportano le conclusioni della sentenza d’appello di entrambe le parti e poi si effettua un ulteriore “assemblaggio” (pagine 21-25) del contenuto della sentenza impugnata.

Ma soprattutto, dopo avere preannunciato le rubriche dei sette motivi, si indicano come documenti su cui i motivi si fonderebbero (ricorso, pagine 26-29) tutto quanto prodotto, per quel che può intendersi, nel primo grado e nel secondo, fondandosi quindi anche su tutti i precedenti atti difensivi (inoltre, in violazione dell’art. 372 c.p.c., si “producono” ulteriori atti e documenti).

E infine, giungendo alla più evidente delle specie di inammissibilità in cui qui si incorre, si introduce il primo motivo affermando che si “richiama l’integrale contenuto di tutti gli atti processuali, già indicati a fondamento del presente ricorso” aggiungendo pure “in ogni caso sui documenti di cui al fascicolo di parte di primo e di secondo grado” e i “seguenti ulteriori atti” (pagina 29-30); parimenti, l’illustrazione del secondo motivo si avvia con il richiamare “integralmente il primo mezzo di impugnazione, e tutti gli atti, già specificati” in esso “e l’esposizione sommaria dei fatti della causa” (pagina 35); e ancora, l’inizio del terzo motivo “richiama l’integrale contenuto dei mezzi di impugnazione sub 1 e 2 del presente ricorso per cassazione, unitamente ai documenti ivi già richiamati” (pagina 42); e pure l’incipit del quarto motivo “richiama l’integrale contenuto dei mezzi di impugnazione sub 1, 2 e 3 del presente ricorso per cassazione, unitamente ai documenti, da considerarsi qui integralmente riscritti” (pagina 49); e l’incipit del quinto motivo a sua volta “richiama l’integrale contenuto dei mezzi di impugnazione sub 1, 2, 3 e 4 del presente ricorso per cassazione, unitamente ai documenti, da considerarsi qui integralmente riscritti” (pagina 51); il sesto motivo a sua volta “richiama l’integrale contenuto dei mezzi di impugnazione sub 1, 2, 3, 4 e 5 del presente ricorso per cassazione, unitamente ai documenti, da considerarsi qui integralmente riscritti” (pagina 54); e ancora il settimo “richiama l’integrale contenuto dei mezzi di impugnazione da sub 1 a sub 6 del presente ricorso per cassazione, unitamente ai documenti, da considerarsi qui integralmente riscritti”, aggiungendo un particolare riferimento a “quello sub 4”.

E’ del tutto evidente, allora, che, conformati in questo modo i motivi, il loro contenuto diventa eterogeneo, condividendo ogni motivo il contenuto di tutti i motivi precedenti, e tutti i motivi riferendosi altresì a tutti gli atti e i documenti che, come si è visto nella premessa, corrispondono a tutti quelli rispettivamente già formati e già prodotti nei due gradi di merito (a parte i documenti inammissibili ex art. 372 c.p.c.). La specificità non sussiste minimamente; al contrario, viene a crearsi un crescendo per cui, man mano che si aggiungono, i motivi diventano sempre più estesi, riproducendo tutto quello che sarebbe stato già addotto in precedenza. E sia qualunque argomento, sia qualunque documento sarebbero da considerare in relazione al motivo finale, laddove in precedenza tutti i documenti e gli atti comunque sarebbero, nel loro integrale contenuto, già stati posti a sostegno di ogni motivo.

Il risultato, a ben guardare, è che dovrebbe essere il giudice di legittimità a “distillare”, circoscrivere ed estrarre dagli atti e dai documenti gli elementi pertinenti ad ogni censura, e quindi, in ultima analisi, a plasmare e costruire le censure stesse del ricorso.

4.2 Ad abundantiam, questa confusa osmosi viene confermata dal fatto che tutti i primi quattro motivi condividono una sostanza fattuale sulla sussistenza di accordi tra le parti che avrebbero reso legittima l’occupazione dell’immobile anche dopo la scadenza del contratto di locazione (questione sempre riproposta a livello appunto fattuale, pur mutando le norme utilizzate come schermo di tale reale sostanza).

Si aggiunge che il quinto motivo lamenta che la sentenza impugnata sarebbe erronea nell’affermare che quella di primo grado non sarebbe stata censurata dall’attuale ricorrente “quanto alla riconducibilità delle infiltrazioni alla paritaria responsabilità di entrambi i contraenti”, laddove la censura sussisterebbe (si veda ricorso, pagine 52ss.). A parte quanto già rilevato, questa doglianza sarebbe stata semmai da proporre ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, per cui in questa sede sarebbe comunque inammissibile.

Il sesto motivo è puramente fattuale (e a quanto già sopra riportato aggiunge un “richiamare integralmente tutti gli atti di causa”) e chiede direttamente al giudice di legittimità di accertare, sulla base della motivazione resa dal giudice d’appello, una verità fattuale inversa rispetto a quella per cui ha optato la corte territoriale (pagine 54-55 del ricorso: “la lettura della sentenza… e la motivazione (sic) fanno emergere l’assenza di qualsiasi concorso di colpa o l’aggravamento del danno da parte della società… Non si intende qui naturalmente chiedere un’alternativa ricostruzione dei fatti o valutazione probatoria nel merito, poichè i fatti, sul punto, sono quelli che risultano dalla sentenza della Corte di Appello…”).

Infine il settimo motivo patisce una inammissibilità ancora più spiccata: all’incipit già sopra riprodotto fa seguito soltanto l’affermazione: “questa difesa fa valere lo stesso vizio che sopra è stato posto sub specie nullitatis, anche ex art. 360 c.p.c., n. 3”. L’assoluta incomprensibilità è evidente.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 2100, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

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