Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28225 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 10/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 10/12/2020), n.28225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3197-2016 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 452,

presso lo studio dell’avvocato MARIO TREZZA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALBERTO PAOLINI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS) DI AVEZZANO SULMONA L’AQUILA,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA A. MORDINI n. 14, presso lo studio

dell’avvocato MARIA LUDOVICA POLTRONIERI, rappresentata e difesa

dall’avvocato VINCENZO SANTUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 838/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 28/07/2015 R.G.N. 142/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per inammissibilità, in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato STEFANO RUGGIERO, per delega verbale Avvocato

ALBERTO PAOLINI;

udito l’Avvocato VINCENZO SANTUCCI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con sentenza in data 28 luglio 2015 n. 838 la Corte d’Appello di L’aquila riformava la sentenza del Tribunale di Sulmona e, per l’effetto, rigettava la domanda proposta da C.E. – già dipendente ex – ASL AVEZZANO – SULMONA, poi confluita nella ASL n. (OMISSIS) AVEZZANO SULMONA L’AQUILA (in prosieguo: ASL n. (OMISSIS)) – per il riconoscimento della progressione economica orizzontale dalla fascia D2 fino alla fascia D5 e per la condanna della ASL n. (OMISSIS) alla ricostruzione di carriera.

2.Per quanto ancora in discussione, la Corte territoriale esponeva che con Delib. n. 749 del 2007 la ex ASL AVEZZANO-SULMONA aveva stabilito di redigere una graduatoria unica del personale in servizio secondo il criterio della anzianità di servizio e di attribuire dal gennaio 2006 una fascia economica al personale ivi collocato in posizione utile rispetto alla disponibilità finanziaria. Il C. si collocava in posizione non-utile rispetto alla copertura del fondo.

3.Egli non aveva mai contestato il criterio della anzianità di servizio adottato per la formazione della graduatoria; tale questione non poteva essere sollevata d’ufficio dal giudice del primo grado, in quanto non si trattava di una diversa qualificazione giuridica ma della introduzione di un fatto non allegato dalle parti.

4.Anche per la progressione dal gennaio 2007 il C. non era in posizione utile.

8.Con Delib. n. 756 del 2010 la ASL, di intesa con i sindacati, aveva ravvisato la necessità di rivedere la graduatoria unica del personale per errori materiali, che riguardavano anche la anzianità di servizio. Non si trattava di una nuova graduatoria ma di una correzione della precedente; il C. trovava collocazione utile dal gennaio 2008, conseguendo la fascia economica D1.

9.Con ulteriore Delib. n. 1970 del 2010, a seguito di accordi sindacali, si stabiliva di attribuire una fascia retributiva al personale della ex ASL AVEZZANO SULMONA che in occasione di progressioni verticali avesse perso almeno due fasce economiche; al C., che dalla categoria C2 era passato alla categoria D, veniva attribuita la fascia D2. Era quindi infondata la sua pretesa a vedersi riconoscere una ulteriore fascia dal gennaio 2009.

10. Il C. sosteneva, altresì, di avere diritto ad una successiva progressione dal gennaio 2010, in modo da recuperare le due fasce perse; tuttavia la delibera prevedeva il recupero di una sola fascia dal gennaio 2009 o, per coloro che avessero già beneficiato di una fascia con la stessa decorrenza, dal gennaio 2010.

11. Il relativo accordo sindacale era finalizzato a salvaguardare i dipendenti della ex ASL AVEZZANO SULMONA, penalizzati rispetto ai colleghi provenienti dalla ex ASL L’AQUILA in ragione del diverso tenore degli accordi sindacali stipulati dalle due ex-ASL. Non si era realizzata, dunque, alcuna discriminazione.

12. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza C.E., articolato in otto motivi, cui ha resistito la ASL n. (OMISSIS) con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare deve essere accolta la eccezione di tardività dell’impugnazione opposta dalla ASL n.1 controricorrente.

2. La sentenza d’appello è stata notificata dalla ASL n. (OMISSIS) all’avv. GABRIELE TEDESHI, difensore costituito del C. nel giudizio di appello, in data 10 ottobre 2015 a mezzo posta elettronica certificata, come documentato in questa sede attraverso le copie conformi in formato analogico.

3. Il termine breve per la proposizione del ricorso in cassazione scadeva pertanto il 9 dicembre 2015 mentre la parte ricorrente ha provveduto alla notifica, a mezzo posta elettronica certificata, soltanto in data 21 gennaio 2016.

4.Dalla tardività del ricorso deriva la sua inammissibilità.

5.Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

6.Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

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