Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28227 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 28227 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

SENTENZA

sul ricorso 30816-2011 proposto da:
PENNATI

SERGIO

(C.F.

PNNSRG58E09I625B),

nella

qualità di amministratore della fallita IL GUADO
S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAllA

Data pubblicazione: 18/12/2013

COLA DI RIENZO 69, presso l’avvocato FIORENTINO
GUIDO, rappresentato e difeso dall’avvocato
2013

ANGELICO LUIGI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

1778

contro

ARIENTI

MARISTELLA

(C.F.

RNTMST53C59D286A),

o
1

domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato D’AMBROGIO
LUCA, giusta procura a margine del controricorso;
controri corrente –

FALLIMENTO IL GUADO S.R.L.;
– intimato –

avverso la sentenza n. 2694/2011 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 07/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 20/11/2013 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato CAPO
VINCENZO, con delega avv. D’AMBROGIO, che si
riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

contro

2

Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 22/97/10/2011, ha respinto il reclamo proposto da Il Guado
s.r.l. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento
della società dell’11/3/2011.

Quanto al primo motivo di reclamo, col quale la società
faceva valere la carenza di legittimazione attiva della
creditrice istante, Arienti Maristella, la Corte ha
rilevato che l’allegata stipulazione di preliminare di
vendita immobiliare con la reclamante, in forza del quale
la società sarebbe stata creditrice e non debitrice
dell’Arienti, era stata contestata e non provata, non
essendo stato prodotto neanche nel giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo il contratto preliminare in tesi
stipulato, e che necessita di atto scritto ad
substantiam.
La Corte ha ritenuto altresì lo stato di insolvenza, alla
stregua dei molteplici elementi emersi in sede
prefallimentare, atteso che, pur non risultando uno
squilibrio tra le poste attive e passive nei bilanci
prodotti, risultava l’incapacità non transitoria della
società a far fronte alle obbligazioni assunte, atteso che
la stessa era rimasta sostanzialmente inattiva e comunque
prossima alla cessazione, priva di mobili ed immobili, che
l’attivo costituito solo dai crediti scaduti, non di
facile realizzo, ed era stata già destinataria, a seguito
3

della revoca degli affidamenti da parte di istituti di
credito, di decreti ingiuntivi di importi considerevoli;
la parte inoltre non era stata in grado di depositare
fideiussione bancaria nel termine fissato dal Tribunale, a
garanzia dell’importo indicato nell’istanza di fallimento,

limitandosi a produrre libretto bancario con la somma di
euro 20.000,00, così dimostrando di non godere di alcun
credito, e di non potere far fronte ai debiti se non con
l’aiuto di terzi, i soci, che invero non si era
concretizzato.
Avverso detta pronuncia ricorre la società, sulla base di
tre motivi.
Si difende con controricorso l’Arienti.
Il Fallimento non ha depositato difese.
Motivi della decisione
o

1.1.- Col primo mezzo, la società denuncia il vizio di
violazione e falsa applicazione dell’art.6 1.f., nonché di
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
1.2.- Col secondo mezzo, la parte denuncia la violazione
degli artt. 1, 15 e 5 1.f. e si duole della motivazione
contraddittoria ed insufficiente, in relazione al ritenuto
stato di insolvenza.
1.3.- Col terzo motivo, la parte denuncia la nullità della
sentenza o del procedimento per violazione dell’art.191
c.p.c., per non avere la Corte d’appello ammesso la
C.T.U..
4

2.1.- Il ricorso è inammissibile, per essere stato
proposto tardivamente,dopo la scadenza del termine
perentorio di giorni trenta dalla notificazione, come
previsto dall’art.18 1.f., ai commi 13 e 14.
Ed infatti, risulta che la notificazione della sentenza

sentenza con relata di notifica, depositata dalla
controricorrente) e che il ricorso per cassazione è stato
portato agli Ufficiali Giudiziari per la notifica il 14
dicembre 2011 (vedi la dicitura ” Data Ric. 14/12/2011″,
apposta prima della relata di notifica, in calce al
ricorso), quando era già decorso il termine perentorio del
20 novembre 2011.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la
ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro
5000,00 per compenso, oltre euro 200,00 per esborsi; oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 20 novembre 2013

Il Consigliere est.

della Corte d’appello è avvenuta il 21 ottobre 2011(vedi

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