Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28226 del 18/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 28226 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 3049-2007 proposto da:
FERRARI ROCCO (C.F. FRRRCC40L25B180W), BALDASSARRE
ANTONIO (C.F. BLDNTN33S02B180R), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 6, presso

Data pubblicazione: 18/12/2013

l’avvocato PACIFICO MASSIMILIANO, rappresentati e
difesi dall’avvocato FARINA VINCENZO, giusta procura
2013

a margine del ricorso;
– ricorrenti –

1767

contro

q

MPS

GESTIONE

CREDITI

BANCA

S.P.A.

(C.F.

1

92034880523), non in proprio ma in nome e per conto
della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO
MORDINI 14, presso l’avvocato ABATI MANLIO,

TOMMASO, giusta procura speciale per Notaio dott.
CESARE FRANCO di LECCE – Rep.n. 14499 del 19.2.2007;
– controrícorrente contro

GUERRA BRUNO;

avverso la sentenza n.

intimato

435/2006 della CORTE

D’APPELLO di LECCE, depositata il 13/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE;
udito, per il controricorrente M.P.S., l’Avvocato F.
BORRELLO, con delega, che ha chiesto il rigetto del

rappresentato e difeso dall’avvocato MARRAZZA

ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

Svolgimento del processo

%

La Corte di appello di Lecce, con sentenza 13 giugno 2006,
ha condannato i sig.ri Ferrari Rocco, Baldassarre Antonio e
Guerra Bruno a corrispondere, in solido, alla MPS Gestione
Crediti Banca spa l’importo di

e

353.209,58, oltre

interessi, nella qualità di fideiussori della società Stefy
srl, debitrice per scoperto di conto corrente, riformando
l’impugnata sentenza del Tribunale di Brindisi del 14
settembre 2004 che aveva dichiarato nullo il decreto
ingiuntivo emesso il 26 agosto 1993, su ricorso dell’allora
Banca del Credito Salentino, per invalidità della procura
ad litem,

stante la mancata indicazione del soggetto

legittimato alla rappresentanza processuale dell’istituto
bancario e l’illeggibilità della firma apposta in calce ad
essa.
Avverso questa sentenza i sig.ri Ferrari e Baldassarre
propongono ricorso per cassazione a mezzo di quattro
motivi, cui resiste la Banca MPS con controricorso.
Motivi della decisione
Nel primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza
impugnata, oltre che per vizio di motivazione, per
violazione e falsa applicazione degli artt. 75, comma 3,
83, comma 3, 125, 156, comma 2, 638, comma 1, e formulano
un quesito nel quale chiedono di stabilire che
l’illeggibilità della firma apposta in calce alla procura e
la mancata indicazione del nominativo e della qualità
3

dell’autore

determinano

l’invalidità

della

procura

speciale, con conseguente nullità dell’atto processuale.
Il motivo è inammissibile in entrambi i suoi profili:
quello proposto a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per
mancanza del momento di sintesi (tra le tante, Cass. n.
12248/2013),

c.p.c. (applicabile

a norma dell’art. 366 bis

ratione temporis);

24255/2011, n.

quello a norma

dell’art. 360 n. 3 c.p.c., perché prescinde dalla (e non
contesta la)

ratio decidendi

espressa dalla sentenza

impugnata, che è da sola idonea a sorreggere la decisione,
secondo la quale la Banca del Credito Salentino si era
costituita nel giudizio di opposizione con regolare e non
contestata procura a margine della comparsa di risposta,
sicché correttamente la corte ha giudicato sul merito delle
a

domande proposte dall’istituto bancario.
Inoltre, ad avviso della corte, la procura era valida
perché sottoscritta dal sig. Leuzzi Benedetto, componente
del consiglio di amministrazione della banca e munito della
rappresentanza processuale, con firma agevolmente
comprensibile e con espressa indicazione della sua
funzione. La ratio inerente alla leggibilità della firma è
stata contestata nel secondo motivo (per vizio di
motivazione) che è però inammissibile, non solo per
mancanza del momento di sintesi, ma anche perché ha ad
oggetto un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di
legittimità.
4

Inammissibile per difetto di sintesi è anche il terzo

v

motivo, formulato per vizio di motivazione senza il
necessario momento di sintesi.
Nel quarto motivo si propongono censure, oltre che per
vizio di motivazione, per violazione e falsa applicazione

commi 1 e 2, e si chiede di stabilire l’inapplicabilità
della commissione di massimo scoperto, per mancanza di una
pattuizione scritta o perché priva di causa.
Il motivo è inammissibile per mancanza del momento di
sintesi, quanto al dedotto vizio di motivazione, e perché
introduce in questa sede una questione nuova (sulla
commissione di massimo scoperto) non trattata nella
sentenza impugnata.
Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza
4

e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i
ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate
in e 7700,00, di cui e 7500,00 per compensi.
Roma, 19 novembre 2013.
Ircons. est.
Il Presidente

degli artt. 1325 n. 2 c.c., 1343, 1418, commi 1 e 2, 1419,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA