Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28225 del 04/11/2019

Cassazione civile sez. III, 04/11/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 04/11/2019), n.28225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29800/2017 proposto da:

D.F., D.M., elettivamente domiciliati in

Roma al viale delle Milizie n. 114, presso lo studio dell’AVVOCATO

LUIGI PARENTI che li rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO

ORONZO VALENTINO MAGGIULLI;

– ricorrenti –

contro

Banco BPM S.p.a., quale incorporante Banca Italease S.p.a., in

persona del legale rappresentante in carica, elettivamente

domiciliato in Roma alla via degli Scipioni n. 157, presso lo studio

dell’AVVOCATO ENRICO DE CRESCENZO che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

Reale Mutua Assicurazioni S.p.a., in persona del legale

rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla

via Monte Asolone n. 8 presso lo studio dell’AVVOCATO MILENA LIUZZI

che lo rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO FABIOLA LIUZZI;

– controricorrente –

e contro

D.S., elettivamente domiciliata in Roma al viale delle

Milizie, n. 114, presso lo studio dell’AVVOCATO GIAN MARCO CHERTIZZA

che la rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 03529/2017 della CORTE d’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/07/2019 da Cristiano Valle;

udito l’Avvocato Gian Marco Chertizza, anche in sostituzione

dell’Avvocato Maggiulli, l’Avvocato Liuzzi Milena e l’Avvocato

Enrico De Crescenzo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.F. e M. ricorrono con sei motivi avverso

sentenza, n. 03529 del 28/07/2017, della Corte di appello di Milano che

ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede relativamente a

due cause riunite, di cui una di opposizione a decreto ingiuntivo

chiesto ed ottenuto dalla Banca Italease S.p.a. (ora Banca BPM S.p.a.)

nei confronti di Francesco e D.S., quali fideiussori in

favore di D.M., e un’altra causa di risarcimento danni

intentata da D.M. nei confronti della stessa Italease S.p.a..

La controversia decisa dalla Corte territoriale

attiene, quindi, a complessa vicenda nella quale D.M. aveva

stipulato con Italease S.p.a. tre contratti di leasing per la

realizzazione di un impianto di coltivazione in serra, aventi ad oggetto

l’attrezzatura per la costruzione di serra multitunnel, gli strumenti

di riscaldamento della stessa e i macchinari per una linea per la

preparazione di sughi pronti con i prodotti ortofrutticoli della detta

serra, assicurando i beni suddetti presso Reale Mutua di Assicurazioni

S.p.a..

Successivamente alla proposizione del ricorso di

D.F. e M., avverso la stessa sentenza della Corte

territoriale di Milano è stato proposto ulteriore ricorso, su tre

motivi, da D.S..

Banco BPM S.p.a. ha proposto separati

controricorsi, contenenti altresì ricorso incidentale, contro

D.F. e M. e contro D.S., ed entrambi i controricorsi

anche nei confronti di Reale Mutua di Assicurazioni S.p.a..

La Reale Mutua di assicurazioni S.p.a. ha proposto separati controricorsi.

D.F. e M., D.S. e Reale Mutua assicurazioni S.p.a. hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso di D.S., in quanto proposto successivamente

al ricorso di D.M. e F., deve essere considerato

ricorso incidentale.

La controricorrente Reale Mutua Assicurazioni S.p.a. ha sollevato

in controricorso questione preliminare della validità della procura alle

liti rilasciata da D.F. dall’estero ((OMISSIS)), non per

atto di notaio e quindi spedita al difensore Maggiulli. La questione,

alla stregua della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Ordinanza n.

3410 del 13/02/2008, ed altre in termini) è fondata, con la conseguenza

che il ricorso D.F. va dichiarato inammissibile. La

ragione dell’inammissibilità è la seguente: la procura alle liti per il

giudizio di cassazione è stata pacificamente rilasciata all’estero (nel

Regno Unito, a Londra) come risulta dalla scritta a penna in calce alla

procura stessa e successivamente spedita in Italia, e, quindi, è stata

formata senza l’osservanza delle formalità di legge, in quanto è stata

autenticata in Italia e non all’estero, come ammesso dallo stesso

difensore avvocato Maggiulli. A ciò consegue l’inammissibilità del

ricorso, in applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte,

nella sua massima composizione nomofilattica (Sez. U n. 03410 del

13/02/2008): “Per il disposto della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 12,

la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia,

anche se rilasciata all’estero, è disciplinata dalla legge processuale

italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente

l’utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata

autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicchè in tali evenienze la

validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla

stregua della lex loci, occorrendo, però, che il diritto straniero

conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non

contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano

nell’ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata

autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento

è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento

dell’identità del sottoscrittore”.

Il ricorso, incidentale, per quanto si è detto, di D.S. è improcedibile.

Non risulta, infatti, osservato, come peraltro esattamente

prospettato in controricorso da Reale Mutua Assicurazioni S.p.a.,

l’obbligo di cui all’art. 369 c.p.c.,

comma 2, n. 1, non essendovi in atti copia della delibera del

competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, di ammissione al

patrocinio a spese dello Stato, poichè in atti vi è solo quella, del

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, di ammissione al

patrocinio a spese dello Stato in favore di D.M. (sul punto

può vedersi, per fattispecie diversa ma con sostanziale identità di

motivazione per quanto concerne gli atti che devono essere allegati al

ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c.

Sez. U n. 01012 del 20/01/2014). E’ opportuno osservare che la delibera

dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, della quale

evidentemente la ricorrente ritiene poter fruire, stante la

dichiarazione del seguente tenore, resa alla pag. 22 del ricorso: “Si

dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad Euro

431308,14 e, pertanto, il contributo unificato è esente sussistendo i

presupposti per l’ammissione al gratuito patrocinio” non risulta neppure

elencata tra gli atti che D.S. si è riservata di

depositare, giusta quanto esposto alla stessa pag. 22 del ricorso, e

tantomeno risulta che D.S. fosse stata ammessa al patrocinio

per i non abbienti nelle fasi di merito.

I motivi del ricorso principale (ferma l’inammissibilità di quello

di D.F., giusta quanto sopra rilevato) con riferimento

alla posizione di D.M. vertono: il primo su violazione e

falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1910 c.c.,

per avere la sentenza d’appello ritenuto che il rischio “furto” con

riferimento alla “linea sughi” fosse coperto anche dalla polizza

stipulata con Fondiaria-SAI; il secondo denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c.,

n. 4 per mancata motivazione sulla non ammissione della prova

testimoniale e documentale relativamente all’ubicazione della “linea

sughi”; il terzo ugualmente su violazione dell’art. 132 c.p.c.,

n. 4, per mancata motivazione sulla non ammissione della prova

testimoniale e documentale relativamente alla data del furto della

“linea sughi”; il quarto è incentrato sull’interpretazione delle

clausole contrattuali alla stregua dell’art. 1362 c.c.

e segg., per avere la sentenza d’appello mal interpretato le modalità

dell’obbligo di avviso della pluralità di assicurazioni; il quinto sulla

ritenuta novità, in appello, del profilo relativo alla “responsabilità

residuale/complementare”; il sesto sull’inquadramento da parte della

sentenza impugnata della fattispecie concreta nell’assicurazione plurima

di cui all’art. 1910 c.c..

I profili di censura, limitatamente a quelli concernenti la

posizione di D.M., unica ad essere ancora oggetto di

giudizio, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto sotto l’indicazione dell’art. 360 c.p.c.,

n. 3, tende ad ottenere un riesame dei fatti. La Corte territoriale ha

affermato con accertamento di fatto, non adeguatamente inciso dal mezzo

in esame, che i beni mobili (impiantistica per serra multitunnel,

impianto di riscaldamento per serra e linea per la preparazione di sughi

pronti) oggetto della polizza tra D.M. e Reale Mutua di

Assicurazioni s.p.a. fossero gli stessi di quelli della polizza

sottoscritta dal medesimo con Fondiaria SAI S.p.a. L’esame diretto dei

contratti di assicurazione, oggetto di produzione documentale risulta

esser stato effettuato nella fase di merito e dei risultati

dell’indagine la sentenza in scrutinio rende conto, nei sensi

sopraddetti, alle pagg. 15 e 16. Il mezzo, inoltre, non coglie la

ragione del decidere della sentenza sul punto, in quanto afferma che il

contratto di assicurazione successivo stipulato con Fondiaria SAI S.p.a.

non concerneva la cd. linea sughi. L’assunto è del tutto irrilevante

posto che, come di seguito evidenziatoi è la stessa circostanza

dell’avvenuto furto dei macchinari per la preparazione di sughi pronti

ad essere del tutto dubbia.

Con riferimento al secondo ed al terzo motivo di ricorso

concernenti la mancata ammissione della prova per testi relativamente

all’ubicazione, in un capannone diverso, della “linea sughi” e la

mancata ammissione della prova per testi sulla data del furto della cd

linea sughi si rileva, preliminarmente, che la denuncia di furto dei

macchinari della “linea sughi” è stata sporta da D.S. e non

dal di lui figlio M., con la conseguenza che essa non può far prova,

in favore del ricorrente principale D.M., dell’allocazione

dei detti macchinari in un capannone diverso; è, inoltre, dalla difesa

di Reale Mutua Assicurazioni S.p.a., evidenziata sentenza penale

(Tribunale Lecce n. 238/2016), di falsità della denuncia del furto dei

macchinari della “linea sughi”. La difesa del ricorrente principale

nulla ha dedotto sulla detta dedotta falsità della denuncia, con la

conseguenza che oramai la stessa deve ritenersi accertata.

Il quarto mezzo è incentrato sulla violazione dell’obbligo di

avviso di cui all’art. 23 delle condizioni generali di polizza con Reale

Mutua Assicurazioni S.p.a. (il cui contenuto è sostanzialmente quello

dell’art. 1910 c.c.):

esso è inammissibile, in quanto la Corte territoriale ha accertato, ed

anche in questo caso non vi è stata alcuna effettiva smentita nelle fasi

di merito, nè il motivo in scrutinio appare adeguatamente incidente sul

punto, che non vi era stata alcuna comunicazione della sussistenza di

un’altra e precedente assicurazione al secondo assicuratore Fondiaria

SAI S.p.a. (sulla derogabilità dell’art. 1910 c.c.,

a mezzo di apposite pattuizioni si vedano Cass. n. 09786 del 02/10/1998

e Cass. n. 4597 del 04/08/1995 e n. 00015 del 04/01/1978 nel senso, le

ultime due, che: “L’art. 1910 c.c.,

applicabile anche all’assicurazione contro gli infortuni, in quanto

espressione di un principio di carattere generale, e non compreso fra le

norme, elencate dall’art. 1932 c.c.,

che non sono derogabili se non in senso più favorevole all’assicurato –

può essere derogato da apposita clausola contrattuale, la quale preveda

la decadenza dal diritto all’indennizzo in caso di omessa comunicazione

all’assicuratore dell’esistenza di più contratti di assicurazione dello

stesso rischio”).

Il quinto ed il sesto motivo di ricorso di D.M. sono

inammissibili e, comunque risultando anche infondati: la Corte

territoriale ha correttamente rilevato che la questione della violazione

dell’art. 1341 c.c.,

comma 2, e di quella della responsabilità residuale/complementare

risultava proposta per la prima volta in fase di impugnazione.

La sentenza in scrutinio ha, inoltre, ritenuto che la questione

della responsabilità residuale/complementare risultava infondata in un

caso, come quello in esame, di mancata comunicazione, da parte

dell’assicurato, della stipulazione di un ulteriore contratto di

assicurazione sugli stessi beni e per gli stessi rischi, in violazione

dell’art. 26 delle condizioni generali di polizza.

Con il ricorso incidentale la BPM S.p.a. fa valere il proprio

interesse alla statuizione di non inadempimento ad essa imputabile con

riferimento alla domanda di corresponsione dell’indennizzo assicurativo

azionata da D.M. nei confronti di Reale Mutua S.p.a..

Il ricorso incidentale è fondato.

L’affermazione della Corte di Appello circa l’insussistenza di un

interesse della banca alla statuizione di non inadempimento imputabile è

del tutto assertiva e sfornita di giuridico fondamento, posto che

comunque, sia nella presente controversia, che nelle altre pendenti tra

le stesse parti, la BPM s.p.a. è titolare di specifico interesse, ai

sensi dell’art. 100 c.p.c.,

all’accertamento della sua posizione di soggetto non inadempiente con

riferimento al contratto di assicurazione e ciò ovviamente in dipendenza

dalla qualificazione che la Corte di appello ha inteso dare sul punto,

ritenendo che, nel caso di specie, nei confronti di Reale Mutua

Assicurazioni S.p.a. ricorresse la figura dell’assicurazione per conto

di chi spetta, che, viceversa, la difesa della banca intende contestare.

Il ricorso incidentale della BPM s.p.a. deve, pertanto, essere accolto.

In accoglimento del ricorso incidentale di BPM S.p.a. la sentenza

in scrutinio deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte di

Appello di Milano, in diversa composizione.

La regolamentazione delle spese di lite è rimessa alla Corte di appello di Milano, quale giudice di rinvio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,

comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per

il versamento, da parte dei ricorrenti principali e di quella

incidentale D.S. dell’ulteriore importo a titolo di

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e

per il ricorso incidentale di D.S., a norma dello stesso

art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso di D.F. ed improcedibile il ricorso di D.S.;

rigetta il ricorso di D.M.;

accoglie il ricorso incidentale di Banco BPM s.p.a. e per l’effetto

cassa e rinvia la causa alla Corte di Appello di Milano, in diversa

composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,

comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il

versamento, da parte dei ricorrenti principali ed incidentale

D.S. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale di

D.S., a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione nella Sezione Terza Civile, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

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