Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28226 del 06/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 06/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 06/11/2018), n.28226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4169-2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato NAZZARENA ZORZELLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERATE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1523/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C.

SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Bologna, in parziale accoglimento del ricorso proposto da S.M., avverso il provvedimento di diniego delle misure di protezione internazionale, riconosceva al suddetto richiedente, cittadino maliano, la protezione umanitaria. La decisione è stata riformata, con sentenza n. 1523/2017, dalla Corte di Appello di Bologna, che, rigettata l’eccezione di inammissibilità del gravame, ha negato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento di qualsiasi forma di protezione. Contro la predetta sentenza, ha proposto ricorso il richiedente, con due motivi, successivamente illustrati da memoria, ai quali il Ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va, preliminarmente, dichiarata la nullità del controricorso. Come non ha mancato di far rilevare il ricorrente, tale atto, pur riferito nell’intestazione e nella parte espositiva al caso in esame, non è nelle sue considerazioni in diritto ad esso riferibile: si predica, infatti, peraltro in modo anodino e totalmente generico, che “i motivi di diritto elencati nel controricorso” medesimo sono “totalmente infondati ed inammissibili”, che il ricorso (cui si dovrebbe resistere) “è completamente motivato in fatto ed in diritto e riporta tutte le censure già proposte in grado d’appello”. La conclusione volta al rigetto del ricorso è dunque totalmente incongrua e contraddittoria con le sue premesse, sicchè l’atto, privo di argomenti volti a contestare l’impugnazione avversaria, è, globalmente, inidoneo a raggiungere il suo scopo.

2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 in relazione agli artt. 112,132 e 342 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè la apparente e perplessa motivazione sull’eccezione di inammissibilità dell’appello svolto dal Ministero dell’Interno. Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello abbia considerato ammissibile il gravame, nonostante lo stesso non contenesse una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata.

2.1. Il motivo è infondato. Le Su di questa Corte con la sentenza n. 27199 del 2017 hanno statuito che per l’ammissibilità dell’appello viene richiesto che la parte appellante, senza adozione di formule sacramentali o vincolate, ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili, in conformità del principio, di matrice anche convenzionale (v., tra le altre, la sentenza CEDU 24 febbraio 2009, in causa C.G.I.L. e Cofferati contro Italia), secondo cui l’accesso alla tutela giurisdizionale non può essere impedito laddove non corrispondano esigenze reali del processo (cfr. pure SU n. 10878 del 2015).

2.2. Ebbene, nel caso di specie ciò è sicuramente avvenuto: le parti dell’impugnazione del Ministero, trascritte in seno al ricorso, bastano da sole (a prescindere dalle notazioni asseritamente seriali sulla situazione generica del Mali) a rendere ammissibile il gravame, individuando esattamente i termini dell’effetto devolutivo e le ragioni addotte (genericità dell’assunto del ricorrente, adulto “non sprovveduto”, ed insussistenza dei presupposti della protezione umanitaria in caso di deduzione di mere ragioni economiche). Ogni altra questione attiene alla valutazione di merito della censura.

3. Il secondo motivo, con cui S.M. denuncia la violazione o falsa applicazione delle norme in tema di protezione umanitaria violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 5, comma 6, T.U. Imm., è infondato.

3.1. In disparte l’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, va rilevato che la condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 risiede nella valutazione di una situazione concreta di vulnerabilità da proteggere, alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano, riferita ad elementi strettamente personali, che sia la conseguenza dalla grave violazione dei diritti umani dell’interessato nel paese di provenienza. E tale situazione non può tout court identificarsi in ragioni di natura economica o di ripartizione della ricchezza tra la popolazione, cui allude il ricorrente, occorrendo, appunto, che tale condizione di vulnerabilità sia l’effetto della grave violazione dei diritti umani subita nel Paese di provenienza, in conformità del disposto degli artt. 2, 3 e 4 CEDU (Cass. n. 28015 del 2017; n. 26641 del 2016), e che, comunque, il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (Cass. n. 4455 del 2018). Ed in tale ambito non è di certo ascrivibile la rescissione dei legami sociali dovuta al tempo di lontananza dal Paese di origine, di cui la Corte non si è correttamente occupata, tenuto conto, peraltro, che il ricorrente ha affermato di esser coniugato e padre di tre figli residenti in (OMISSIS).

4. Non va provveduto sulle spese, stante la nullità del controricorso. Essendo il ricorrente stato ammesso a patrocinio a spese dello Stato non ricorrono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara nullo il controricorso e rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2018

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