Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28227 del 04/11/2019

Cassazione civile sez. III, 04/11/2019, (ud. 20/09/2019, dep. 04/11/2019), n.28227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28101/2016 proposto da:

B.P., V.J., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ALBENGA 45, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO COLINI,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA MANTOVANI;

– ricorrenti –

contro

D.L., DE.ST., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA LUIGI CAPUANA 207, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO

BACCI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROLAND

RIZ, CLAUDIO CONSOLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 234/2016 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 22/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/09/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

V.J. e B.P. hanno proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, nei confronti di De.St. e D.L. e avverso la sentenza n. 234/16 della Corte di appello di Trento, pubblicata in data 22 settembre 2016, di rigetto dell’appello proposto da De.St. e D.L. in De. avverso la sentenza parziale n. 148/2015 del Tribunale di Trento, resa in data 11 febbraio 2015;

De.St. e D.L. in De. hanno resistito con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

è stata depositata presso questa Corte “dichiarazione di rinuncia ex art. 390 c.p.c.”, con la quale il difensore dei ricorrenti, avv. Andrea Mantovani, munito di apposito mandato speciale a margine del ricorso, ha dichiarato “di rinunciare con riguardo alla posizione di V.J. e B.P. agli atti del giudizio sub R.G. 28101/16 davanti alla Corte di Cassazione, a spese compensate” e contestualmente il difensore dei controricorrenti, avv. Roland Riz, in forza dei poteri attribuitigli dalla procura ad litem a margine del controricorso quanto a D.L. in De. e dalla procura speciale alle liti datata 19 dicembre 2016, per notaio Dott. D.N. di (OMISSIS), quanto a De.St., ha dichiarato di accettare tale rinunzia, a spese compensate;

ritenuto che:

va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia;

stante l’adesione dei controricorrenti (e per essi del loro difensore), come sopra evidenziato alla predetta rinuncia, non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità;

pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui i ricorrenti non sono tenuti a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il proposto ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il presente giudizio di cassazione per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA